Il deposito della domanda di mediazione interrompe i termini di prescrizione e decadenza.

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Avv. Laura Principe

Tribunale di Pavia, 10.02.2025, sentenza n. 178, Giudice Renato Cameli

A cura del Mediatore Avv. Laura Principe da Roma.
Letto 20 dal 12/03/2025

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di delibera condominiale, nella quale la parte resistente ha eccepito la decadenza per omessa impugnazione nel termine di 30 giorni ex art. 1137 c.c.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • nel caso si specie, la delibera impugnata è nulla e quindi risulta sempre impugnabile, senza un termine decadenziale analogo a quello relativo alla delibera annullabile;
  • in ogni caso, anche se la delibera in questione fosse stata annullabile, il termine di 30 giorni risulta comunque rispettato, poiché la domanda di mediazione è stata depositata dalla parte ricorrente entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1337 secondo comma c.c. per l’impugnazione delle delibere annullabili;
  • ciò, nonostante alcuni Tribunale non ritengano sufficiente il deposito della domanda per interrompere i termini prescrizionali e decadenziale, ma necessaria anche la comunicazione alle altre parti della data dell’incontro da parte dell’organismo;
  • ed, infatti, il Tribunale di Pavia aderisce ad altra tesi, rilevando come l’interpretazione letterale del D. Lgs. 28/2010 porterebbe il ricorrente a dover impugnare la delibera assembleare entro i 30 giorni sia innanzi il Tribunale, sia a presentare la domanda di mediazione, la cui comunicazione demandata all’organismo potrebbe avvenire in ritardo;
  • l’unica interpretazione possibile è quella che bilancia gli interessi delle parti, onerando il soggetto dell’obbligo di iniziare la procedura di mediazione presentando la relativa domanda, per cui tale attività segna il momento nel quale viene valutato il rispetto o meno del termine decadenziale ex art. 1137 c.c.
  • tale orientamento è preferibile anche perché maggiormente aderente alla direttiva europea in materia di mediazione;
  • peraltro, la comunicazione alle controparti non è nella disponibilità del ricorrente, che può ma non è obbligato in tal senso.
  • infine, nell’incontro di mediazione la parte invitata non ha formulato alcuna contestazione circa il mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali.
Per tale ragione, l’eccezione risulta infondata. *

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Laura Principe Mediatore Avv. Laura Principe
Nasco professionalmente a Milano come avvocato civilista e giudice onorario in materia di tutele.
Trasferita a Roma da 21 anni, ho lavorato in materia di famiglia e minori, in particolare mi sono occupata di separazione e divorzi, tutela dei minori, nonché di tutele, curatele e successioni.
Mi piace la parte del diritto più umano che riguardi le persone nelle loro necessità, bisogni e diritti: il diritto al servizio delle persone. Sono quindi approdata alla mediazione familiare ormai da 13 a...
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