Commento:
In un giudizio avente ad oggetto la domanda di impugnazione del testamento e l’azione di riduzione per lesione di legittima, il Tribunale di Tivoli si trova a dover dichiarare in sentenza l’improcedibilità della domanda per la mancata partecipazione dell’istante alla procedura di mediazione delegata.
Nell’ottobre 2021, parte attrice chiamava in giudizio quattro controparti, chiedendo al Tribunale di accertare la nullità e/o la inesistenza di un testamento olografo che li aveva visti beneficiari, l’accertamento della sua qualità di unico erede legittimo e, per l’effetto, la restituzione di quanto a suo dire indebitamente ricevuto dalle controparti.
Si costituivano due controparti (le restanti due rimanevano contumaci), una delle quali eccepiva il mancato rispetto del termine di notifica dell’atto introduttivo; alla prima udienza il Giudice disponeva il rinnovo della notifica.
Alla nuova prima udienza, tenutasi il 13 maggio 2022, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti della controparte cui era stato rinotificato l’atto, il Giudice demandava le parti in mediazione.
A fine marzo 2023, alla successiva udienza, le due controparti costituite eccepivano l’improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della mediazione delegata.
In realtà la mediazione era stata instaurata nel termine dall’attore, tuttavia nel verbale di primo incontro del 19 ottobre 2022, il mediatore dava atto della mancata partecipazione della parte attrice, nemmeno sostituita dal proprio difensore o rappresentata da altro procuratore speciale.
Il Tribunale di Tivoli rinviava dunque per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale con termine per note scritte prima dell’udienza di discussione.
In sentenza il giudice relatore Beatrice Ruperto nel dichiarare la domanda improcedibile richiama quanto già statuito da numerose pronunce di merito e anche dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 40035/2021): l’utile esperimento della mediazione delegata è “da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”.
Viene ribadito il concetto che la mediazione debba essere effettiva: la mancata partecipazione della parte istante non consente di ritenere esperita la condizione di procedibilità.
Il Tribunale di Tivoli decide tuttavia di compensare le spese per la presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali e per la peculiarità della questione trattata.
Quest’ultimo inciso si riferisce al fatto che:
Nell’ottobre 2021, parte attrice chiamava in giudizio quattro controparti, chiedendo al Tribunale di accertare la nullità e/o la inesistenza di un testamento olografo che li aveva visti beneficiari, l’accertamento della sua qualità di unico erede legittimo e, per l’effetto, la restituzione di quanto a suo dire indebitamente ricevuto dalle controparti.
Si costituivano due controparti (le restanti due rimanevano contumaci), una delle quali eccepiva il mancato rispetto del termine di notifica dell’atto introduttivo; alla prima udienza il Giudice disponeva il rinnovo della notifica.
Alla nuova prima udienza, tenutasi il 13 maggio 2022, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti della controparte cui era stato rinotificato l’atto, il Giudice demandava le parti in mediazione.
A fine marzo 2023, alla successiva udienza, le due controparti costituite eccepivano l’improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della mediazione delegata.
In realtà la mediazione era stata instaurata nel termine dall’attore, tuttavia nel verbale di primo incontro del 19 ottobre 2022, il mediatore dava atto della mancata partecipazione della parte attrice, nemmeno sostituita dal proprio difensore o rappresentata da altro procuratore speciale.
Il Tribunale di Tivoli rinviava dunque per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale con termine per note scritte prima dell’udienza di discussione.
In sentenza il giudice relatore Beatrice Ruperto nel dichiarare la domanda improcedibile richiama quanto già statuito da numerose pronunce di merito e anche dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 40035/2021): l’utile esperimento della mediazione delegata è “da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”.
Viene ribadito il concetto che la mediazione debba essere effettiva: la mancata partecipazione della parte istante non consente di ritenere esperita la condizione di procedibilità.
Il Tribunale di Tivoli decide tuttavia di compensare le spese per la presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali e per la peculiarità della questione trattata.
Quest’ultimo inciso si riferisce al fatto che:
- L’attore aveva tempestivamente instaurato la mediazione
- Pochi giorni dopo, il 23.05.2022, era deceduto
- Erano intervenuti nel giudizio e nel procedimento di mediazione gli eredi dell’attore: la moglie e i quattro figli
- Al primo incontro di mediazione del 19.10.2022, tuttavia, nessuna delle parti intervenute presenziava e, all’udienza successiva al fallimento della mediazione, non dimostrava né documentava l’impossibilità oggettiva di presenziare all’incontro, limitandosi ad affermare che “gli eredi dell’attore – i figli- non vi partecipavano in quanto la madre – moglie dell’attore- era gravemente malata tanto è che di lì a pochi giorni è deceduta anch’essa”.
Il Tribunale di Tivoli ha dunque tenuto conto di questo aspetto molto umano nel compensare le spese, dovendo tuttavia, correttamente, dichiarare l’improcedibilità della domanda.
Resta quindi fondamentale per la parte istante in mediazione, ove impossibilitata a partecipare personalmente al primo incontro, delegare un terzo munito della necessaria e consentita procura speciale sostanziale, che fra l’altro il correttivo della Riforma Cartabia - in vigore dal 25 gennaio 2025- specifica possa essere non autenticata, seppur debba contenere gli estremi del documento di identità del delegante.^