La mediazione soddisfa la procedibilità anche in luogo della negoziazione assistita.

Dott. Salvatore Favarolo

Tribunale di Roma, 01.04.2026, sent. n. 5065/2026

A cura del Mediatore Dott. Salvatore Favarolo da Cagliari.
Letto 23 dal 13/10/2026

Commento:

Il caso in esame riguarda una controversia in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per omesso deposito del fascicolo di parte nel giudizio di appello.

In via preliminare, la parte convenuta e la terza chiamata hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, essendo la pretesa attorea di valore inferiore a euro 50.000,00.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

  • la negoziazione assistita è obbligatoria, ai sensi dell'art. 3 d.l. 132/2014, per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000,00, fuori dei casi già assoggettati a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010;
  • il meccanismo di raccordo tra i due istituti, desumibile dall'art. 3, comma 1, d.l. 132/2014 e valorizzato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 266/2019, esprime la prevalenza della mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra le due procedure;
  • tale prevalenza trova la sua ratio strutturale nella circostanza che la mediazione prevede l'intervento di un soggetto terzo e imparziale, neutralità non ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella negoziazione assistita (Corte Cost., 18.04.2019, n. 97);
  • l'esperimento del tentativo di mediazione in luogo della negoziazione assistita — ancorché relativamente a una causa non soggetta a mediazione obbligatoria — realizza comunque la condizione di procedibilità, in quanto entrambe le procedure tendono alla soluzione stragiudiziale della lite e la mediazione offre maggiori garanzie di raggiungimento del risultato deflattivo;
  • nel caso di specie, essendo agli atti il verbale di mediazione con esito negativo, la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata, con conseguente rigetto dell'eccezione di improcedibilità.

La sentenza, che trova ampio riscontro nella giurisprudenza di merito consolidata, ribadisce, in modo netto, che l'avvenuto esperimento della mediazione non può essere penalizzato con la declaratoria di improcedibilità, pena un risultato applicativo irragionevole e contrario alla finalità deflattiva perseguita dal legislatore. *

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Dott. Salvatore Favarolo Mediatore Dott. Salvatore Favarolo
Generale di Divisione dei Carabinieri nella riserva. Lauree in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Avvocato non iscritto all Albo. Durante i 45 anni di servizio nell Arma dei Carabinieri, trascorsi prevalentemente reggendo Comandi operativi in aree sensibili del territorio nazionale, ho dovuto svolgere svariate mediazioni afferenti all ordine e alla sicurezza pubblica, risolvendo molti casi complessi a vantaggio della collettività: E stato questo uno dei motivi che mi ...
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