Se in seguito all'accordo in mediazione (atto con efficacia obbligatoria) si stipula successivamente un separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare (atto con efficacia traslativa), il secondo atto non beneficia delle agevolazioni fiscali ex D.lgs. 28/2010

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Dott.ssa Cristina Scatto

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, Sez. III, 4.09.2023, sentenza n. 5016

A cura del Mediatore Dott.ssa Cristina Scatto da Lecce.
Letto 830 dal 22/08/2024

Commento:

Con la sentenza n. 8395/2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione (xxx), a mezzo del quale era stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro relativamente all'atto (rep. n. xxx) concernente il trasferimento di una porzione immobiliare facente parte di un più ampio complesso sito in Roma. Avverso tale decisione interponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma. Il contribuente non si costituiva in appello.

Il tema riguarda la norma agevolativa di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, che prevede l'esenzione, con particolare riguardo alle imposte ipo-catastali, degli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero quelli compresi nell'ambito di tale attività.
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le parti dopo aver concluso l'accordo all'esito della procedura di mediazione, avevano scelto di stipulare un separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare, che è la vera fonte dell'effetto traslativo finale, con cui le parti, successivamente alla mediazione, hanno disposto il trasferimento dell'immobile e, quindi, ad esso non poteva applicarsi il descritto regime agevolato dell'esenzione, che ai sensi dell'art. 17 citato va riservata solo ed esclusivamente all'accordo di mediazione sottoscritto davanti al notaio rogante.
 
L'appello viene ritenuto fondato e dunque accolto.
La procedura di mediazione si è conclusa con un accordo conciliativo nel quale le parti avevano convenuto di stipulare un "... successivo atto notarile" per il trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto della controversia, senza corrispettivo in denaro ma con liberatoria delle parti venditrici (X e Y) da tutti i debiti maturati e maturandi " ... fino al trasferimento della titolarità del bene" nei confronti della parte acquirente (Z).
Dalla disamina dell'accordo conciliativo - per il quale l'art. 17 del d.lgs. n. 28/2010 prevede l'esenzione da imposta di registro -, emerge che l'effetto traslativo non è stato ad esso affidato, ma rimesso a un successivo e distinto atto notarile. Pertanto, la Corte ritiene che non si è in presenza di un accordo di conciliazione - raggiunto in sede di mediazione civile -avente immediati effetti traslativi, con la conseguenza che non è possibile considerare il successivo atto notarile come mera attuazione dell'accordo precedente, e, quindi, volto esclusivamente a consentire la pubblicità legale dell'avvenuto passaggio di proprietà, godendo, a sua volta, dell'esenzione dall'imposta di registro.
Diversamente, all'accordo in questione va attribuita mera efficacia obbligatoria, assimilabile a quella che si ha quando si stipula un contratto preliminare, mentre all'atto notarile oggetto dell'avviso di liquidazione deve essere attribuita la vera e propria efficacia traslativa.
 
L'atto notarile successivo non può essere ritenuto meramente riproduttivo dell'accordo conciliativo precedente, ma ad esso va attribuito il concreto effetto traslativo dell'immobile. La piena autonomia di tale atto rispetto all'accordo che ne costituisce il presupposto determina l'impossibilità di estensione dei benefici fiscali previsti per quest'ultimo, rendendolo soggetto alla ripresa a tassazione operata dall'Ufficio. La Corte fa riferimento al noto precedente Cass n. 11617/2020 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/atto-notarile-successivo-alla-procedura-di-mediazione-non-si-applica-il-regime-fiscale-agevolato-894.aspx).
L'appello viene accolto, con conseguente riconoscimento della piena legittimità dell'avviso di liquidazione, con condanna del contribuente al rimborso all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma delle spese di entrambi i gradi giudizio°.
 
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 06/07/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 06/07/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA
  • sull'appello n. 5137/2022 depositato il 11/10/2022 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
contro
PA.D'O. (...)
elettivamente domiciliato presso (...) Avente ad oggetto l'impugnazione di:
  • pronuncia sentenza n. 8395/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 12 e pubblicata il 13/07/2022
Atti impositivi:
  • AVVISO DI LIQUIDAZIONE (...) REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: in riforma dell'impugnata sentenza, sia confermata la legittimità dell'avviso di liquidazione, con condanna della controparte al rimborso delle spese del giudizio.
Appellata: non costituita. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 8395/2022, pubblicata il 6 luglio 2022, la Sezione n. 12 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da PA.D'O. avverso
l'avviso di liquidazione (...), a mezzo del quale era stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro per un totale di euro 4.470,00 relativamente all'atto dell'1.7.2019 (Rep. n. 713/00477), concernente il trasferimento di una porzione immobiliare facente parte di un più ampio complesso sito in Roma.
Avverso la decisione ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma, sulla base dei seguenti motivi:
  • la sentenza oggetto dell'impugnazione appare sommariamente motivata e basata su presupposti inesatti ed errati, avendo i giudici di prime cure acriticamente recepito le istanze formulate in primo grado dal contribuente;
  • il caso di specie è da ricondurre nell'alveo della norma agevolativa di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo (d.P.R. n. 642/1972) e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione; il comma 3 di detta disposizione stabilisce, poi, l'esenzione parziale dall'imposta di registro, disponendo che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di cinquantamila euro;
  • da tale previsione deriva che l'esenzione, con particolare riguardo alle imposte ipo-catastali, si applica solo agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero quelli compresi nell'ambito dell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1, lett. a del d.lgs. n. 28/2010);
  • secondo la Corte di cassazione si devono ritenere esenti da tassazione l'istanza di mediazione, i documenti allegati, l'adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, "i provvedimenti" emanati dal mediatore e, quindi, la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello stesso, nonché la nomina e l'accettazione dell'incarico che l'Organismo di conciliazione conferisce al mediatore;
  • nel caso in esame, invece, le parti, come riferito in primo grado, dopo aver concluso l'accordo all'esito della procedura di mediazione, avevano scelto di stipulare un separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare, che è la vera fonte dell'effetto traslativo finale, con cui le parti, successivamente alla mediazione, hanno disposto il trasferimento dell'immobile e, quindi, ad esso non poteva applicarsi il descritto regime agevolato; in tal senso si è espressa la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 11617/2020, ha affermato che l'applicazione del regime fiscale agevolato va limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione strettamente inteso, anche in considerazione del fatto che un trattamento tributario agevolativo, avendo carattere eccezionale, è da ritenere di rigida interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica;
  • quindi, secondo la giurisprudenza di legittimità, non va demandato a un successivo atto notarile, che recepisca, nella forma dell'atto pubblico, un accordo di mediazione già sottoscritto davanti al relativo organismo, pena perdita del beneficio fiscale; ciò a conferma della sostanziale irrilevanza del recepimento nell'atto notarile delle previsioni di cui al relativo verbale di mediazione, come invece sancito dai giudici di prime cure a supporto del relativo accoglimento;
  • l'esenzione, pertanto, ai sensi dell'art. 17 citato va riservata solo ed esclusivamente all'accordo di mediazione sottoscritto davanti al notaio rogante e, dunque, l'asserzione contenuta nella sentenza di primo grado circa il ritenuto mero recepimento, nell'atto soggetto a tassazione, delle disposizioni di cui al verbale di mediazione, non centra l'essenza stessa dell'istituto e del correlato vantaggioso regime fiscale. Per gli esposti motivi, l'Ufficio ha chiesto che, in riforma
dell'impugnata sentenza, sia confermata la legittimità del suo operato, con condanna della controparte al rimborso delle spese del giudizio. Il contribuente non si è costituito, pur avendo ritualmente ricevuto l'atto di appello, come comprovato dalla ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per la sua notificazione depositata dall'appellante.
La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna pubblica udienza, alla quale le parti non hanno presenziato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e, dunque, deve trovare accoglimento.
  1. Invero, come giustamente posto in rilievo dall'appellante, la procedura di mediazione si è conclusa con un accordo conciliativo nel quale le parti avevano convenuto di stipulare un "... successivo atto notarile" per il trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto della controversia, senza corrispettivo in denaro ma con liberatoria delle parti venditrici (xxx. e x xxx) da tutti i debiti maturati e maturandi " ... fino al trasferimento della titolarità del bene" nei confronti della parte acquirente (xxx).
Dalla disamina dell'accordo conciliativo in parola - per il quale l'art. 17 del d.lgs. n. 28/2010 prevede l'esenzione da imposta di registro -, emerge che l'effetto traslativo non è stato ad esso affidato, ma rimesso a un successivo e distinto atto notarile. Pertanto, risulta chiaro che non si è in presenza di un accordo di conciliazione - raggiunto in sede di mediazione civile -avente immediati effetti traslativi, con la conseguenza che non è possibile considerare il successivo atto notarile come mera attuazione dell'accordo precedente, e, quindi, volto esclusivamente a consentire la pubblicità legale dell'avvenuto passaggio di proprietà, godendo, a sua volta, dell'esenzione dall'imposta di registro.
Diversamente, all'accordo in questione va attribuita mera efficacia obbligatoria, assimilabile a quella che si ha quando si stipula un contratto preliminare, mentre all'atto notarile oggetto dell'avviso di liquidazione deve essere attribuita la vera e propria efficacia traslativa. Ciò in quanto l'accordo conciliativo prevedeva, come ineludibile presupposto, l'accettazione tacita dell'eredità da parte delle promittenti venditrici, nonché l'effettuazione della dichiarazione di successione da parte delle medesime, indispensabile per l'acquisto in capo alle medesime, della proprietà pro- quota del bene alienando, situazioni di fatto tutte successive all'accordo stesso. Inoltre, a conferma della mera portata obbligatoria dell'accordo, mette conto sottolineare che in esso era stato dato atto dell'eventuale necessità di considerare i tempi necessari per "... far effettuare da parte del Comune di Roma Capitale o da parte dell'Ente e/o Società da esso demandata, la quantificazione dell'importo dovuto per la rinuncia del diritto di prelazione per la cessione dell'immobile, qualora fosse necessaria" e che lo stesso era da ". ritenersi efficace a condizione che il Comune di Roma non eserciti il diritto di prelazione".
In considerazione di quanto sin qui illustrato, e diversamente da quanto ritenuto dai giudici di prime cure, l'atto notarile successivo non può essere ritenuto meramente riproduttivo dell'accordo conciliativo precedente, ma ad esso va attribuito il concreto effetto traslativo dell'immobile. La piena autonomia di tale atto rispetto all'accordo che ne costituisce il presupposto determina l'impossibilità di estensione dei benefici fiscali previsti per quest'ultimo, rendendolo soggetto alla ripresa a tassazione operata dall'Ufficio.
  1. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 11617/2020, ha affermato che l'applicazione del regime fiscale riguarda gli atti concernenti il procedimento di mediazione strettamente inteso, in quanto un trattamento tributario agevolativo ha carattere eccezionale ed è sempre da ritenere di rigida interpretazione, oltre che insuscettibile di applicazione analogica. In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato quanto segue nella motivazione di detta decisione:
"[...] 2.6. con riguardo all'imposta di registro, come previsto dalla norma citata, si applica, invero, la norma agevolativa di cui al d.lgs. n. 28/2010 in presenza di verbali di accordo recanti trasferimenti di immobili o 3 R.G. 19446/2015 trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, atti soggetti anche a trascrizione nei registri immobiliari alle condizioni previste dall'art. 19 D.Lgs. cit., che prevede specificamente l'intervento del pubblico ufficiale nel caso in cui si renda necessaria l'autentica delle sottoscrizioni dell'accordo conciliativo, al fine della sua successiva trascrizione;
  1. parimenti, l'esenzione prevista dal comma 2 dell'art. 17 cit. (con particolare riguardo alle imposte ipocatastali, nel caso in esame) si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero compresi nell'ambito dell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1, lett. a) D.Lgs. cit.), dovendo quindi ritenersi esenti da tassazione l'istanza di mediazione, i documenti allegati, l'adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, "i provvedimenti" emanati dal mediatore e quindi la proposta di
conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello stesso, nonché la nomina e l'accettazione dell'incarico che l'Organismo di Conciliazione conferisce al mediatore;
  1. se ne desume, pertanto, che l'applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica; 2.9. nel caso in esame, le parti, dopo aver concluso l'accordo all'esito della procedura di mediazione, scelsero di stipulare separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare; 2.10. non si riscontra, quindi, nella fattispecie, alcuna stipula, all'esito della mediazione, di un accordo mediante il quale si realizzasse il trasferimento o la costituzione di diritti reali, al che consegue che all'atto notarile con cui le parti successivamente disposero il trasferimento dell'immobile non poteva applicarsi il regime agevolato di cui ai commi 2 e 3 del citato D.Lgs.". 2. Per tutte le suesposte ragioni, l'appello va accolto, con conseguente riconoscimento della piena legittimità dell'avviso di liquidazione in epigrafe.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna della contribuente al rimborso all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma delle spese di entrambi i gradi giudizio, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e 147/2022 e tabelle annesse, tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta, praticata la riduzione prevista dal comma 2-sexies dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, e applicato l'aumento del 15% per spese forfettarie - vengono liquidate nella misura complessiva di euro 800,00 (ottocento/00), per il primo grado e di euro 1.000,00 (mille/00), per il secondo grado.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la piena legittimità dell'avviso di liquidazione in epigrafe; condanna la contribuente al rimborso all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma delle spese di entrambi i gradi giudizio, liquidate nella misura complessiva di euro
800,00 (ottocento/00), per il primo grado, e di euro 1.000,00 (mille/00), per il secondo grado.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023.
 

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Chi è l'autore
Dott.ssa Cristina Scatto Mediatore Dott.ssa Cristina Scatto
Laureata in Scienze della Comunicazione con un ventennio di esperienza in qualità di manager nell'ambito delle vendita e della negoziazione per un azienda leader del trasporto aereo, mediatrice familiare e counselor professionale, ferrata nella gestione dei conflitti e nelle tecniche di comunicazione interpersonale, frutto dell'esperienza acquisita.
In base alla mia esperienza, la mediazione consente in genere di preservare il rapporto tra le parti: spesso lo rinnova e lo rafforza su basi nuov...
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