Mediazione e responsabilità professionale dell’avvocato

Avv. Manuela Canu

Verifica dei poteri di rappresentanza, certificazione dell'accordo, sanzioni per la mancata partecipazione e giurisprudenza di legittimità più recente sulla condizione di procedibilità, dopo la Riforma Cartabia

A cura del Mediatore Avv. Manuela Canu da Sassari.
Letto 9 dal 28/09/2026

La mediazione civile e commerciale è stata pensata come strumento deflattivo del contenzioso in cui la figura dell’avvocato svolge il ruolo di “motore propulsore” della rinascita della giustizia civile. La Cassazione ha avuto modo di rilevare come con la riforma della mediazione attuata nel 2013, che ha introdotto la presenza necessaria dell’avvocato in mediazione, sia stata affiancata alla figura dell’avvocato esperto in tecniche processuali che “rappresenta” la parte nel processo, quella dell’avvocato esperto in tecniche negoziali che “assiste” la parte nella procedura di mediazione, delineando così la progressiva emersione di una figura professionale nuova (Cass. civ. Sez. III, sent. 27 marzo 2019, n. 8473).

L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, è deontologicamente tenuto ad informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario previsti dalla legge.

In quest’ottica, la diffusione della mediazione, accelerata dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e dal successivo correttivo, ha portato con sé un tema spesso sottovalutato come la responsabilità professionale dell’avvocato che può derivare dalla gestione della mediazione e dell’accordo. Il mandato professionale verso il cliente resta diretto e tracciabile anche in questa sede e alcuni passaggi della procedura — la verifica dei poteri di rappresentanza, la sottoscrizione del verbale, la valutazione delle conseguenze della mancata partecipazione — espongono il legale a profili di responsabilità che non sono meno concreti di quelli tipici dell'attività giudiziale.

I. Le aree di maggiore esposizione

Fin dal conferimento dell’incarico, l’avvocato è esposto al rischio di responsabilità professionale che si concentra in tre momenti:

a. La verifica preliminare della procedibilità che si concretizza nella corretta individuazione delle materie soggette a mediazione obbligatoria, gestione delle domande riconvenzionali, rispetto dei termini per eccepire l'improcedibilità.

b. La corretta informativa al cliente sulla importanza della partecipazione personale alla mediazione e sulle conseguenze sanzionatorie e probatorie di un'eventuale assenza ingiustificata al primo incontro.

c. La fase di sottoscrizione e certificazione dell’accordo con funzione di titolo esecutivo che equivale, sostanzialmente, a un atto di certificazione tecnica che richiede lo stesso livello di diligenza di un atto negoziale redatto in proprio.

Al legale è chiesta l’acquisizione di ulteriori competenze relazionali volte alla comprensione degli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche (Cass. civ. Sez. III, sent. 27 marzo 2019, n. 8473) che tuttavia non possono prescindere dallo svolgimento del proprio mandato professionale con diligenza e, come vedremo, prudenza.

II. Partecipazione personale, delega e poteri rappresentativi

L'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 dispone la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione. L’intento del legislatore è quello di favorire un dialogo diretto tra i soggetti coinvolti, ritenendo la mediazione un momento di confronto che richiede una partecipazione effettiva. Già la storica sentenza della Cassazione n. 8473/2019 aveva chiarito che si tratta di un procedimento "di parti" e non "di avvocati". Tuttavia, non trattandosi di un atto strettamente personale, la giurisprudenza ha ammesso la possibilità per la parte di farsi sostituire da un rappresentante con effettivi poteri decisionali e che, pur non necessitando di una forma vincolata, la procura debba comunque attestare poteri reali.

Gli avvocati sono chiamati a una diligente informativa verso i clienti, assicurando che ogni eventuale assenza sia non solo giustificata, ma rigorosamente provata e supportata da idonei poteri rappresentativi, al fine di evitare che una strategia giudiziale corretta venga vanificata da un vizio di procedibilità.

Su questo terreno si è inserita la discussa Cass., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608 (citata oltre) il cui inciso, che valorizza la formula legislativa secondo cui le parti prendono parte alla mediazione "con l'assistenza degli avvocati", ha contribuito ad evidenziare una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste.

La presunta insufficienza della sola comparizione del difensore munito di procura ha aperto un dibattito interpretativo ancora non risolto. Una parte della dottrina ne contesta la portata di principio di diritto consolidato, ma la stessa incertezza applicativa consiglia, in via prudenziale, di evitare, finché la questione non sarà chiarita in modo definitivo, di affidarsi al solo difensore munito di procura sostanziale senza la partecipazione personale della parte che resta la regola aurea del sistema.

III. Le sanzioni processuali per la mancata partecipazione.

Nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, l'art. 12-bis, comma 3, introdotto dalla riforma, prevede per il giudice la possibilità di condannare la parte che non ha partecipato senza giustificato motivo a una sanzione assimilabile a quella dell'art. 96, comma 3, c.p.c. ( … “il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”). Consigliare (o non dissuadere) un cliente dal disertare il primo incontro, sottovalutando questa conseguenza, è un rischio di malpratice  concreto e facilmente dimostrabile in sede di responsabilità professionale.

IV. Certificazione dell'accordo e titolo esecutivo

Quando tutte le parti sono assistite da legali e il verbale è sottoscritto anche dagli avvocati, l'accordo costituisce titolo esecutivo senza necessità di omologazione giudiziale (art. 12 D.lgs. 28/2010). Questo trasferisce sull'avvocato una funzione quasi certificativa: sottoscrivendo, l'avvocato attesta implicitamente la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Un errore in questa fase (es. un accordo che nasconde clausole nulle, un contenuto che eccede la disponibilità del diritto in gioco) può tradursi in una responsabilità professionale piena, sovrapponibile a quella per un atto giudiziale mal redatto.

Ne consegue che la fase di redazione e sottoscrizione dell'accordo di mediazione va trattata con lo stesso rigore riservato a un atto negoziale extragiudiziale ordinario, senza lasciarsi indurre dalla natura apparentemente più informale della sede di mediazione a un controllo meno accurato di quello che si applicherebbe, ad esempio, redigendo una transazione stragiudiziale.

Con la Riforma Cartabia, peraltro, il primo incontro ha smesso di essere una fase meramente informativa: l'art. 8, come riformulato, prevede che sin dal primo incontro parti e avvocati cooperino in buona fede a un confronto effettivo sul merito, e che l'accordo possa concludersi già alla prima riunione. Questo comprime i tempi a disposizione del difensore per un esame accurato del contenuto prima della sottoscrizione, aumentando di riflesso l'esposizione al rischio di un controllo frettoloso.

V. Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni si è concentrata soprattutto sulla condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010: un errore di valutazione su quando e come la mediazione vada attivata, o su quando l'eccezione di improcedibilità vada sollevata, può tradursi in un danno concreto per il cliente (ritardi, inammissibilità di domande, spese aggiuntive).

La pronuncia più recente (Cass. Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608) è anche quella più dibattuta.

La Corte, nel dispositivo, conferma che la condizione di procedibilità è soddisfatta quando la parte onerata dell'attivazione compare regolarmente al primo incontro, anche se il chiamato non si presenta: l'assenza della controparte non paralizza il giudizio, ma produce solo conseguenze sanzionatorie e probatorie a suo carico. Nella motivazione compare un inciso, riportato da gran parte dei commentatori come una svolta dirompente, secondo cui la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non sarebbe idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i ruoli di parte e di suo assistente.

Questa lettura, tuttavia, non è pacifica. Tra i commenti sulla pronuncia non manca chi ha proposto un'attenta analisi critica, osservando che si tratta di un obiter dictum collocato solo incidentalmente nella parte motiva, assente dal dispositivo, e privo di autonoma motivazione. La stessa ordinanza richiama e conferma senza riserve il precedente orientamento (Cass. n. 8473/2019) che ammette espressamente la rappresentanza sostanziale anche in capo al difensore munito di procura, e riguarda peraltro fatti antecedenti alla Riforma Cartabia, quando il primo incontro aveva natura solo informativa. A conferma di questa lettura, un'ordinanza di pochi giorni successiva (Cass. n. 10978/2026) ammette incidenter tantum che il rappresentante sostanziale possa coincidere con lo stesso difensore che assiste la parte, e l'orientamento di merito successivo (tra cui Cass. n. 14676/2025) resta nel senso dell'ammissibilità del cumulo.

Per l'avvocato, la ricaduta pratica resta comunque significativa a prescindere da quale lettura prevalga: anche chi ritiene che il "divieto di cumulo" non sia un principio di diritto consolidato, riconosce che l'ordinanza è destinata a creare incertezza applicativa nel breve periodo, di conseguenza, in attesa di un chiarimento definitivo della Cassazione, per prudenza professionale suggerisce di preferire, laddove possibile, il conferimento della procura sostanziale a un soggetto diverso dal proprio difensore, o la partecipazione personale della parte, piuttosto che affidarsi al binomio "procura sostanziale al difensore + propria presenza" che l'inciso dell'ordinanza ha reso oggetto di contestazione.

Superati i problemi di rappresentanza/partecipazione, qual è il momento in cui si considera realizzata la condizione di procedibilità nella mediazione obbligatoria? Il chiarimento arriva dalla Cass., sez. III, ord. 8 luglio 2024, n. 18485: è sufficiente che una o entrambe le parti dichiarino, al termine del primo incontro davanti al mediatore, la propria indisponibilità a proseguire. Una dichiarazione incontrovertibile che riporti la volontà delle parti è fondamentale per l'avvocato per non generare incertezza sulla procedibilità della successiva causa, in cui il convenuto deve eccepirla, a pena di decadenza, oppure essere rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (Cass., Sez. III, ord. 24 febbraio 2025, n. 5474). La tempistica rigida imposta da questo principio rende l'omissione dell'eccezione entro la prima udienza un errore difensivo dai contorni netti e facilmente verificabili in un eventuale giudizio di responsabilità professionale.

VI. Riflessioni finali

Il quadro che emerge da questa ricognizione è quello di una giurisprudenza di legittimità che sta progressivamente irrigidendo i profili procedurali della mediazione, segnale che la Corte non la considera più un adempimento da gestire con formule di prassi, ma un passaggio che richiede un coinvolgimento reale del cliente, con ricadute dirette sulla diligenza esigibile dal difensore.

Per l'avvocato, significa che il rischio più immediato e più facilmente contestabile in un giudizio di responsabilità professionale è oggi quello procedurale, un'eccezione di improcedibilità sollevata o subita per errore, una procura non conforme, una scadenza mancata.

Sono errori dai contorni netti, verificabili con relativa facilità in un eventuale contenzioso ed è proprio questa tracciabilità a renderli il fronte più delicato da presidiare nella pratica quotidiana.

Non è irragionevole immaginare che, con l'ulteriore ampliamento delle materie soggette a mediazione obbligatoria e con l'aumento del contenzioso che ne deriva, anche il fronte della responsabilità sostanziale finisca prima o poi per essere sottoposto sempre più di frequente al vaglio della Cassazione. Fino ad un consolidamento più stabile degli orientamenti, la prudenza operativa (documentazione accurata, verbalizzazioni puntuali, trasparenza nel confronto con l'assistito) resta lo strumento di tutela più solido a disposizione del professionista.

 

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Chi è l'autore
Avv. Manuela Canu Mediatore Avv. Manuela Canu
Laureata all'Università degli Studi di Sassari, vivo ad Alghero in cui condivido lo studio con colleghi con i quali abbiano costituito un'associazione professionale. Esercito la professione nell'ambito civilistico, in particolare in materia condominiale, proprietà, divisioni e famiglia.
Da sempre mi adopero per trovare una soluzione bonaria alle controversie rendendo consapevoli i clienti dei vantaggi che ci riserva un accordo stragiudiziale e dei rischi, anche economici, che invece si dovrann...
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