La domanda di impugnazione di delibera assembleare del singolo condominio non può intendersi ristretta al solo importo contestato, ma all’intero ammontare della spesa deliberata.

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Avv. Laura Poccioni

Corte di Cassazione, Sez. II, 07.07.2021, ordinanza n. 19250, giudice Rosa Maria Di Virgilio

A cura del Mediatore Avv. Laura Poccioni da Grosseto.
Letto 104 dal 11/03/2025

Commento:

Il provvedimento in commento segna un cambio di orientamento della giurisprudenza della Corte in relazione al valore da attribuire alle controversie che hanno per oggetto l’impugnazione delle delibere assembleari.
Nel caso in oggetto, la Suprema Corte si trova ad affrontare due ordini principali di questioni:
 
  1. La legittimazione dell’amministratore di condominio a costituirsi in giudizio
Nel caso di specie, la Corte giudicava infondata l’eccezione preliminare della parte che riteneva illegittima la costituzione dell’amministratore di condominio per non aver ottenuto la preliminare delibera dell’assemblea dei condomini, ma solo la successiva ratifica.
La Corte riepiloga in modo più che esaustivo la consolidata giurisprudenza (a partire dalla sentenza di Cass. SS. UU. n. 18331/2010) che afferma come l’amministratore di condominio possa costituirsi in giudizio ove convenuto, ovvero proporre tempestiva impugnazione ove soccombente, salvo l’onere di chiedere all’assemblea la ratifica del suo operato.
Chiarisce poi che tale ratifica vale a sanare retroattivamente la costituzione processuale dell’amministratore sprovvisto di preventiva autorizzazione dell’assemblea.
La Corte aggiunge peraltro che la necessità dell’autorizzazione o della ratifica assembleare vada riferita solo alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore (ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 1131 c.c.). Posto quindi che l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dell’amministratore, lo stesso non necessità di autorizzazione e nemmeno di ratifica dell’assemblea per resistere all’impugnazione delle delibere assembleari.
 
  1. Che valore attribuire alla causa in caso di impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino
Fino ad allora, una corrente giurisprudenziale era orientata a ritenere che, nel caso di impugnazione di delibera assembleare da parte di un condomino avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte della spesa deliberata, il valore della causa dovesse determinarsi in base all’importo contestato.
Tale filone interpretativo non teneva conto, tuttavia, del fatto che la sentenza che dichiara la nullità o l’annullamento della delibera impugnata produce, in realtà, un effetto caducatorio unitario, operando nei confronti di tutti i condomini e non solo di quelli che hanno partecipato al giudizio di impugnativa.
In casi del genere, dunque, la causa deve avere il valore del complesso della spesa deliberata, non potendo quindi essere limitato alla singola quota imputata al condomino che agisce in giudizio.
Ma vi è di più: nei casi in cui anche un solo condomino impugni una delibera, denunciando una pluralità di vizi che ne possano determinare l’invalidità, propone in realtà una pluralità di domande giudiziali (con lo stesso petitum, ma con distinte causae petendi). In questi casi, la causa ha valore indeterminabile.
 
Tale ultima interpretazione, risalente al 2021, è stata seguita da numerose altre pronunce, prima fra tutte la sentenza di Cassazione n. 9068 del 21/03/2022, nella quale è stato enunciato il seguente principio di diritto:
“nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito.”
La stessa linea è stata in seguito confermata anche da numerose sentenze di merito, fra le quali si annoverano:
Trib. Roma, sentenza n. 13234 del 19/09/2023
Trib. Milano, sentenza n. 3809 del 04/04/2024.
 
In considerazione del fatto che per la materia condominiale è prevista la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e che, per stabilire il valore dell’istanza di mediazione si debba far riferimento al valore che avrebbe la causa giudiziale, è bene tenere a mente quanto precisato dalla Suprema Corte anche al momento del deposito di istanze di mediazione aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari. ^
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Laura Poccioni Mediatore Avv. Laura Poccioni
Laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Siena.
Iscritta all'Albo degli Avvocati di Grosseto dall'anno 2008.
Mi sono formata nell'ambito del diritto civile, occupandomi prevalentemente di problematiche attinenti ai diritti reali, condominio, contrattualistica, responsabilità civile, locazione, recupero crediti.
Dall'anno 2006 all'anno 2012 ho ricoperto il ruolo di Difensore Civico Comprensoriale per i Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri e Roccastrada, servizio che ...
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