Commento:
In una controversia bancaria, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di una Banca (e, per essa, la Mandataria) di una somma dovuta a titolo di saldo debitore in forza del contratto di apertura di credito stipulato con l'allora Banca. Avverso la sentenza il cliente aveva interposto appello sulla base di un unico motivo di censura. Si costituiva in giudizio l'appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Con l'unico motivo viene dedotto che il Tribunale aveva errato a non dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria, stante il mancato rituale esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, la quale aveva visto la presenza, in sostituzione della controparte, di un soggetto munito di delega ma non di "procura notarile speciale". L'appello non viene accolto.
La Corte richiama l’insegnamento di Cass. nn. 1309/2022 e 8473/2019 rileva che nel caso di specie il soggetto presente dinanzi al mediatore era munito di apposita delega scritta a rappresentare l'opposta nella procedura di mediazione da essa instaurata nei confronti di … (espressamente indicata anche con il numero di protocollo), avendole inoltre la parte conferito "ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di depositare l'istanza di avvio o adesione alla procedura rinunziarvi, conciliare, assumere informazioni, raccogliere, produrre e firmare atti e documenti, nominare consulenti tecnici, riscuotere e quietanzare.
L'appellante sostiene che il delegato avrebbe dovuto essere munito di procura notarile o autenticata dal notaio. Tale assunto non è condiviso, pur dando atto che alcuni precedenti sia della stessa corte che di giudici di merito vanno nel senso della tesi sostenuta dall'appellante, facendo leva ora sul fatto che l'accordo eventualmente raggiunto costituisce titolo esecutivo ed è trascrivibile, ora sulla considerazione che la procura conferirebbe al delegato una rappresentanza avente natura negoziale, ora sulla funzione pubblicistica della procedura di mediazione, che solo la procura notarile (o con firma autenticata dal notaio) potrebbe consentire di assicurare. Tuttavia, in senso contrario depongono diversi, e ben più pregnanti, argomenti. Innanzitutto, la Suprema Corte non ha affatto stabilito che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri, ma ha soltanto escluso che la procura al difensore (e dallo stesso autenticata), non avendo il contenuto di una procura sostanziale, possa consentirgli di rappresentare la parte nella procedura di mediazione.
La Corte d’appello oltre alle argomentazioni ex artt. 1350, ultimo comma, c.c. e 1392 c.c. si appoggia sulla disciplina della procedura di mediazione che prevede (art. 11 D.Lgs. n. 28 del 2010) che "il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo". Si inferisce, dall'uso del termine "testo" e del verbo "allegare", che l'accordo debba rivestire la forma scritta, sicché la procura a rappresentare la parte nella procedura di mediazione deve essere comunque redatta per iscritto. Non è necessario, tuttavia, che la procura sia redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, salvo il caso in cui l'accordo da concludere debba essere stipulato a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (v. art. 1350 c.c.). Una previsione simile all'art. 185 c.p.c. non è contenuta nella disciplina della procedura di mediazione. Infine, proprio la possibilità per il mediatore di "chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza" e la mancata previsione della forma che tale delega debba rivestire escludono, a parere della Corte, che la procura in questione debba in ogni caso essere redatta per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata (alla quale sono semmai collegati gli effetti di cui all'art. 2703 c.c.) e portano a ritenere, invece, che sia sufficiente - salvo il caso in cui l'accordo da concludere debba rivestire una forma diversa - il conferimento dei poteri a mezzo di una delega in forma scritta, di cui il mediatore darà atto a verbale. Tale interpretazione è confortata dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 28 del 2010, il quale prevede che "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità". Non osta a tale conclusione il fatto che l'accordo costituisca titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 28 del 2010, né la funzione pubblicistica del procedimento ovvero il fatto che l'accordo possa essere soggetto a trascrizione.°
La Corte richiama l’insegnamento di Cass. nn. 1309/2022 e 8473/2019 rileva che nel caso di specie il soggetto presente dinanzi al mediatore era munito di apposita delega scritta a rappresentare l'opposta nella procedura di mediazione da essa instaurata nei confronti di … (espressamente indicata anche con il numero di protocollo), avendole inoltre la parte conferito "ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di depositare l'istanza di avvio o adesione alla procedura rinunziarvi, conciliare, assumere informazioni, raccogliere, produrre e firmare atti e documenti, nominare consulenti tecnici, riscuotere e quietanzare.
L'appellante sostiene che il delegato avrebbe dovuto essere munito di procura notarile o autenticata dal notaio. Tale assunto non è condiviso, pur dando atto che alcuni precedenti sia della stessa corte che di giudici di merito vanno nel senso della tesi sostenuta dall'appellante, facendo leva ora sul fatto che l'accordo eventualmente raggiunto costituisce titolo esecutivo ed è trascrivibile, ora sulla considerazione che la procura conferirebbe al delegato una rappresentanza avente natura negoziale, ora sulla funzione pubblicistica della procedura di mediazione, che solo la procura notarile (o con firma autenticata dal notaio) potrebbe consentire di assicurare. Tuttavia, in senso contrario depongono diversi, e ben più pregnanti, argomenti. Innanzitutto, la Suprema Corte non ha affatto stabilito che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri, ma ha soltanto escluso che la procura al difensore (e dallo stesso autenticata), non avendo il contenuto di una procura sostanziale, possa consentirgli di rappresentare la parte nella procedura di mediazione.
La Corte d’appello oltre alle argomentazioni ex artt. 1350, ultimo comma, c.c. e 1392 c.c. si appoggia sulla disciplina della procedura di mediazione che prevede (art. 11 D.Lgs. n. 28 del 2010) che "il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo". Si inferisce, dall'uso del termine "testo" e del verbo "allegare", che l'accordo debba rivestire la forma scritta, sicché la procura a rappresentare la parte nella procedura di mediazione deve essere comunque redatta per iscritto. Non è necessario, tuttavia, che la procura sia redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, salvo il caso in cui l'accordo da concludere debba essere stipulato a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (v. art. 1350 c.c.). Una previsione simile all'art. 185 c.p.c. non è contenuta nella disciplina della procedura di mediazione. Infine, proprio la possibilità per il mediatore di "chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza" e la mancata previsione della forma che tale delega debba rivestire escludono, a parere della Corte, che la procura in questione debba in ogni caso essere redatta per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata (alla quale sono semmai collegati gli effetti di cui all'art. 2703 c.c.) e portano a ritenere, invece, che sia sufficiente - salvo il caso in cui l'accordo da concludere debba rivestire una forma diversa - il conferimento dei poteri a mezzo di una delega in forma scritta, di cui il mediatore darà atto a verbale. Tale interpretazione è confortata dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 28 del 2010, il quale prevede che "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità". Non osta a tale conclusione il fatto che l'accordo costituisca titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 28 del 2010, né la funzione pubblicistica del procedimento ovvero il fatto che l'accordo possa essere soggetto a trascrizione.°