Commento:
In una controversia avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari, l’opposta deduceva, fra l’altro, l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Alla prima udienza la giudice denegava la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, poi conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione dell'opponente. L’opposta, nella memoria successiva, evidenziava l'ingiustificata mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione e richiedeva l'applicazione a suo carico della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell'art. 8 D.Lgs. 28/10.
Il Tribunale ha ritenuto l'opposizione parzialmente fondata e integrata l'ipotesi di cui al comma 4 bis dell'art. 8 D.Lgs. 28/10 (ratione temporis applicabile), di condanna al versamento dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Viene precisato che l'irrogazione di tale sanzione prescinde dalla soccombenza, sicché la condanna dev'essere pronunciata indipendentemente dall'esito del giudizio, in difetto di alcun elemento allegato dalla parte, o ricavabile comunque dai suoi scritti difensivi, a giustificazione della mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria (Trib. Napoli n. 9120/2023, Trib. Torino n. 674/2023). Nel caso di specie alcunché è stato allegato a giustificazione dell’assenza all'incontro fissato avanti all'organismo di mediazione. °
Alla prima udienza la giudice denegava la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, poi conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione dell'opponente. L’opposta, nella memoria successiva, evidenziava l'ingiustificata mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione e richiedeva l'applicazione a suo carico della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell'art. 8 D.Lgs. 28/10.
Il Tribunale ha ritenuto l'opposizione parzialmente fondata e integrata l'ipotesi di cui al comma 4 bis dell'art. 8 D.Lgs. 28/10 (ratione temporis applicabile), di condanna al versamento dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Viene precisato che l'irrogazione di tale sanzione prescinde dalla soccombenza, sicché la condanna dev'essere pronunciata indipendentemente dall'esito del giudizio, in difetto di alcun elemento allegato dalla parte, o ricavabile comunque dai suoi scritti difensivi, a giustificazione della mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria (Trib. Napoli n. 9120/2023, Trib. Torino n. 674/2023). Nel caso di specie alcunché è stato allegato a giustificazione dell’assenza all'incontro fissato avanti all'organismo di mediazione. °