Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia ereditaria, nella quale la parte convenuta eccepiva il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Il Tribunale assegnava termine per l’esperimento della mediazione obbligatoria.
La mediazione si concludeva positivamente e parte attrice chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Il Tribunale assegnava termine per l’esperimento della mediazione obbligatoria.
La mediazione si concludeva positivamente e parte attrice chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la cessazione della materia del contendere viene dichiarata quando viene meno la ragione d’essere sostanziale della lite, a seguito di un fatto sopravvenuto che priva le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio;
- la cessazione della materia del contendere può e deve essere dichiarata quando le parti si danno reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, che ha eliminato totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e fa venir meno la necessità di una decisione sulla domanda posta originariamente;
- nel caso in esame, in sede di mediazione è stato raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia;
Per tale ragione, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in virtù della reciproca rinuncia delle parti a qualsivoglia pretesa indicata nel verbale di mediazione. *