Commento:
Con la sentenza n. 8395/2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione (xxx), a mezzo del quale era stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro relativamente all'atto (rep. n. xxx) concernente il trasferimento di una porzione immobiliare facente parte di un più ampio complesso sito in Roma. Avverso tale decisione interponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma. Il contribuente non si costituiva in appello.
Il tema riguarda la norma agevolativa di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, che prevede l'esenzione, con particolare riguardo alle imposte ipo-catastali, degli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero quelli compresi nell'ambito di tale attività.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le parti dopo aver concluso l'accordo all'esito della procedura di mediazione, avevano scelto di stipulare un separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare, che è la vera fonte dell'effetto traslativo finale, con cui le parti, successivamente alla mediazione, hanno disposto il trasferimento dell'immobile e, quindi, ad esso non poteva applicarsi il descritto regime agevolato dell'esenzione, che ai sensi dell'art. 17 citato va riservata solo ed esclusivamente all'accordo di mediazione sottoscritto davanti al notaio rogante.
L'appello viene ritenuto fondato e dunque accolto.
La procedura di mediazione si è conclusa con un accordo conciliativo nel quale le parti avevano convenuto di stipulare un "... successivo atto notarile" per il trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto della controversia, senza corrispettivo in denaro ma con liberatoria delle parti venditrici (X e Y) da tutti i debiti maturati e maturandi " ... fino al trasferimento della titolarità del bene" nei confronti della parte acquirente (Z).
Dalla disamina dell'accordo conciliativo - per il quale l'art. 17 del d.lgs. n. 28/2010 prevede l'esenzione da imposta di registro -, emerge che l'effetto traslativo non è stato ad esso affidato, ma rimesso a un successivo e distinto atto notarile. Pertanto, la Corte ritiene che non si è in presenza di un accordo di conciliazione - raggiunto in sede di mediazione civile -avente immediati effetti traslativi, con la conseguenza che non è possibile considerare il successivo atto notarile come mera attuazione dell'accordo precedente, e, quindi, volto esclusivamente a consentire la pubblicità legale dell'avvenuto passaggio di proprietà, godendo, a sua volta, dell'esenzione dall'imposta di registro.
Diversamente, all'accordo in questione va attribuita mera efficacia obbligatoria, assimilabile a quella che si ha quando si stipula un contratto preliminare, mentre all'atto notarile oggetto dell'avviso di liquidazione deve essere attribuita la vera e propria efficacia traslativa.
L'atto notarile successivo non può essere ritenuto meramente riproduttivo dell'accordo conciliativo precedente, ma ad esso va attribuito il concreto effetto traslativo dell'immobile. La piena autonomia di tale atto rispetto all'accordo che ne costituisce il presupposto determina l'impossibilità di estensione dei benefici fiscali previsti per quest'ultimo, rendendolo soggetto alla ripresa a tassazione operata dall'Ufficio. La Corte fa riferimento al noto precedente Cass n. 11617/2020 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/atto-notarile-successivo-alla-procedura-di-mediazione-non-si-applica-il-regime-fiscale-agevolato-894.aspx).
L'appello viene accolto, con conseguente riconoscimento della piena legittimità dell'avviso di liquidazione, con condanna del contribuente al rimborso all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma delle spese di entrambi i gradi giudizio°.
Il tema riguarda la norma agevolativa di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, che prevede l'esenzione, con particolare riguardo alle imposte ipo-catastali, degli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero quelli compresi nell'ambito di tale attività.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le parti dopo aver concluso l'accordo all'esito della procedura di mediazione, avevano scelto di stipulare un separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare, che è la vera fonte dell'effetto traslativo finale, con cui le parti, successivamente alla mediazione, hanno disposto il trasferimento dell'immobile e, quindi, ad esso non poteva applicarsi il descritto regime agevolato dell'esenzione, che ai sensi dell'art. 17 citato va riservata solo ed esclusivamente all'accordo di mediazione sottoscritto davanti al notaio rogante.
L'appello viene ritenuto fondato e dunque accolto.
La procedura di mediazione si è conclusa con un accordo conciliativo nel quale le parti avevano convenuto di stipulare un "... successivo atto notarile" per il trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto della controversia, senza corrispettivo in denaro ma con liberatoria delle parti venditrici (X e Y) da tutti i debiti maturati e maturandi " ... fino al trasferimento della titolarità del bene" nei confronti della parte acquirente (Z).
Dalla disamina dell'accordo conciliativo - per il quale l'art. 17 del d.lgs. n. 28/2010 prevede l'esenzione da imposta di registro -, emerge che l'effetto traslativo non è stato ad esso affidato, ma rimesso a un successivo e distinto atto notarile. Pertanto, la Corte ritiene che non si è in presenza di un accordo di conciliazione - raggiunto in sede di mediazione civile -avente immediati effetti traslativi, con la conseguenza che non è possibile considerare il successivo atto notarile come mera attuazione dell'accordo precedente, e, quindi, volto esclusivamente a consentire la pubblicità legale dell'avvenuto passaggio di proprietà, godendo, a sua volta, dell'esenzione dall'imposta di registro.
Diversamente, all'accordo in questione va attribuita mera efficacia obbligatoria, assimilabile a quella che si ha quando si stipula un contratto preliminare, mentre all'atto notarile oggetto dell'avviso di liquidazione deve essere attribuita la vera e propria efficacia traslativa.
L'atto notarile successivo non può essere ritenuto meramente riproduttivo dell'accordo conciliativo precedente, ma ad esso va attribuito il concreto effetto traslativo dell'immobile. La piena autonomia di tale atto rispetto all'accordo che ne costituisce il presupposto determina l'impossibilità di estensione dei benefici fiscali previsti per quest'ultimo, rendendolo soggetto alla ripresa a tassazione operata dall'Ufficio. La Corte fa riferimento al noto precedente Cass n. 11617/2020 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/atto-notarile-successivo-alla-procedura-di-mediazione-non-si-applica-il-regime-fiscale-agevolato-894.aspx).
L'appello viene accolto, con conseguente riconoscimento della piena legittimità dell'avviso di liquidazione, con condanna del contribuente al rimborso all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma delle spese di entrambi i gradi giudizio°.