Non ripetibili le spese di mediazione obbligatoria prima della riforma Cartabia in ragione del contraddittorio quadro normativo

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Avv. Patrizia Pisapia

Tribunale di Napoli, Sez. IV, 25.09.2025, sentenza n. 26506, giudice Emanuele Lombardi

A cura del Mediatore Avv. Patrizia Pisapia da Bologna.
Letto 24 dal 22/12/2025

Commento:

In una controversia condominiale il Tribunale di Napoli veniva adito ex art. 288 cpc  per correggere due errori materiali. Il primo (indicazione di un altro nominativo) viene accolto. Il secondo (attinente alla condanna del soccombente nella vertenza condominiale alla rifusione delle spese di mediazione) viene rigettato.
Nel caso di specie il tentativo di mediazione obbligatoria avviato dal condòmino si era risolto negativamente dopo due incontri in cui – secondo il giudicante – non era stata svolta attività difensiva dai difensori che avrebbero potuto prodigarsi per una soluzione alternativa.
Il Tribunale aderisce all’orientamento secondo il quale l’assistenza del legale nella fase di mediazione NON è obbligatoria, sebbene il quadro normativo non sia agevolmente interpretabile in questa direzione.
In effetti, dalla lettura del Dlgs 28/2010 ante riforma Cartabia, in particolare degli artt. 5, comma 1 bis, art. 8, art. 12, comma 1, emerge un quadro normativo contraddittorio; da un lato sembra stabilire, agli artt. 5 e 8, un obbligo di assistenza del difensore, dall’altro prevede chiaramente due tipologie di accordo a seconda che tutte le parti siano (“Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato”) o non siano (“In tutti gli altri casi”) assistite da un difensore, con differenti modalità per l’acquisto dell’efficacia esecutiva (art. 12).  Secondo il Tribunale è preferibile ritenere che l’assistenza legale non fosse obbligatoria nel senso che la medesima sia un presupposto di validità della partecipazione al procedimento di mediazione dei soggetti in conflitto. Una diversa lettura priverebbe di significato l’istituto dell’omologa dell’accordo.°
 
Diverso orientamento: (si alla rifusione delle spese della mediazione):
Corte di Cassazione, Sez. II, 21.11.2023, ordinanza n. 32306 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/le-spese-di-mediazione-sono-equiparabili-alle-spese-del-processo-e-non-concorrono-a-determinare-il-valore-della-lite-1385.aspx
 
Corte di Appello di Napoli, 1.01.2023, sentenza n. 2842 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/le-spese-connesse-alla-mediazione-devono-essere-poste-a-carico-della-parte-soccombente-rientrando-nel-novero-delle-spese-processuali-di-cui-all-art-91-1301.aspx
 
Tribunale di Genova, 11.02.2025, sentenza n. 381 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/le-spese-connesse-alla-mediazione-devono-essere-poste-a-carico-della-parte-soccombente-rientrando-nel-novero-delle-spese-processuali-di-cui-all-art-91-1301.aspx
 
 
Si veda A. Morelli, Mediazione e spese processuali: gli orientamenti della giurisprudenza, https://www.judicium.it/mediazione-e-spese-processuali-gli-orientamenti-della-giurisprudenza/
 
 

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Patrizia Pisapia Mediatore Avv. Patrizia Pisapia
Soltanto una mediazione competente può avere il vantaggio di giungere ad un accordo che sia durevole e di reciproco vantaggio. Il mio punto di forza è ascoltare i bisogni e le esigenze di ciascuna delle parti per trovare soluzioni condivise.

Laureata in giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Bologna e frequentato la scuola biennale di Specializzazione per le Professioni Legali.
Dal 2004 sono avvocato del Foro di Bologna.
Mi occupo in principalità e con dedizione di cons...
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