Commento:
La controversia oggetto di questa sorprendente ordinanza è la domanda di risarcimento danni derivanti inadempimento per negligenza e imperizia di un avvocato. Trattandosi di un contratto d’opera professionale, la materia è soggetta a tentativo obbligatorio di mediazione e non di negoziazione assistita (procedura tentata senza esito dalla ricorrente) a sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, come sostituito dall’art. 7, lett.e) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Tra le nuove materie, infatti, rientra il contratto d’opera, in particolare d’opera intellettuale come nel caso di specie.
Il magistrato di Verona, con un’interpretazione alquanto audace, afferma che la norma in tema di mediazione è in contrasto con i principi fondamentali della Ue, a fortiori a seguito della entrata in vigore, il 15 novembre, del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria e che, aspetto da non dimenticare, sono comprensivi di quelli per l’assistenza difensiva obbligatoria.
Il giudice fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia n. 457 del 14 giugno 2017 che, in linea con la sentenza Alassini del 18 marzo 2010, ha individuato i presupposti per poter ritenere compatibili con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le forme di ADR obbligatoria, a prescindere dalla qualità soggettiva delle parti, in particolare:
1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti;
2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale;
3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione;
4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone.
Per il magistrato veronese i costi della procedura di mediazione (indennità e spese per l’assistenza legale obbligatoria ai sensi del D.M. 147/2022) sono significativi anche se il procedimento di mediazione dovesse concludersi al primo incontro ai sensi del d.m. 150/2023.
Nemmeno le agevolazioni fiscali potrebbero giustificare tali esborsi in quanto, la concreta determinazione del credito di imposta dipende dal valore della controversia, dalla disponibilità di fondi da parte dello Stato e dal numero delle richieste. La posta è incerta sia nell’an che nel quantum mentre il costo che la parte deve sostenere è effettivo e immediato.
In conclusione, il giudice afferma che l’art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010, essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, vada disapplicato in quanto in contrasto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.°
https://www.condominiocaffe.it/cosa-fare-se-la-mediazione-costa-troppo-il-tribunale-di-verona-disapplica-lobbligo-di-mediazione-perche-i-costi-sono-troppo-elevati/
Il magistrato di Verona, con un’interpretazione alquanto audace, afferma che la norma in tema di mediazione è in contrasto con i principi fondamentali della Ue, a fortiori a seguito della entrata in vigore, il 15 novembre, del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria e che, aspetto da non dimenticare, sono comprensivi di quelli per l’assistenza difensiva obbligatoria.
Il giudice fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia n. 457 del 14 giugno 2017 che, in linea con la sentenza Alassini del 18 marzo 2010, ha individuato i presupposti per poter ritenere compatibili con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le forme di ADR obbligatoria, a prescindere dalla qualità soggettiva delle parti, in particolare:
1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti;
2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale;
3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione;
4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone.
Per il magistrato veronese i costi della procedura di mediazione (indennità e spese per l’assistenza legale obbligatoria ai sensi del D.M. 147/2022) sono significativi anche se il procedimento di mediazione dovesse concludersi al primo incontro ai sensi del d.m. 150/2023.
Nemmeno le agevolazioni fiscali potrebbero giustificare tali esborsi in quanto, la concreta determinazione del credito di imposta dipende dal valore della controversia, dalla disponibilità di fondi da parte dello Stato e dal numero delle richieste. La posta è incerta sia nell’an che nel quantum mentre il costo che la parte deve sostenere è effettivo e immediato.
In conclusione, il giudice afferma che l’art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010, essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, vada disapplicato in quanto in contrasto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.°
https://www.condominiocaffe.it/cosa-fare-se-la-mediazione-costa-troppo-il-tribunale-di-verona-disapplica-lobbligo-di-mediazione-perche-i-costi-sono-troppo-elevati/