Commento:
X e Y eredi di W citavano in giudizio Z avanti al tribunale di Ancona per sentir dichiarare la nullità di una donazione per incapacità di intendere e di volere con obbligo di restituzione dei beni. L’azione veniva preceduta dal procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi con esito negativo alla prima comparizione in quanto le parti avevano dichiarato di non voler dar corso alla mediazione. Il Tribunale di Ancona aveva accolto la domanda degli attori e annullato l'atto di donazione. Avverso tale sentenza Z proponeva appello avanti alla Corte d’appello di Ancona che confermava la sentenza di primo grado. Z proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza sulla base di cinque motivi; X e Y resistevano con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 2-bis, 17, comma 5-ter, e 8 del D.Lgs. n. 28/2010, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata rigettato l'eccezione di nullità della sentenza e dell'intero procedimento di primo grado per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione disposto dal giudice con ordinanza del 24.6.2015, essendosi la procedura conclusa, dopo la fase informativa, con la mera dichiarazione delle parti di non voler dar corso alla mediazione.
La ricorrente evidenziava che, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, dopo la fase informativa, si debba dar corso al procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità della domanda.
Il motivo viene ritenuto infondato. Facendo riferimento ai precedenti Cass. n. 8473/2019 e Cass. n. 18485/2024 la Corte ribadisce che per considerare espletato il procedimento di mediazione obbligatoria è sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.
Tale conclusione si basa sia sull'argomento letterale che sistematico vale a dire “la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale”. Anche gli altri motivi non vengono accolti.°
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 2-bis, 17, comma 5-ter, e 8 del D.Lgs. n. 28/2010, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata rigettato l'eccezione di nullità della sentenza e dell'intero procedimento di primo grado per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione disposto dal giudice con ordinanza del 24.6.2015, essendosi la procedura conclusa, dopo la fase informativa, con la mera dichiarazione delle parti di non voler dar corso alla mediazione.
La ricorrente evidenziava che, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, dopo la fase informativa, si debba dar corso al procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità della domanda.
Il motivo viene ritenuto infondato. Facendo riferimento ai precedenti Cass. n. 8473/2019 e Cass. n. 18485/2024 la Corte ribadisce che per considerare espletato il procedimento di mediazione obbligatoria è sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.
Tale conclusione si basa sia sull'argomento letterale che sistematico vale a dire “la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale”. Anche gli altri motivi non vengono accolti.°