La consulenza tecnica in mediazione tra accordo di producibilità e valutazione giudiziale

Prof. Avv. Brunella Brunelli

Trib. Pordenone, 15 maggio 2026 n. 296

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 17 dal 25/09/2026

Commento:

La sentenza del Tribunale di Pordenone affronta un tema di particolare interesse: a quali condizioni la consulenza tecnica svolta in mediazione possa essere utilizzata nel successivo giudizio e quale valore debba esserle attribuito.

La decisione mostra come l’attività tecnica compiuta durante il tentativo conciliativo possa contribuire all’accertamento giudiziale anche quando le parti non raggiungano un accordo.

Occorre però distinguere il consenso alla produzione della relazione dall’adesione alle sue conclusioni e dalla sua opponibilità a soggetti rimasti estranei alla mediazione.

La controversia nasce dall’esecuzione di lavori di ristrutturazione. La committente chiedeva la restituzione di somme che riteneva pagate in eccedenza e il risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell’opera. L’impresa contestava le domande, proponeva una riconvenzionale per il saldo del corrispettivo e chiamava in causa il direttore dei lavori, chiedendo di essere tenuta indenne dall’eventuale condanna.

Prima del giudizio si era svolta una mediazione, durante la quale un esperto aveva esaminato la contabilità e le difformità delle opere. Il Tribunale utilizza questa relazione per riconoscere alla committente euro 32.138,96, oltre IVA e accessori, a titolo di risarcimento per i vizi. Rigetta invece le contrapposte domande relative al saldo, la richiesta della penale per il ritardo e la domanda proposta contro il direttore dei lavori.

Il primo passaggio riguarda la distinzione fra contestazione della producibilità e contestazione del contenuto della consulenza. Il Tribunale osserva che l’impresa aveva criticato le valutazioni dell’esperto, senza formulare una specifica contestazione della possibilità di utilizzare la relazione nel processo. Aggiunge che l’esistenza di un accordo concluso in mediazione sulla successiva utilizzazione dell’elaborato era stata allegata dall’attrice e non specificamente contestata dalla convenuta.

La distinzione è corretta. Una parte può consentire che la relazione sia prodotta in giudizio e, al tempo stesso, contestarne il metodo, gli accertamenti o le conclusioni. Il consenso riguarda l’ingresso del documento nel processo; non comporta il riconoscimento della sua esattezza. Altrimenti, l’accordo sulla producibilità si trasformerebbe impropriamente in un’accettazione preventiva del risultato dell’indagine tecnica.

Il riferimento normativo è l’art. 8, comma 7, d.lgs. n. 28 del 2010, che consente alle parti, al momento della nomina dell’esperto, di convenire la producibilità della relazione, anche in deroga alla riservatezza prevista dall’art. 9. In presenza di tale accordo, la relazione è valutata secondo l’art. 116, primo comma, c.p.c. La disposizione distingue quindi l’accordo delle parti, che permette la produzione, dall’apprezzamento del giudice, che determina il valore dell’elaborato ai fini della decisione.

Più delicata è l’affermazione secondo cui l’accordo non richiederebbe forme particolari e potrebbe risultare dal comportamento delle parti. L’assenza di formule sacramentali appare condivisibile, ma non elimina la necessità di accertare una volontà concorde riferita proprio alla successiva utilizzazione processuale.

A mio avviso, occorre distinguere due situazioni. Una cosa è la mancata contestazione, nel giudizio, dell’allegazione secondo cui le parti avevano già concluso l’accordo durante la mediazione. Altra cosa è desumere l’accordo dalla sola circostanza che la parte si sia difesa sul contenuto della consulenza dopo la sua produzione. Nel primo caso, il comportamento processuale riguarda la prova di un accordo precedente; nel secondo, gli si attribuirebbe il significato di un consenso alla produzione, che non necessariamente esprime.

Chi contesta le conclusioni di un documento già versato in causa può infatti farlo per esigenze difensive, senza voler con ciò manifestare una volontà negoziale. La critica al contenuto non dovrebbe pertanto essere assunta, da sola, come dimostrazione dell’accordo richiesto dalla norma.

La motivazione sembra fondarsi soprattutto sulla prima situazione, perché riferisce che l’intesa era stata raggiunta in mediazione e che la sua esistenza non era stata specificamente contestata. Non riproduce però il contenuto dell’accordo né chiarisce attraverso quali condotte fosse stato manifestato. Una maggiore precisione avrebbe consentito di comprendere meglio il rapporto fra l’accertamento dell’intesa e il rilievo attribuito alle successive difese processuali.

Anche il momento dell’accordo merita attenzione. L’art. 8, comma 7, lo colloca alla nomina dell’esperto: le parti possono così conoscere, prima dello svolgimento dell’attività tecnica, la possibile destinazione processuale della relazione. La sentenza richiama questa disposizione, ma non approfondisce la collocazione temporale dell’intesa concretamente intervenuta. Non se ne può quindi ricavare una generale equivalenza fra l’accordo previsto dalla norma e qualsiasi comportamento successivo alla redazione dell’elaborato.

Nel testo manca inoltre un’indicazione precisa delle date di svolgimento della mediazione e di nomina dell’esperto. Non è pertanto possibile verificare compiutamente, sulla sola base della motivazione, il profilo temporale dell’applicazione della disposizione richiamata.

Una volta riconosciuta la producibilità, il Tribunale procede alla valutazione della consulenza. Questo è uno degli aspetti più convincenti della decisione: l’elaborato non viene recepito indistintamente, ma esaminato in relazione alle diverse questioni controverse.

Per i vizi dell’opera, il giudice ritiene attendibili gli accertamenti diretti e l’analisi delle singole lavorazioni. Per la determinazione del saldo, invece, considera persistenti le incertezze su alcune opere e sulla loro valorizzazione economica. Quanto alla penale, osserva che la relazione non aveva chiarito le ragioni del ritardo.

La stessa consulenza può dunque fornire elementi sufficienti rispetto a una domanda e risultare inadeguata rispetto a un’altra. La sua utilizzabilità non garantisce la completezza dell’accertamento né colma automaticamente le lacune probatorie delle parti.

Il richiamo all’art. 116 c.p.c. comporta inoltre che l’accordo sulla produzione non vincoli il giudice alle conclusioni dell’esperto e non trasformi la consulenza di mediazione in una consulenza tecnica d’ufficio. Il giudice deve valutarne l’attendibilità, confrontarsi con le contestazioni e stabilire se occorrano ulteriori approfondimenti. L’utilità dell’attività già compiuta non giustifica né la sua automatica ripetizione né l’esclusione preventiva di una nuova indagine.

Nel caso esaminato, la richiesta dell’impresa di disporre una consulenza d’ufficio non viene accolta e la decisione si fonda sull’elaborato acquisito. Il Tribunale ritiene che le critiche ai risultati relativi ai vizi non evidenzino specifici errori tecnici o metodologici. È questo accertamento concreto a sorreggere l’utilizzazione della relazione, non una sua astratta equiparazione alla consulenza giudiziale.

Resta meno sviluppata la posizione del direttore dei lavori. Il terzo aveva eccepito di non avere partecipato alla mediazione e aveva contestato che la consulenza potesse spiegare piena efficacia nei suoi confronti.

Il problema è distinto da quello relativo all’accordo fra committente e appaltatore. Il consenso di questi ultimi non può essere automaticamente riferito a chi non abbia partecipato al procedimento. D’altra parte, l’assenza dalla mediazione non risolve da sola ogni questione sull’eventuale valutazione del documento nel giudizio successivo. Occorrerebbe precisare il titolo e i limiti della sua utilizzazione, garantendo al terzo la possibilità di contestare gli accertamenti e di richiedere le verifiche necessarie.

La sentenza rigetta la domanda contro il direttore dei lavori per insufficienza delle allegazioni e della prova della sua responsabilità. Non formula quindi una regola generale sull’opponibilità della consulenza al terzo. Sarebbe eccessivo leggerla come un riconoscimento dell’efficacia della relazione nei confronti di qualunque soggetto successivamente coinvolto nel processo.

Un ultimo profilo riguarda le spese della mediazione. Il Tribunale ne esclude il riconoscimento a titolo di danno e le riconduce alla regolamentazione delle spese di lite. Occorre però distinguere questa qualificazione dalla loro effettiva liquidazione: la motivazione e il dispositivo non individuano una voce autonoma che permetta di verificare quali esborsi della mediazione siano stati concretamente riconosciuti. La pronuncia non può dunque essere presentata come una decisione che ne abbia senz’altro disposto il rimborso.

Il contributo della sentenza consiste soprattutto nell’avere mostrato una possibile continuità fra l’accertamento tecnico svolto in mediazione e quello necessario al processo. Questa continuità richiede però verifiche distinte: l’esistenza dell’accordo sulla produzione, il valore delle singole risultanze e la tutela dei soggetti che non abbiano partecipato alla loro formazione. L’accordo apre alla relazione l’ingresso nel giudizio; non ne predetermina l’attendibilità e non risolve, da solo, il problema del contraddittorio.

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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