Il presente contributo ha ad oggetto la partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione. L’idea del legislatore è, infatti, quella che agli incontri di mediazione le parti siano presenti e che dialoghino tra loro al fine di verificare se effettivamente sia possibile addivenire ad una composizione bonaria della lite.
Premessa e inquadramento pratico
Nel sistema attuale della mediazione civile, come ridisegnato dal d.lgs. 28/2010 e dalle sue successive modifiche, l’idea di fondo è che il tentativo di conciliazione non possa più essere ridotto a un passaggio burocratico per “sbloccare” l’accesso al Giudice. La mediazione è stata, al contrario, concepita come un luogo di confronto reale tra le parti, nel quale il mediatore possa lavorare sugli interessi sostanziali e non soltanto sulle posizioni giuridiche astratte. Da qui discende, in modo naturale, la centralità della partecipazione personale delle parti: il legislatore, e ancor più la giurisprudenza, pretendono che al tavolo di mediazione sieda chi è davvero in grado di decidere della lite e non solo figure di pura rappresentanza formale.
Condizione di procedibilità e primo incontro effettivo
Sul piano strettamente normativo, il punto di partenza rimane l’art. 5 del d.lgs. 28/2010, che nelle materie elencate al comma 1 qualifica la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La condizione, però, non si esaurisce nella mera presentazione di una domanda a un Organismo di mediazione: il comma 4 chiarisce che essa si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza accordo. Questa formulazione è stata letta dalla giurisprudenza nel senso che il primo incontro deve essere effettivamente tenuto, con la partecipazione di almeno la parte onerata ad attivare la procedura, personalmente o tramite un rappresentante dotato di poteri sostanziali. Se nessuna delle parti compare, o se la comparizione è puramente fittizia, la condizione non può dirsi soddisfatta, con la conseguenza che il Giudice, alla prima udienza, dovrà dichiarare l’improcedibilità della domanda.
La stessa logica viene ripresa, in modo ancora più incisivo, nell’art. 5-bis dedicato al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: se la mediazione – quando obbligatoria – non viene esperita, il giudice non solo dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso monitorio, ma revoca il decreto ingiuntivo opposto. È evidente, dunque, che la partecipazione alla mediazione non è più un terreno neutro: l’assenza della parte o la gestione meramente formale di questo passaggio possono tradursi in un vero e proprio “crollo” della pretesa azionata in giudizio.
L’art. 8 d.lgs. 28/2010 e la nuova disciplina della delega
In questo contesto si inserisce l’art. 8 del d.lgs. 28/2010, che disciplina la convocazione delle parti e lo svolgimento dell’incontro. Dopo il correttivo del d.lgs. 216/2024, il nuovo comma 4-bis detta una disciplina dettagliata della delega alla partecipazione: la parte può certamente farsi rappresentare, ma la delega deve essere conferita per iscritto, deve contenere gli estremi del documento d’identità del delegante e deve essere consegnata al mediatore dal delegato, corredata da copia del documento di quest’ultimo, per essere acquisita agli atti del procedimento. Quando la mediazione ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione, la firma del delegante deve inoltre essere autenticata da un pubblico ufficiale.
La previsione formale, però, non esaurisce il problema: ciò che conta davvero è che il delegato sia messo in condizione di trattare e decidere. La delega non può ridurlo al ruolo di semplice “portavoce” che riferisce al cliente e attende istruzioni per ogni minimo passaggio, perché in questo modo il confronto viene svuotato di immediatezza e il mediatore non può svolgere efficacemente il proprio compito.
La giurisprudenza sulla delega: tra gestione organizzata e deleghe di massa
La giurisprudenza più recente ha offerto indicazioni molto chiare su cosa sia, in concreto, una delega compatibile con l’esigenza di effettività del tentativo e cosa, invece, rischi di trasformare la mediazione in un rito vuoto. Da un lato, la Cassazione ha riconosciuto la legittimità di procure “seriali” con cui una stessa parte – tipicamente un grande operatore, come una banca o un’assicurazione – conferisce a un unico rappresentante il potere di partecipare a una pluralità di procedure di mediazione. In una decisione del 31 maggio 2025 (n. 14676), la Corte ha osservato che pretendere una procura distinta per ogni singolo procedimento costituirebbe un aggravio non previsto per l’accesso alla tutela giurisdizionale, purché il rappresentante sia realmente informato sui singoli casi e dotato di poteri decisionali adeguati. Questo orientamento, in sostanza, ammette che la gestione organizzata delle liti da parte di soggetti strutturati non è di per sé incompatibile con la mediazione, a condizione che il rappresentante non sia una figura puramente simbolica.
Dall’altro lato, però, i giudici di merito hanno iniziato a reagire in modo critico a quelle prassi in cui un solo soggetto viene delegato da una pluralità di persone diverse – spesso consumatori – per una sorta di mediazione “di massa”. È il caso affrontato dal Tribunale di Firenze, con la sentenza 25 gennaio 2025 n. 3777, in cui la concentrazione di numerose posizioni eterogenee in capo a un unico delegato è stata ritenuta incompatibile con l’idea stessa di mediazione effettiva. In quella vicenda, il giudice ha sottolineato come il mediatore, a fronte di una rappresentanza così massificata, non fosse in grado di cogliere le peculiarità di ciascun rapporto, gli interessi concreti del singolo consumatore, la sua maggiore o minore disponibilità al compromesso. Il tentativo, in sostanza, perdeva la sua dimensione personale e diventava una trattativa standardizzata, con il rischio di non poter essere considerato idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità.
Queste pronunce, lette insieme, consentono di delineare una linea di confine abbastanza nitida. È ammissibile – e in certi casi fisiologico – che una parte si organizzi internamente, designando un proprio referente stabile per le mediazioni, soprattutto quando si tratta di persone giuridiche complesse. È, invece, problematico l’uso della delega per “ammassare” liti di soggetti diversi nelle mani di un unico rappresentante, perché così facendo si sacrifica proprio quel contatto diretto tra parte e mediatore che il legislatore intende preservare.
Persone giuridiche e pubblica amministrazione
Il discorso si complica ulteriormente quando si passa alle persone giuridiche e, soprattutto, alla pubblica amministrazione. L’art. 8, comma 4, del d.lgs. 28/2010 prevede che le persone giuridiche partecipino alla mediazione tramite soggetti a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Questo significa, sul piano pratico, che non è sufficiente inviare un dipendente qualunque, privo di poteri e di conoscenza della posizione: è necessario individuare un referente che conosca il caso, che abbia margini di trattativa e che possa, eventualmente, definire la lite entro parametri preconcordati con gli organi competenti.
Per la pubblica amministrazione, poi, la partecipazione alla mediazione è resa ancor più delicata dal possibile riflesso sul piano della responsabilità erariale. La Corte dei conti ha chiarito, in più occasioni (si pensi alla pronuncia della Sezione giurisdizionale Umbria n. 9/2022), che è censurabile non solo la conclusione di accordi manifestamente svantaggiosi, ma anche il rifiuto di soluzioni conciliative manifestamente vantaggiose rispetto ai costi e ai rischi del contenzioso. In altre parole, l’inerzia o la chiusura pregiudiziale in sede di mediazione possono essere lette come cattiva gestione dell’interesse pubblico, specie se il giudizio si conclude poi con una condanna più gravosa per l’ente. A questo si aggiunge il nuovo art. 12-bis del d.lgs. 28/2010, che prevede, tra l’altro, la possibilità per il giudice di irrogare una sanzione pecuniaria, modellata sull’art. 96, comma 3, c.p.c., a carico della parte che abbia tenuto un comportamento ostruzionistico in mediazione, nonché l’obbligo di trasmettere il provvedimento alla Corte dei conti quando la parte inadempiente è una pubblica amministrazione.
Effetti della mancata o fittizia partecipazione
Anche per i privati, tuttavia, la scelta di non partecipare o di partecipare “per finta” non è indolore. Il Giudice può, infatti, valorizzare la condotta tenuta in mediazione sia nella regolamentazione delle spese, ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c., sia ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dallo stesso art. 12-bis, quando emerga una condotta gravemente non collaborativa.
Sul punto la giurisprudenza di merito ha più volte sottolineato che la mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro può integrare quella “condotta grave e disinteressata” che giustifica la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenuta talvolta cumulabile con il regime specifico della mediazione.
Nel complesso, dunque, il quadro che si ricava dalla normativa e dalla giurisprudenza è quello di una netta preferenza per la partecipazione personale delle parti, intesa non in senso formalistico ma sostanziale: la parte dovrebbe essere presente in prima persona, specie al primo incontro, salvo che sussistano reali impedimenti o ragioni organizzative che rendano ragionevole l’uso della delega. In tali casi, la delega è certamente ammessa, ma deve essere strutturata in modo da fare del delegato un vero sostituto decisionale, e non un semplice “testimone” dell’incontro.
Considerazioni conclusive
La regola è e rimane, pertanto, quella della presenza diretta e consapevole della parte al tavolo di mediazione, mentre la delega rappresenta un’eccezione praticabile solo quando sia giustificata e correttamente formalizzata e sempre a condizione che non comprometta l’effettività del confronto. La parte che si sottrae del tutto alla mediazione o che vi partecipa attraverso figure prive di reali poteri, non solo rischia di vedere dichiarata improcedibile la propria domanda, ma si espone anche a un possibile aggravio di spese e a sanzioni pecuniarie e, se si tratta di una pubblica amministrazione, a un eventuale scrutinio della Corte dei Conti.
Alla luce di questi elementi, l’indicazione operativa è di considerare la mediazione come un passaggio nel quale “metterci la faccia” conviene, quantomeno per non trasformare un adempimento che potrebbe chiudere la lite in una fonte aggiuntiva di rischi processuali ed economici.


