Nella mediazione delegata, anche se il termine assegnato dal Giudice per l’avvio della mediazione non ha natura perentoria, la domanda di mediazione depositata tardivamente comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Federica  Pusceddu

Tribunale di Crotone, 07.02.2025, sentenza n. 78, Giudice Maurizio Rago

A cura del Mediatore Avv. Federica Pusceddu da Cagliari.
Letto 25 dal 12/03/2025

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito di mancato pagamento dei lavoro di appalto eseguiti in un Condominio.

Veniva sollevata l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • la materia condominiale è soggetta a mediazione obbligatoria;
  • la pretesa creditoria ha ad oggetto il pagamento della quota dei lavori di manutenzione straordinaria del condominio e la società convenuta opposta ha agito direttamente nei confronti di quest’ultimo;
  • l’azione diretta al recupero di quote condominiale non è estranea alla materia condominiale;
  • nella prima udienza, il Giudice ha rilevato il mancato esperimento della mediazione e ne ha disposto l’avvio, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda;
  • il termine assegnato dal Giudice non ha natura perentoria e il mancato rispetto del predetto termine non comporta l’improcedibilità della domanda;
  • la mediazione deve essere, però, utilmente esperita entro l’udienza di rinvio fissata dal Giudice, intendendosi in tal senso che prima dell’udienza deve essere esperito il primo incontro di mediazione;
  • pertanto, la mancata osservanza del termine di 15 giorni assegnato dal Giudice non ha rilevanza;
  • la domanda è, invece, improcedibile se all’udienza di verifica, fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso a causa della colpevole inerzia iniziale di una parte;
  • nel caso di specie, la domanda di mediazione è stata presentata tardivamente (ovvero ben oltre il termine di Legge previsto per la conclusione del procedimento) e ciò ha impedito l’utile ed effettivo esperimento della mediazione entro l’udienza e non ha neppure consentito la fissazione del primo incontro di mediazione antecedente all’udienza;
  • inoltre, il termine per la conclusione del procedimento di mediazione è stato superato.
Proprio a causa della colpevole inerzia della parte opposta che ha ritardato la presentazione della domanda di mediazione, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale dell’opposta e ha revocato il decreto ingiuntivo. *
 

Testo integrale:

Allegati:

aa
Chi è l'autore
Avv. Federica  Pusceddu Mediatore Avv. Federica Pusceddu
Sono un avvocato penalista e civilista, con pluriennale esperienza.
Mi sono sempre dedicata alla professione con grande dedizione, impegno e passione, prestando attenzione e cura per le più svariate esigenze dei clienti, instaurando un rapporto umano, prima che professionale. Ho una grande capacità di ascolto e risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, con ampia e completa soddisfazione di tutte le parti, nell'affermazione dei propri diritti ed interessi, nel pieno rispetto delle lo...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia