Revoca dell’amministratore di condominio e mediazione obbligatoria: limiti temporali dell’assegnazione del termine ex art. 5 d.lgs. 28/2010

Rss feed Invia ad un amico
Prof. Avv. Brunella Brunelli

Corte d’Appello di Messina, 10.10.2025, decreto n. 1699, Consigliere rel.: dott. Giuseppe Minutoli

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 131 dal 07/01/2026

Commento:
Il Tribunale di Patti aveva accolto il ricorso di alcuni condomini per la revoca giudiziale dell’amministratore, ritenendo sufficiente, ai fini dell’accoglimento, l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale nei termini di legge.
L’amministratore revocato proponeva reclamo, deducendo – tra l’altro – l’improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, lamentando che il Tribunale avesse assegnato il termine per la mediazione oltre la prima udienza.
La questione di diritto che la corte messinese fa subito emergere nelle sue motivazioni è se, una volta eccepita l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria entro la prima udienza, il giudice sia tenuto ad assegnare il termine per l’attivazione della procedura entro la medesima udienza, ovvero se tale assegnazione possa intervenire anche successivamente.
La Corte d’Appello rigetta il motivo di reclamo, ritenendo corretta la decisione del Tribunale.
I principi di diritto affermati sono i seguenti:

  1. la prima udienza rappresenta il termine ultimo per l’eccezione o il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità, non anche per l’assegnazione del termine per la mediazione;
  2. l’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 non prevede un obbligo di contestualità tra rilievo dell’improcedibilità e concessione del termine;
  3. la ratio acceleratoria della norma impone solo che il termine non sia concesso in una fase processuale avanzata, ma non ne esige l’immediata assegnazione;
  4. è legittima l’assegnazione del termine all’udienza successiva, qualora il rinvio sia giustificato da esigenze di contraddittorio.
La Corte chiarisce che la disposizione normativa distingue nettamente:
  • il momento entro cui deve essere sollevata l’eccezione di improcedibilità (prima udienza);
  • dal momento in cui il giudice assegna il termine per la mediazione.
Nel caso di specie, il rinvio dell’assegnazione è stato giustificato dalla necessità di consentire il contraddittorio sulla documentazione prodotta, sicché non può ritenersi violata la funzione acceleratoria dell’istituto.
Il decreto si inserisce nel filone giurisprudenziale che interpreta la mediazione obbligatoria in chiave funzionale e non formalistica, evitando letture eccessivamente rigide dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.
Particolarmente rilevante è la precisazione secondo cui la tempestività dell’eccezione non coincide con la contestualità dell’assegnazione del termine, principio che assume rilievo pratico significativo nei procedimenti camerali e in materia condominiale.

Testo integrale:

aa
Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok