Commento:
Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale la parte opposta costituita in giudizio ha chiesto il rigetto dell’opposizione.
Ed, invero. Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale e confermato il decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo, per i seguenti motivi:
Ed, invero. Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale e confermato il decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo, per i seguenti motivi:
- colui che ha interesse alla tutela giurisdizionale in una materia soggetta a mediazione obbligatoria, è onerato di attivare il procedimento di mediazione obbligatoria;
- il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale;
- la mediazione obbligatoria ha uno scopo deflattivo del contenzioso e mira, quindi, a tentare di contenere le controversie;
- il tentativo di mediazione deve essere effettivo;
- la mediazione può concludersi negativamente, ma non può essere un mero onere processuale;
- il tentativo di mediazione non consiste nell’attivare il procedimento, ma deve esservi un dialogo diretto tra le parti e il mediatore per tentare di trovare una soluzione conciliativa;
- quindi, oltre ad attivare la mediazione, è necessario comparire al primo incontro;
- nel caso di specie, la mancata partecipazione dell’attore opponente ha causato l’impossibilità di fatto di tentare la mediazione alla quale era onerato. *


