E’ valida la Mediazione convocazione al primo incontro di mediazione inviata via PEC al difensore e non comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Avv. Giuseppe Ianni

Tribunale di Arezzo, 26.03.2026, sent. n. 174/2026, Giudice Marina Rossi

A cura del Mediatore Avv. Giuseppe Ianni da Genova.
Letto 16 dal 05/10/2026

Commento:

Il caso esaminato dal Tribunale di Arezzo riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa in una controversia bancaria, nella quale parte opponente ha eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità della domanda per irritualità del procedimento di mediazione.

In particolare, secondo la prospettazione dell’opponente, la mediazione non sarebbe stata validamente esperita perché la convocazione al primo incontro era stata comunicata dall’organismo via PEC al difensore costituito, ma non direttamente alla parte personalmente.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

  • l’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione e la convocazione del primo incontro siano comunicate alle parti “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”;
  • sul punto esistono due orientamenti giurisprudenziali: uno più letterale, che richiede la comunicazione personale alla parte, e uno teleologico, che ritiene sufficiente la comunicazione al procuratore costituito;
  • il Tribunale di Arezzo aderisce al secondo orientamento, ritenendolo più coerente con la funzione dell’istituto e con i principi di celerità, flessibilità e informalità propri della mediazione;
  • nella mediazione demandata dal giudice, instaurata quando il processo è già pendente, la comunicazione al difensore costituito è idonea a rendere effettivamente conoscibile l’avvio della procedura alla parte assistita;
  • assumono rilievo, in tale prospettiva, anche l’elezione di domicilio presso il difensore, i doveri informativi gravanti sul procuratore e la regola generale dell’art. 170 c.p.c., secondo cui, dopo la costituzione in giudizio, notificazioni e comunicazioni vanno effettuate al procuratore costituito;
  • nel caso concreto, il Giudice ha valorizzato altresì il fatto che la parte opponente avesse conferito al difensore ampie facoltà conciliative nella procura alle liti e fosse stata informata della possibilità di ricorrere alla mediazione.

Di conseguenza, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di improcedibilità, escludendo che la mediazione potesse considerarsi invalida per il solo fatto che l’avviso di convocazione fosse stato inviato via PEC al difensore costituito anziché direttamente alla parte.

Si segnala questa decisione in quanto privilegia una lettura sostanziale e non formalistica della condizione di procedibilità: ciò che rileva non è il rispetto di una modalità sacramentale di comunicazione, ma la concreta idoneità del mezzo utilizzato a portare l’avvio della mediazione a conoscenza della parte.

La pronuncia si inserisce, quindi, nel filone interpretativo che tende a evitare che irregolarità meramente formali, non imputabili all’istante o comunque non lesive del diritto di difesa in concreto, si traducano automaticamente in una declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale. *

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Giuseppe Ianni Mediatore Avv. Giuseppe Ianni
Avvocato, ho conseguito un Master in "Giurista d'Impresa" e uno in "Comunicazione e produzione radiofonica e televisiva"; divenuto poi Avvocato Negoziatore, mi sono in seguito appassionato alla mediazione in quanto attività efficace, semplice, informale e riservata. La mediazione riesce ad intervenire adeguatamente nella gestione del conflitto facendo sì che la parte sia ascoltata circa i suoi effettivi interessi e bisogni e diventi la reale protagonista di quello che sarà l'accordo finale, senz...
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