La procura in mediazione e il contrasto sulla necessità di autenticazione

Prof. Avv. Brunella Brunelli

Cass. civ., sez. III, ord. 9 giugno 2026, n. 18796

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 12 dal 25/09/2026

Commento:

L’ordinanza n. 18796 del 2026 affronta due questioni: se la stessa procura possa essere utilizzata per più controversie e se la firma di chi la conferisce debba essere autenticata. La Corte dà rilievo ai poteri attribuiti al rappresentante ed esclude che si possano richiedere formalità non previste dalla legge. Sulla necessità dell’autenticazione, però, la giurisprudenza non è concorde. Lo mette in evidenza Fabio Valerini nel contributo Il contrasto giurisprudenziale sulla forma della procura in mediazione, pubblicato in Judicium il 20 luglio 2026.
La vicenda nasce da uno sfratto per finita locazione intimato da una società di gestione del risparmio. Dopo il mutamento di rito, si era svolta la mediazione obbligatoria prevista per le controversie in materia di locazione. La conduttrice, dopo aver perso nei gradi di merito, ricorre in Cassazione e sostiene, fra l’altro, che la domanda sia improcedibile per irregolarità della mediazione. Le contestazioni sono due. La prima riguarda gli impegni indicati per giustificare la delega: secondo la ricorrente, non potevano giustificare anche l’assenza al secondo incontro. La seconda riguarda la procura, che sarebbe invalida perché priva dell’autenticazione di un pubblico ufficiale abilitato.
La Corte respinge la prima censura perché infondata e dichiara la seconda inammissibile. Su quest’ultima aggiunge anche alcune osservazioni di merito. È utile tenere distinti questi passaggi: la ragione per cui la censura è inammissibile viene prima delle ulteriori considerazioni sulla forma della procura.
Quanto alla possibilità di utilizzare la stessa procura per più controversie, la Cassazione richiama la propria ordinanza n. 14676 del 2025. Il rappresentante deve conoscere i fatti e avere i poteri necessari per trattare e disporre dei diritti coinvolti. Non occorre, invece, che la procura sia rilasciata per ogni singola lite o la richiami espressamente.
La precisazione è condivisibile. Una procura può riguardare più controversie e attribuire tutti i poteri necessari. Al contrario, una delega riferita a una specifica mediazione può essere insufficiente, se autorizza soltanto a presenziare all’incontro. Ciò che conta è dunque verificare quali attività il rappresentante sia autorizzato a compiere.
Resta fermo che il rappresentante deve conoscere ciascuna vicenda nella quale interviene. L’utilizzo della stessa procura per più mediazioni non lo esonera dal prepararsi sui fatti di ogni controversia.
Meno convincente è il passaggio sui motivi che giustificano la delega. Dalla possibilità di conferire una procura per più controversie, la Corte ricava che non occorre indicare motivi riferiti a ciascun incontro. Aggiunge che la legge non prevede una sanzione e che la ricorrente si era limitata ad affermare, senza adeguato sostegno, l’assenza di un legittimo impedimento.
A mio avviso, occorre distinguere l’ampiezza della procura dalle ragioni che consentono alla parte di farsi sostituire. Una procura può comprendere più incontri, ma questo non basta a dimostrare l’esistenza di un motivo giustificativo, quando la legge lo richieda. Va inoltre ricordato che la mediazione si era svolta nel 2021 e che la parte rappresentata era una società. Non si può quindi ricavare dalla decisione che i giustificati motivi siano sempre irrilevanti: la disciplina attuale distingue la delega della persona fisica dalla partecipazione degli altri soggetti attraverso rappresentanti o delegati.
Sul problema dell’autenticazione, il contributo di Valerini aiuta a chiarire un equivoco. Cass. n. 8473 del 2019 aveva affermato che il difensore non può autenticare la procura sostanziale. Da questa affermazione è stata ricavata, in alcune successive applicazioni, la conclusione che la procura debba necessariamente essere autenticata.
Si tratta, però, di due questioni diverse. Dire che l’avvocato non può autenticare una firma non significa che quella firma debba essere autenticata. Prima di chiedersi chi possa provvedervi, bisogna verificare se la legge richieda davvero l’autenticazione.
Questa distinzione spiega anche perché l’ordinanza n. 18796 dichiari inammissibile la seconda censura. La Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente una scrittura privata non autenticata, in considerazione del rapporto obbligatorio oggetto della controversia. La ricorrente aveva invece insistito sul fatto che il difensore non potesse autenticare la procura. Non aveva così contestato la ragione su cui si fondava la decisione: se l’autenticazione non era necessaria, discutere di chi potesse eseguirla non serviva a dimostrare l’invalidità della procura.
La Cassazione aggiunge che la necessità di una procura notarile o autenticata non può derivare dal solo fatto che sia già pendente un giudizio. La procura alle liti e quella che autorizza a rappresentare la parte nella trattativa svolgono funzioni diverse. Il collegamento fra mediazione e processo non basta, quindi, a estendere alla seconda le formalità previste per la prima.
Valerini condivide questa impostazione. Prima della riforma, la disciplina della mediazione non imponeva espressamente l’autenticazione. Il riferimento era dunque l’art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve avere la forma richiesta per il contratto che il rappresentante è chiamato a concludere. Nella lettura dell’Autore, per l’ordinaria partecipazione alla mediazione era già sufficiente una procura scritta non autenticata. La successiva previsione legislativa conferma questa soluzione, senza dimostrare che in precedenza fosse necessaria una forma più rigorosa.
Il contributo segnala, tuttavia, decisioni di segno diverso. Secondo la ricostruzione di Valerini, Cass. n. 20992 del 20 giugno 2026 ha ritenuto invalida una procura non autenticata, benché fosse stato riconosciuto il conferimento dei poteri negoziali. Anche Cass. n. 14676 del 2025 conteneva un’affermazione, non decisiva per la soluzione del caso, sulla necessità dell’atto notarile quando la rappresentanza fosse affidata al difensore.
È proprio quest’ultima pronuncia a essere richiamata dall’ordinanza n. 18796 per ammettere una procura riferita a più controversie. Il richiamo riguarda dunque quel punto e non comporta l’adesione a tutte le affermazioni del precedente. Sulla forma della procura restano indicazioni differenti anche all’interno della stessa sezione della Cassazione.
Come osserva Valerini, il contrasto riguarda le regole applicabili alle mediazioni svolte prima della riforma. Non basta, per spiegarlo, richiamare il cambiamento della legge. La nuova disposizione sulla firma non autenticata non risolve infatti il problema delle controversie ancora soggette alla disciplina precedente. Per questa ragione l’Autore auspica un chiarimento, eventualmente da parte delle Sezioni Unite.
Occorre poi distinguere la forma richiesta per la validità dell’accordo dall’autenticazione necessaria per trascriverlo. L’ordinanza n. 18796 ammette che ulteriori requisiti di forma possano dipendere dall’oggetto della controversia e dall’accordo da concludere. Valerini precisa che l’autenticazione richiesta per trascrivere l’accordo raggiunto in mediazione non va confusa con la forma necessaria perché l’accordo sia valido. Da tale obbligo di autenticazione non si può quindi ricavare, automaticamente, che debba essere autenticata anche la procura conferita al rappresentante. Per stabilire quale forma debba avere la procura, bisogna individuare l’atto che il rappresentante è autorizzato a compiere e verificare a che cosa serva il requisito formale: a rendere valido l’atto oppure a consentirne la trascrizione. Il semplice richiamo alla materia della controversia non è sufficiente.
La disciplina attuale rende più chiara la regola generale. L’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 prevede la firma non autenticata per la delega, fa salve le ipotesi richiamate dall’art. 11, comma 7, e richiede la consegna della delega e della copia del documento d’identità del delegato, perché siano acquisite agli atti della procedura. Restano quindi necessari sia la verifica dei poteri sia il rispetto degli obblighi documentali.
L’ordinanza n. 18796 è condivisibile nella parte in cui esclude formalità aggiuntive prive di una base normativa. Come mostra il contributo di Valerini, essa esprime però uno degli orientamenti della Cassazione e non risolve il contrasto sulla disciplina anteriore alla riforma. Resta essenziale distinguere i poteri attribuiti al rappresentante dalla forma della procura: l’autenticazione non può sostituire i poteri mancanti e la necessità di poteri effettivi non basta a giustificare un’autenticazione che la legge non richiede.

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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