Commento:
Il caso esaminato dal Tribunale di Firenze riguarda una controversia in materia di credito al consumo, nella quale parte convenuta eccepisce, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per irregolare esperimento della mediazione, assumendo la mancata partecipazione personale della parte istante al relativo procedimento.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dai difensori, ma la parte può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale purché munito di apposita procura sostanziale;
- a seguito della riforma dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, la delega è ammessa in presenza di giustificati motivi, con rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia;
- la nozione di “giustificati motivi” non è tipizzata legislativamente e la relativa valutazione spetta al giudice del caso concreto;
- nel caso di specie, sono stati ritenuti idonei a giustificare la delega la lontananza geografica dal foro, la mancanza di strumenti audiovisivi idonei e il tecnicismo della materia, con conseguente validità della mediazione esperita tramite rappresentante;
Per tali motivi, il Giudice ha respinto l’eccezione di improcedibilità fondata sulla mancata partecipazione personale della parte, valorizzando
La decisione valorizza una lettura non formalistica del requisito della partecipazione personale: il giudice afferma che la delega non è esclusa in astratto, ma richiede una verifica concreta dei giustificati motivi che hanno impedito la presenza diretta della parte. *


