Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di delibera condominiale, nella quale la parte resistente ha eccepito la decadenza per omessa impugnazione nel termine di 30 giorni ex art. 1137 c.c.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- nel caso si specie, la delibera impugnata è nulla e quindi risulta sempre impugnabile, senza un termine decadenziale analogo a quello relativo alla delibera annullabile;
- in ogni caso, anche se la delibera in questione fosse stata annullabile, il termine di 30 giorni risulta comunque rispettato, poiché la domanda di mediazione è stata depositata dalla parte ricorrente entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1337 secondo comma c.c. per l’impugnazione delle delibere annullabili;
- ciò, nonostante alcuni Tribunale non ritengano sufficiente il deposito della domanda per interrompere i termini prescrizionali e decadenziale, ma necessaria anche la comunicazione alle altre parti della data dell’incontro da parte dell’organismo;
- ed, infatti, il Tribunale di Pavia aderisce ad altra tesi, rilevando come l’interpretazione letterale del D. Lgs. 28/2010 porterebbe il ricorrente a dover impugnare la delibera assembleare entro i 30 giorni sia innanzi il Tribunale, sia a presentare la domanda di mediazione, la cui comunicazione demandata all’organismo potrebbe avvenire in ritardo;
- l’unica interpretazione possibile è quella che bilancia gli interessi delle parti, onerando il soggetto dell’obbligo di iniziare la procedura di mediazione presentando la relativa domanda, per cui tale attività segna il momento nel quale viene valutato il rispetto o meno del termine decadenziale ex art. 1137 c.c.
- tale orientamento è preferibile anche perché maggiormente aderente alla direttiva europea in materia di mediazione;
- peraltro, la comunicazione alle controparti non è nella disponibilità del ricorrente, che può ma non è obbligato in tal senso.
- infine, nell’incontro di mediazione la parte invitata non ha formulato alcuna contestazione circa il mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali.
Per tale ragione, l’eccezione risulta infondata. *