Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di delibera assembleare, nella quale il Giudice rilevava nella prima udienza il mancato esperimento della procedura di mediazione ed assegnava termine di 15 giorni all’attore per presentare la domanda di mediazione obbligatoria.
Parte convenuta rilevava il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e chiedeva che venisse dichiarata l’improcedibilità dell’azione con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Parte convenuta rilevava il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e chiedeva che venisse dichiarata l’improcedibilità dell’azione con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la domanda attorea rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria;
- l’attore non ha esperito il procedimento di mediazione nel termine assegnato dal Giudice;
- ciò comporta il mancato avveramento della condizione di procedibilità e, pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile;
- non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell’attore per limite temeraria ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.;
- sussistono, invece, i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. poiché l’attore, dopo aver iscritto la causa al ruolo, non ha compiuto altri atti processuali ed, in particolare, non ha presenziato ad alcuna udienza né tanto meno ha promosso il procedimento obbligatorio di mediazione.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda di parte attrice, condannandola alla refusione delle spese legali e al pagamento della somma equitativamente determinata in € 500,00 ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c. *