La clausola di conciliazione non rientra tra quelle per le quali l’art. 1341 c.c. prevede la necessaria sottoscrizione. In presenza di tale clausola l’azione è improcedibile se non viene prima esperito il tentativo di conciliazione

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Avv. Francesca Pieri

Tribunale di Napoli, Sez. XII, 24.03.2025, sentenza n. 2942, giudice Luigia Stravino

A cura del Mediatore Avv. Francesca Pieri da Pisa.
Letto 16 dal 22/12/2025

Commento:

In una controversia avente ad oggetto un contratto di appalto per la riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, l’appaltatore otteneva decreto ingiuntivo che veniva opposto dal committente eccependo - in via preliminare - l'improcedibilità e/o inammissibilità "della domanda per la violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 32 del contratto di subappalto", ai sensi del quale le parti avrebbero dovuto - in tutti i casi di controversia derivante dal contratto tra loro sottoscritto - esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la camera di commercio di Napoli. Secondo l’opposta, tale clausola non era operativa perché 1) non prevedeva espressamente la sanzione dell'improcedibilità e 2) non era stata specificatamente sottoscritta in violazione dell'art. 1341 c.c..
L'eccezione dell’attore opponente (il committente) viene ritenuta fondata.
Intanto l’art. 32 del contratto di subappalto viene correttamente qualificata - non come una clausola compromissoria, ma - come una clausola di conciliazione. I due contraenti non hanno stabilito che le controversie nascenti dal contratto medesimo fossero decise da arbitri, ma - piuttosto - hanno inteso subordinare un'eventuale azione in giudizio ad un tentativo di conciliazione, in un'ottica, dunque, collaborativa di risoluzione di possibili contrasti nascenti in merito al contratto. Da ciò consegue l’inapplicabilità dell’art. 1341 c.c. alla fattispecie in quanto la clausola di conciliazione, non rientra tra quelle per le quali la norma in esame prevede la necessaria sottoscrizione né può a questa applicarsi analogicamente.
Inoltre, ulteriore conseguenza è la piena efficacia della predetta previsione contrattuale, anche in assenza di una espressa previsione di improcedibilità. Con l'art. 32 del contratto di subappalto, le parti si sono "impegnante" a esperire un tentativo di conciliazione prima di adire il giudice ordinario e, sebbene non espressamente previsto, l'indagine delle volontà delle stesse porta necessariamente ad affermare l'improcedibilità di un eventuale giudizio in caso di violazione della norma citata. Diversamente opinando, l'assenza di alcuna conseguenza processuale della violazione de qua comporterebbe, in ipotesi di tal fatta, la sostanziale inutilità dell'introduzione di tale accordo all'interno del contratto (vengono richiamati Tribunale di Milano n. 1008/2022 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-clausola-contrattuale-di-mediazione-ha-valore-cogente-per-le-parti-e-se-non-viene-espletata-prima-del-giudizio-soggetto-a-mediazione-obbligatoria-1092.aspx e Tribunale Roma n. 20690/2017 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/clausola-di-mediazione-contrattuale-la-domanda-e-improcedibile-se-non-si-e-esperito-il-procedimento-688.aspx ).
L'opposizione viene, dunque, accolta e revocato il decreto ingiuntivo.°
 
 
 
 
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. Nel giudizio n. 19435/2024 R.G. TRA
(...) (P.IVA), in persona del legale rappresentante p.t., Dott. (...) (CF. (...)), con sede in C. al rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. (...) - (C.F. (...)), presso il cui studio (...) elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via (...)
-OPPONENTE- E
(...) in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Ing. (...) ... corrente per la carica presso la sede legale della società sita in N. alla Via (C. F. e Partita Iva (...)), ed elett.te dom.to in Napoli alla Via , presso lo studio dell'Avv. (...) - PEC (C.F. (...) - fax al numero (...)), che lo rapp.ta e difende, giusta procura in atti
-OPPOSTO-
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09 settembre 2024 la (...) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3533/23, notificatole il 01 luglio 2024, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di Euro 76.637,47, oltre interessi e spese, in forza della fattura elettronica n. (...) del 10.10.2022 dell'importo di Euro 426.000,00 a cui sarebbe seguita una nota di credito n. (...) del 2.11.2023 dell'importo di Euro 200.087,73, emessa dalla (...) in ragione dei lavori eseguiti dalla (...) presso il cantiere del Comune di Pietradefusi per la riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile Località D. 1 e 2, s. A. a C., S. E. 1 e 2, oggetto del contratto di subappalto stipulato il 21.06.2021 tra le parti in causa.
Avverso il provvedimento monitorio de quo spiegava opposizione l'intimata, eccependo - in via preliminare - l'improcedibilità e/o inammissibilità "della domanda per la violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 32 del contratto di subappalto", ai sensi del quale le parti si sarebbero impegnate - in tutti i casi di controversia derivante dal contratto tra loro sottoscritto - ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la camera di commercio di Napoli.
In subordine e nel merito, l'attrice deduceva il mancato assolvimento, da parte dell'opposto, dell'onere della prova in ordine alla sussistenza del credito vantato, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione delle fatture, ancorché accompagnate dagli estratti autentici delle scritture contabili. Eccepiva, altresì, l'inesigibilità ed illiquidità del credito.
Infine, la …. proponeva domanda riconvenzionale, al fine di ottenere, atteso il recesso e/o la risoluzione del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti, la condanna della (...) al pagamento e/o risarcimento delle somme così quantificate: Euro 270.000,00 a titolo di acconto
indebitamente versato; Euro 90.000,00 a titolo di codatorialita per il personale impiegato nell'appalto in esecuzione del contratto di rete costituito ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 5 del 2009; Euro 135.000,00 a titolo di penale e/o di risarcimento per la violazione degli obblighi nascenti dal contratto di subappalto.
In data 21-12-2024 si costituiva in giudizio parte opposta, impugnando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 3533/23.
In particolare, la ricorrente negava - in merito all'asserita improcedibilità ex art. 32 del contratto de quo - l'operatività della clausola in questione, sostenendo, da una parte, che non sarebbe stata richiamata specificamente in calce al contratto di subappalto e, dall'altra, che la stessa non prevederebbe espressamente la sanzione dell'improcedibilità, così risultando priva di effetti. Secondo la prospettazione di parte convenuta, infatti, la "clausola compromissoria" de qua avrebbe dovuto essere specificatamente sottoscritta dalla societa convenuta ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto "non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse" (cfr. p. 5 comparsa di costituzione).
Nel merito, deduceva l'assolvimento dell'onere probatorio del proprio credito, nonché l'infondatezza della domanda riconvenzionale avversaria Il Tribunale, con ordinanza del 23 dicembre 2024, rilevata la ricorrenza dei presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies c.p.c. in relazione a tutte le domande proposte, disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissava l'udienza di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. per la data del 03 marzo 2025.
Il G.I., con ordinanza in data 7-3-2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, in diritto si osserva quanto segue.
La definizione della presente controversia necessita, prima ancora di una valutazione nel merito della stessa, l'esame della questione - preliminare ed idonea a definire il giudizio - della improcedibilità della domanda originaria ai sensi dell'art. 32 del contratto sottoscritto tra le parti in causa.
L'opponente con l'atto di opposizione eccepiva, infatti, "la violazione della clausola
compromissoria di cui all'art. 32 del contratto di subappalto", atteso che le parti, con la clausola de qua, avrebbero pattuito che "in tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la camera di commercio di Napoli" (cfr. P. 7 opposizione).
Sul punto, tuttavia, l'opposta - come anticipato in premessa - deduceva, al contrario, l'improduttività degli effetti della clausola citata e ciò sotto un duplice profilo: da una parte, in violazione dell'art. 1341 c.c., la clausola non sarebbe stata espressamente sottoscritta e, dall'altra, in ogni caso, l'art. 32 citato non avrebbe previsto, quale specifica sanzione, l'improcedibilità dell'eventuale giudizio introdotto in assenza di un previo tentativo di conciliazione.
L'eccezione attorea e fondata e deve, pertanto, essere accolta, non potendosi condividere ex adverso le prospettazioni della convenuta (opposta).
In via preliminare, occorre specificare quale sia la natura giuridica della clausola inserita dalle parti all'art. 32 del contratto di subappalto, la stessa dovendo essere correttamente qualificata - non come una clausola compromissoria, ma piuttosto - come una clausola di conciliazione.
Com'e noto, infatti, la clausola compromissoria e il negozio giuridico - autonomo rispetto al contratto in cui è inserito - con il quale le parti pattuiscono di derogare alla competenza del giudice ordinario e di deferire ad arbitri la decisione di controversie future ed eventuali.
Nel caso di specie, invero, le società in causa, con la previsione contrattuale de qua, non hanno stabilito che le controversie nascenti dal contratto medesimo fossero decise da arbitri, ma - piuttosto - hanno inteso subordinare un'eventuale azione in giudizio ad un tentativo di conciliazione, in un'ottica, dunque, collaborativa di risoluzione di possibili contrasti nascenti in merito al contratto. Ratio, questa, ben diversa da quella che sottende i giudizi arbitrali, i quali rappresentano meramente un metodo alternativo di risoluzione delle controversie.
Di qui la qualificazione della clausola ex art. 32 citato quale clausola di conciliazione (e non compromissoria).
Precipitato di tale affermazione e l'impossibilita di estendere la latitudine applicativa dell'art. 1341 c.c. alla fattispecie in esame. La clausola de qua, infatti, a differenza di quella compromissoria, non rientra tra quelle per le quali la norma in esame prevede la necessaria sottoscrizione né può a questa applicarsi analogicamente.
Ciò posto sotto il profilo della (non) necessaria specifica accettazione della clausola di conciliazione, deve affermarsi la piena efficacia della previsione contrattuale ex art. 32 citato, anche in assenza di una espressa previsione di improcedibilità.
Tale affermazione discende dall'applicazione dei principi generali in tema di interpretazione dei contratti: nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (ex multis Cassazione civile sez. III, 10/12/2024, n.31811).
Nel caso di specie, con la previsione di cui all'art. 32 del contratto di subappalto tra loro
sottoscritto, le parti in causa si sono "impegnante" a esperire un tentativo di conciliazione prima di adire il giudice ordinario e, sebbene non espressamente previsto, l'indagine delle volontà delle stesse porta necessariamente ad affermare l'improcedibilità di un eventuale giudizio in caso di violazione della norma citata. Diversamente opinando, l'assenza di alcuna conseguenza processuale della violazione de qua comporterebbe, in ipotesi di tal fatta, la sostanziale inutilità dell'introduzione di tale accordo all'interno del contratto.
Ne consegue che, avendo la clausola de qua valore cogente tra le parti ex art. 1372 c.c., se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione determina la improcedibilità della domanda (cfr. Tribunale di Milano n. 1008/22; Tribunale Roma n. 20690/2017).
Con specifico riguardo poi, al giudizio monitorio - premesso che trattasi di clausola pattizia diversa dalla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 alla quale pertanto non si ritiene applicabile la deroga di cui al comma 5 del predetto art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 - l'azione monitoria dell'attrice sostanziale instaurata senza prima ottemperare a quanto stabilito dalla clausola di mediazione convenzionale non e procedibile e l'azione dalla stessa proposta dovrà essere dichiarata improcedibile con la conseguenza che il decreto opposto andrà revocato, restando assorbita ogni altra questione (Tribunale di Ravenna, sentenza del 22.06.2023, n. 431).
L'opposizione va, dunque, accolta e va revocato il decreto ingiuntivo n. 3533/24, attesa l'improcedibilita dell'originaria domanda.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante l'unicita della questione trattata, l'esaurimento della fase istruttoria-trattazione nel deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con attribuzione all'Avv. Luca Migliore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo - R.G. 12869/2024 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3533/2024 del 01.07.2024;
-condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in Euro 7052,00 per compensi ed Euro 634,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Luca Migliore.
Così deciso in Napoli il 24 marzo 2025. Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2025.
 

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Chi è l'autore
Avv. Francesca Pieri Mediatore Avv. Francesca Pieri
Laureata a pieni voti all'Università di Pisa, esercito la professione di avvocato dall'anno 2007 nel campo del diritto civile, con particolare riguardo al settore del danno alla persona, delle successioni, delle obbligazioni e delle società.

Ho deciso di diventare mediatrice civile perché mi piace quando il diritto si muove a braccetto con il buon senso, in un'ottica che valorizzi le relazioni sociali, economiche e giuridiche sussistenti tra le parti.

La giustizia conciliativa che si attu...
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