Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia ereditaria, nella quale la parte attrice ha chiesto il conferimento alla massa ereditaria dei beni mobili e immobili che la convenuta aveva ricevuto in vita dai genitori a titolo di donazione, ritenendo che tali donazioni ledessero la sua quota di legittima.
Parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda per difetto di simmetria fra il procedimento di mediazione e la domanda giudiziale, ritenendo quindi che l’oggetto della mediazione non corrispondesse esattamente a quello della successiva azione giudiziaria, con la conseguenza che la causa non poteva essere ritenuta procedibile.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
Parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda per difetto di simmetria fra il procedimento di mediazione e la domanda giudiziale, ritenendo quindi che l’oggetto della mediazione non corrispondesse esattamente a quello della successiva azione giudiziaria, con la conseguenza che la causa non poteva essere ritenuta procedibile.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- la domanda formulata dall’attrice non è volta alla riduzione delle donazioni, bensì alla loro collazione nell’asse ereditario.
- tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la collazione non è un diritto autonomo che un coerede può far valere in modo indipendente, ma deve essere necessariamente connessa alla richiesta di divisione ereditaria;
- l’attrice non ha chiesto la divisione dell’asse ereditario contestualmente alla richiesta di collazione e, pertanto, la sua domanda risulta inammissibile;
- le spese di lite seguono la soccombenza;
- le spese relative al procedimento di mediazione obbligatoria sono assimilabili a quelle del processo e, pertanto, anch’esse seguono lo stesso criterio di ripartizione stabilito per il processo, ovvero il principio di soccombenza. *