Commento:
La controversia fra due ex coniugi comproprietari al 50% ha ad oggetto l’impugnazione di una delibera relativa all'amministrazione dell'immobile in comunione assunta da un comproprietario in assenza dell’altra che era venuta a conoscenza dell’assemblea solo dopo il suo svolgimento.
Il convenuto costituitosi eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria (locazione), l’incompetenza per materia e valore e spiegava domanda riconvenzionale richiedendo la ripetizione di somme e dichiarando la piena facoltà del convenuto di locare l'immobile indiviso per locazione infranovennale quale atto di ordinaria amministrazione.
Il giudice rigetta l’eccezione di improcedibilità. La causa non è di natura condominiale ma riguarda una comunione ordinaria tra coniugi, regolata dagli artt. 1110 c.c. e ss. che non richiede l'esperimento della mediazione obbligatoria se non nel caso di divisione del bene o di scioglimento della comunione.
La causa non è neanche in materia locatizia in quanto non è in discussione in questa sede la validità o meno del contratto di locazione quanto piuttosto l'impugnazione di una delibera con la quale si è deciso unilateralmente di concedere il bene comune in locazione.
Nel merito, il tribunale, affermata la propria competenza per materia e valore, ha accolto la domanda di annullamento della delibera, ritenendo che la decisione fosse stata assunta unilateralmente da un solo comproprietario senza il consenso dell'altro. La domanda riconvenzionale viene considerata inammissibile perché scollegata dall'oggetto della domanda principale. La parte resistente viene condannata al pagamento delle spese di lite °


