Commento:
La controversia vedeva contrapposti l’Avv. Tizio e la signora Caia per il pagamento di compensi professionali. L'Avv. Tizio otteneva decreto ingiuntivo per Euro 101.744,88 che veniva opposto da Caia. Fra i motivi dell’opposizione, la stessa eccepiva l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 143 c.p.c. e il mancato svolgimento della mediazione obbligatoria contestando, nel merito, il credito. L'Avv. Tizio costituendosi, eccepiva la tardività dell'opposizione e contestava le argomentazioni di merito della controparte.
L'eccezione preliminare sul mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria viene respinta.
Il tribunale ritiene che in tema di mediazione obbligatoria, il contratto d'opera intellettuale stipulato con un avvocato non rientri nella dizione "opera" di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010 come riformato, atteso che il contratto d'opera intellettuale è disciplinato in un capo autonomo e l'art. 2230 c.c. reca indice normativo della loro diversità.
Le ipotesi di improcedibilità sono tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva, dovendo le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità essere interpretate in senso restrittivo, limitandone l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato.
L’eccezione di tardività sollevata dall’opposto viene invece accolta.
In senso conforme, escludono le professioni intellettuali e protette dalla mediazione obbligatoria:
Tribunale di Novara, 01.07.2024, sentenza n. 528
Tribunale Bergamo, 14/06/2025, n. 912
Tribunale Padova, 10/04/2025, n. 588
In senso opposto:
Tribunale di Verona, con l’ordinanza del 24 novembre 2023 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/il-giudice-veronese-ritiene-che-l-art-5-comma-1-d-lgs-28-2010-essendo-fonte-sia-pure-indiretta-di-costi-non-contenuti-per-le-parti-vada-disapplicato-1352.aspx ) ha ritenuto che la controversia debba ritenersi soggetta a mediazione, alla luce del disposto dell'art 5, comma 2, del d. Igs. 28/2010, come sostituito dall'art. 7, lette) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha ampliato, a decorrere dal 30 giugno 2023, il novero delle controversie che devono essere precedute da tale tipo di ADR, inserendovi anche quelle in materia di contratto d'opera, e quindi anche quelle in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Con tale ordinanza – rimasta isolata –il giudice Vaccari aveva ritenuto che l’art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010, essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, andasse disapplicato in quanto in contrasto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. °


