Commento:
Il Tribunale di Patti aveva accolto il ricorso di alcuni condomini per la revoca giudiziale dell’amministratore, ritenendo sufficiente, ai fini dell’accoglimento, l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale nei termini di legge.
L’amministratore revocato proponeva reclamo, deducendo – tra l’altro – l’improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, lamentando che il Tribunale avesse assegnato il termine per la mediazione oltre la prima udienza.
La questione di diritto che la corte messinese fa subito emergere nelle sue motivazioni è se, una volta eccepita l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria entro la prima udienza, il giudice sia tenuto ad assegnare il termine per l’attivazione della procedura entro la medesima udienza, ovvero se tale assegnazione possa intervenire anche successivamente.
La Corte d’Appello rigetta il motivo di reclamo, ritenendo corretta la decisione del Tribunale.
I principi di diritto affermati sono i seguenti:
- la prima udienza rappresenta il termine ultimo per l’eccezione o il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità, non anche per l’assegnazione del termine per la mediazione;
- l’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 non prevede un obbligo di contestualità tra rilievo dell’improcedibilità e concessione del termine;
- la ratio acceleratoria della norma impone solo che il termine non sia concesso in una fase processuale avanzata, ma non ne esige l’immediata assegnazione;
- è legittima l’assegnazione del termine all’udienza successiva, qualora il rinvio sia giustificato da esigenze di contraddittorio.
- il momento entro cui deve essere sollevata l’eccezione di improcedibilità (prima udienza);
- dal momento in cui il giudice assegna il termine per la mediazione.
Il decreto si inserisce nel filone giurisprudenziale che interpreta la mediazione obbligatoria in chiave funzionale e non formalistica, evitando letture eccessivamente rigide dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.
Particolarmente rilevante è la precisazione secondo cui la tempestività dell’eccezione non coincide con la contestualità dell’assegnazione del termine, principio che assume rilievo pratico significativo nei procedimenti camerali e in materia condominiale.



