Mediazione obbligatoria, opposizione a decreto ingiuntivo e improcedibilità: tra dato normativo e stabilizzazione del titolo monitorio

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Prof. Avv. Brunella Brunelli

Tribunale di Lamezia Terme, 8.9.2025, sentenza n. 702, giudice: dott. Marino Reda

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 119 dal 07/01/2026

Commento:
Il giudizio trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui la parte opponente deduceva la nullità del provvedimento monitorio. La controversia rientrava tra quelle assoggettate a mediazione obbligatoria.
L’opponente – si badi: non l’opposto – aveva avviato la procedura di mediazione, ma senza dar seguito allo svolgimento effettivo del primo incontro previsto dal legislatore.
Il Giudicante ritiene che non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, con il quale si pone a carico di chi ha interesse alla tutela giurisdizionale dei diritti afferenti alle materie analiticamente indicate nel suindicato decreto, l'onere di attivare un procedimento di mediazione obbligatoria.
A suo dire, sia il dato letterale che il dato teleologico degli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 28 del 2010 impongono di concludere per la improcedibilità della domanda di opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Il nodo interpretativo può essere così sintetizzato: se l’onere di promuovere la mediazione grava sul creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, perché la mancata mediazione conduce all’improcedibilità dell’opposizione e non alla revoca del decreto ingiuntivo, come sembrerebbe imporre l’art. 5-bis d.lgs. 28/2010?
L’art. 5-bis d.lgs. 28/2010 stabilisce che: « Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese».
Applicato letteralmente al procedimento monitorio, il dato normativo sembrerebbe condurre a una conclusione netta: se la mediazione non è esperita dal soggetto onerato (creditore), il giudice dovrebbe dichiarare l’improcedibilità del ricorso monitorio e revocare il decreto ingiuntivo.
La soluzione adottata dal Tribunale di Lamezia Terme si spiega, dunque,  solo alla luce della ricostruzione giurisprudenziale unitaria del procedimento monitorio, elaborata dalla Corte di cassazione, Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596.
Secondo le Sezioni Unite:

  • il procedimento per decreto ingiuntivo non è autonomo, ma costituisce una fase sommaria e anticipatoria di un ordinario giudizio di cognizione;
  • il vero giudizio di merito si instaura solo con l’opposizione;
  • il decreto ingiuntivo, in mancanza di opposizione, si consolida, ma non equivale a una sentenza passata in giudicato sul merito.
Ne deriva una scissione funzionale:
  • il ricorso monitorio è strumento di tutela anticipata;
  • l’opposizione è il momento nel quale la controversia entra pienamente nella cognizione del giudice.
Alla luce di tale ricostruzione, l’operato del Tribunale di Lamezia Terme diviene coerente.
Pur essendo il creditore opposto il soggetto onerato della mediazione, la verifica della condizione di procedibilità può avvenire solo nel giudizio di opposizione, poiché:
  • prima dell’opposizione non esiste un contraddittorio pieno;
  • la mediazione è funzionale alla composizione della lite tra parti contrapposte;
  • il procedimento monitorio è strutturalmente incompatibile con il previo esperimento della mediazione.
Pertanto:
  • la mancata mediazione non travolge retroattivamente il decreto ingiuntivo;
  • essa incide sul giudizio di opposizione, impedendone la prosecuzione;
  • l’effetto è la stabilizzazione del decreto, non la sua revoca.
In altri termini, l’art. 5-bis viene interpretato in chiave sistematica e non letterale, adattandone l’operatività alla struttura bifasica del procedimento monitorio.
In questo quadro si inserisce il principio affermato dalla sentenza: non è sufficiente la mera attivazione formale della mediazione, ma è necessario lo svolgimento effettivo del primo incontro.
Il Tribunale, pur muovendo dal presupposto che l’onere incombe sul creditore opposto, afferma che:
  • l’inosservanza sostanziale della mediazione impedisce l’accesso alla cognizione piena;
  • l’opposizione diviene improcedibile;
  • il decreto ingiuntivo resta definitivamente efficace.
La soluzione adottata dal Tribunale di Lamezia Terme sacrifica il dato letterale dell’art. 5-bis, ma preserva la funzionalità del procedimento monitorio e impedisce che la mediazione si trasformi in un mezzo per ottenere la revoca automatica del decreto per ragioni meramente procedurali.
Si tratta di una soluzione interpretativa coerente con la giurisprudenza di legittimità, che valorizza la mediazione come strumento di accesso alla cognizione piena, evitando applicazioni formalistiche e disfunzionali dell’art. 5-bis d.lgs. 28/2010.

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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