Non è necessario che vi sia perfetta simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale, essendo sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda siano gli stessi enucleati nella domanda di mediazione

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Avv. Micaela  Sedea

Tribunale di Teramo, 13.03.2025, sentenza n. 332, giudice Maria Laura Pasca

A cura del Mediatore Avv. Micaela Sedea da Padova.
Letto 30 dal 24/04/2025

Commento:

In una controversia in materia successoria, X agiva per:
-sentir dichiarare la nullità della donazione per vizio di forma (assenza testimoni all'atto pubblico) e per sussistenza di "donazione diretta" o di "donazione diretta (o tipica) ad esecuzione indiretta" e per la restituzione della somma;
-dare disposizioni in materia di rendiconto da parte di Y il convenuto;
- in via alternativa la restituzione della somma in accoglimento dell’azione di gestione affari;
-in via sussidiaria, la restituzione della somma in accoglimento dell’azione di arricchimento.
Il convenuto Y, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della
domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e richiedeva nel merito il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva assegnata al giudice in data 2.12.2020 e presa in decisione all'udienza del 15.01.2025.
Il giudice disattende l’eccezione in merito alla nullità dell’atto introduttivo in quanto in esso è indicato il petitum immediato, il petitum mediato e la causa petendi.
L’atto di citazione era stato preceduto dall’avvio della procedura di mediazione con oggetto impugnazione della donazione di denaro effettuata dalla de cuius (...) (madre delle parti).
Il giudice precedentemente designato, sulla base del rilievo per cui la controversia in esame involge non solo il pagamento della somma di denaro, ma, altresì, "una distinta ed autonoma domanda di rendiconto con conseguente domanda di restituzione delle somme medesime eventualmente ingiustificatamente acquisite dal coerede" assegnava alle parti termine di 15 giorni per l'avvio del (secondo) procedimento di mediazione.
In ottemperanza a tale provvedimento, parte attrice avviava un secondo il procedimento di mediazione avente ad oggetto la "richiesta corresponsione di tutte le somme che risulteranno dai rendiconti …. da accertare con perizia contabile".
Il convenuto eccepiva nuovamente l’improcedibilità della domanda sia per il mancato rispetto del termine perentorio di 15 giorni assegnato dal giudice sia per la non coincidenza tra l'oggetto della procedura di mediazione attivata prima dell'instaurazione del giudizio e la domanda svolta in sede giudiziale.
Sul primo profilo la giudice dopo aver passato in rassegna i diversi orientamenti giurisprudenziali sia di merito che di Cassazione (Cass. civ., sez. 2, 14 dicembre 2021, n. 40035) sulla natura perentoria o ordinatoria di tale termine, dichiara la domanda procedibile.
Sul secondo profilo, la giudice rileva che  l'art. 4 co. 2 D.Lgs. n. 28/2010 - testo ratione temporis vigente - prevede espressamente che l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, "l'oggetto e le ragioni della pretesa".
Il giudice rileva che non è necessario che vi sia perfetta simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale, essendo sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda siano gli stessi enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda (Cass. civ., sez. 3, 13 novembre 2019, n. 29333), potendo dichiararsi il difetto di procedibilità solo se nel giudizio di merito la domanda ha un petitum più ampio di quello della istanza di mediazione e si fonda su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale ovvero su differenti ragioni della pretesa (Tribunale Torino, sez. 2, n. 1519/2023; Tribunale Verona, 26 aprile 2021).
Poiché la domanda di mediazione non è un atto processale strictu sensu inteso e la procedura di giustizia consensuale è caratterizzata da una connaturale informalità degli atti e della sua procedura, la necessaria indicazione delle "ragioni della pretesa" di cui all'art. 4 co. 2 D.Lgs. n. 28/2010 deve essere intesa nel senso della necessaria "allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto: ciò in quanto, come già detto, l'istanza di mediazione non richiede anche l'indicazione di "elementi di diritto", come invece avviene per la citazione ex art. 163 c.p.c., e per il ricorso, ex art. 414 c.p.c. ovvero per gli atti in generale, ex art. 125c.p.c. (Tribunale di Roma, Sez. V, n. 259/2022).
Nel merito il tribunale ammette la domanda “nuova”, qualifica la donazione come indiretta e rigetta la richiesta di parte attrice. °

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Micaela  Sedea Mediatore Avv. Micaela Sedea
Avvocato civilista da oltre 20 anni, mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, successioni, divisioni e condominio. Sono paziente, meticolosa e attenta nel mio lavoro. Dedico tempo ed attenzione a tutti gli aspetti di ogni procedura, anche a quelli in apparenza meno significativi. Credo che la mediazione permetta alle parti di avere maggior spazio e considerazione rispetto a quella che hanno in causa.





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