Vi deve essere simmetria tra i fatti rappresentati in mediazione e quelli esposti in sede processuale: l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito

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Dott. Salvatore  Saba

Tribunale di Napoli, 10.5.2024, sentenza n. 5377, giudice Roberta Di Clemente

A cura del Mediatore Dott. Salvatore Saba da Sassari.
Letto 801 dal 14/08/2024

Commento:

In una controversia in tema di impugnativa di delibera assembleare il Condominio convenuto eccepiva in via preliminare l’improcedibilità della domanda per mancanza di connessione e/o simmetria tra la domanda di mediazione e la domanda giudiziale. Secondo lo stesso, la domanda giudiziale aveva introdotto un motivo diverso e ulteriore rispetto a quello indicato nell’istanza di mediazione in merito ad un punto dell’o.d.g. Il Tribunale di Napoli ritiene fondata l’eccezione.
Al comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. 28/2010 si specificano i contenuti essenziali dell'istanza di mediazione, ossia l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa. Il contenuto di tale previsione normativa è "praticamente equivalente" a quello dell'art. 125 c.p.c., concernente i contenuti minimi che un atto promanante dalle parti deve avere. La disposizione codicistica di riferimento è l'art. 163 c.p.c., mentre, per quanto concerne la comparsa di costituzione e risposta, è l'art. 167 c.p.c.
 
L'applicazione dell'art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali. Per "ragioni della pretesa" si intende una situazione ritenuta ingiusta dal punto di vista di parte istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un'azione di merito. Non sono invece richiesti l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale e nemmeno l'indicazione degli "elementi di diritto". Il tutto al fine di:
  • consentire all'istituto giuridico della mediazione civile e commerciale di espletare la funzione deflattiva;
  • porre la parte chiamata in mediazione nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di prendere adeguatamente posizione su di essa.
Il Tribunale conferma l’orientamento condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria (citando Tribunali Roma 5 ottobre 23; Milano 836 del 2018, Potenza 1064 del 2020 e Pordenone 18 febbraio 2019). Nel caso di specie, il Tribunale rileva l'asimmetria tra i due atti e di conseguenza la mediazione non può considerarsi validamente svolta e non è stata impedita la decadenza dell'impugnazione della delibera condominiale.°
 
Nello stesso senso
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Testo integrale:

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Chi è l'autore
Dott. Salvatore  Saba Mediatore Dott. Salvatore Saba
Da 25 anni Dirigente di Uffici Giudiziari alle dipendenze del Ministero della Giustizia, Componente del Direttivo nazionale sindacato giustizia, conseguito diversi Master sulla Mediazione tra cui uno di primo livello presso la facoltà di Giurispudenza di Sassari. L'amore per l'attività di mediazione, praticata di fatto quotidianamente in anni di servizio presso i Tribunali forma chiunque a capacità ed equilibrio.





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