Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito di mancato pagamento dei lavoro di appalto eseguiti in un Condominio.
Veniva sollevata l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Veniva sollevata l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la materia condominiale è soggetta a mediazione obbligatoria;
- la pretesa creditoria ha ad oggetto il pagamento della quota dei lavori di manutenzione straordinaria del condominio e la società convenuta opposta ha agito direttamente nei confronti di quest’ultimo;
- l’azione diretta al recupero di quote condominiale non è estranea alla materia condominiale;
- nella prima udienza, il Giudice ha rilevato il mancato esperimento della mediazione e ne ha disposto l’avvio, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda;
- il termine assegnato dal Giudice non ha natura perentoria e il mancato rispetto del predetto termine non comporta l’improcedibilità della domanda;
- la mediazione deve essere, però, utilmente esperita entro l’udienza di rinvio fissata dal Giudice, intendendosi in tal senso che prima dell’udienza deve essere esperito il primo incontro di mediazione;
- pertanto, la mancata osservanza del termine di 15 giorni assegnato dal Giudice non ha rilevanza;
- la domanda è, invece, improcedibile se all’udienza di verifica, fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso a causa della colpevole inerzia iniziale di una parte;
- nel caso di specie, la domanda di mediazione è stata presentata tardivamente (ovvero ben oltre il termine di Legge previsto per la conclusione del procedimento) e ciò ha impedito l’utile ed effettivo esperimento della mediazione entro l’udienza e non ha neppure consentito la fissazione del primo incontro di mediazione antecedente all’udienza;
- inoltre, il termine per la conclusione del procedimento di mediazione è stato superato.
Proprio a causa della colpevole inerzia della parte opposta che ha ritardato la presentazione della domanda di mediazione, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale dell’opposta e ha revocato il decreto ingiuntivo. *