Testo integrale:
TRIBUNALE DI NAPOLI IV sezione civile REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza, riservata ex 281 sexies cpc all'udienza del 12/3/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 21412/2023
tra
(...), residente in Pozzuoli alla Via (...) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Ca.Fr. (c.f.: (...) e dall'Avv. Vi.Co. (C.F.: (...)) ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Via (...)
Attrice e
(...) in persona dell'amministratore p.t. sig. (...), con sede in (...) alla via (...), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Ro.Ci. (C.F. (...) e Cl.Ga. (C.F. (...)) ed elettivamente domiciliato in (...) Alla via (...)
Convenuto
oggetto: impugnativa delibera condominiale del 28/6/2023
conclusioni per le parti costituite: come da rispettivi atti e come da verbali di causa MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11/10/2023, (...) ha dedotto di essere proprietaria di un box auto riportato al NCEU del Comune di (...) al Foglio di mappa 5 particelle (...) sub 52 categoria C/6 facente parte del Condominio (...)" sito in (...) alla (...) ed in questa sede ha impugnato la delibera condominiale del 28/6/2023, di cui ha avuto conoscenza il 5/7/2023, con riferimento al primo punto all'o.d.g., laddove l'assemblea ha confermato l'incarico all'attuale amministratore (...) con 351,28 millesimi in violazione dell'art 1136 cc e con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno "approvazione gestione spese ordinarie e straordinarie...", con cui l'assemblea ha approvato la gestione in violazione dell'art 1136 quarto comma cc; inoltre la (...) con riferimento al quarto punto all'o.d.g. , "...Invito a partecipare al tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 bis D.Lgs 28/10...", ha dedotto l'invalidità della delibera nella parte in cui, senza indicazione dei votanti ed in violazione dei quorum deliberativi previsti dalla legge, "l'assemblea non autorizza e non ha mai autorizzato l'amministratore a partecipare alla mediazione di cui al punto 3 dell'assemblea del 31/05/2023 e che quanto riportato nella richiamata delibera rappresenta un mero errore materiale"; costituendosi il condomino ha eccepito la decadenza ex art. 1137 cc e l'infondatezza di tutte doglianze.
Premesso che la titolarità attiva non è contestata (cfr sent. Cass SU n. 2951/2016), con riferimento ai motivi di invalidità delle delibere condominiali vanno richiamati i principi espressi dalla S.C. con sentenza a S.U. n. 9839/2021: "In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico -quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"...." e n 4806/2005 "In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto".
Nella fattispecie in esame tutte le doglianze sollevate dalla (...) alla luce della citata pronuncia della S.C. costituiscono solo motivi di annullamento e non di e pertanto va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata tempestivamente dal (...) costituitosi il 15/11/2023 rispetto alla data di udienza del 26/1/2024 e tale eccezione è infondata.
La delibera risale al 28/6/2023, l'istanza di mediazione è stata comunicata al condominio, a mezzo PEC il 22/7/2023, il verbale negativo di mediazione risale al 13/9/2023 e l'atto di citazione è stato notificato l'11/10/2023 nel rispetto die 30 giorni decorrenti da tale ultima data.
Infatti è vero che il secondo comma del nuovo art. 8 del decreto legislativo 28/2010 recita: "2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1" e che tale norma non riproduce il comma 6 del vecchio art. 5 del decreto legislativo 28/2010 che recitava:" Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo", ma è anche vero che una lettura razionale, logica e complessiva del nuovo decreto 28/2010, consente di interpretare la norma in correlazione con il quarto comma dell'art. 5 il quale sancisce che: "Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione" nel senso che un nuovo termine di trenta giorni può decorrere solo se si conosce l'esito del tentativo di mediazione, restando altrimenti frustrata e vanificata la ratio dell'intera legge.
Ciò chiarito, e ribadita la tempestività dell'impugnativa, nel merito della stessa va dichiarata cessata la materia del contendere (cfr sent. Cass n. 2999/2010) con riferimento al primo punto all'odg essendo stata sostituita, la delibera impugnata ed errata nel quorum, con quella presa il 27/10/2023 nel rispetto, questa si, del quorum richiesto dall'art. 1136 cc.: infatti, conformemente alla legge, l'assemblea del 27/10/23 ha nominato l'amministratore all'unanimità e, perciò, con un numero di condomini, 28, conteggiati per teste, che rappresenta necessariamente la maggioranza degli intervenuti, e con un valore millesimale pari a 535, quindi superiore alla metà del valore dell'edificio richiesto per legge (secondo comma dell'art 1136 cc).
Quanto alla doglianza relativa al secondo punto all'odg, la stessa è procedibile atteso che nell'istanza di mediazione la (...) lamenta la "mancanza del quorum costitutivo e deliberativo per la conferma dell'amministratore e l'approvazione delle spese straordinarie" ed è altresì fondata atteso che, come dedotto anche dall'istante nelle prime memorie, l'assemblea ha proceduto all'approvazione di spese straordinarie, prima spicconatura frontalini telo raccolta, consulenza profess. Agenzia entrate, 2 spicconatura Arch. (...) per un totale complessivo di Euro 16.108,16, per le quali occorreva l'approvazione o ratifica, anche se urgenti, da parte dell'assemblea con i quorum previsti dall'art. 1136 comma 2 c.c. come richiamato dall'art. 1136 comma 4 c.c. e tale quorum non risulta rispettato; in altre parole le spese straordinarie, quali sono quelle descritte stante anche la
somma non esigua sostenuta dal (...), dovevano essere approvate o in sede di approvazione del consuntivo ma con il quorum stabilito dalla legge, o in separata adunanza con il quorum previsto dall'art. 1136 secondo comma cc e poi meramente riprodotte nel bilancio.
In merito al punto 4) dell'ordine del giorno, "...Invito a partecipare al tentativo di mediazione al sensi dell'art. 5 bis D.Lgs 28/10..." l'attrice deduce l'invalidità della delibera in quanto l'assemblea avrebbe deliberato quanto segue: "non autorizza e non ha mai autorizzato l'amministratore a partecipare alla mediazione di cui al punto 3 dell'assemblea del 31/05/2023" e ciò senza l'indicazione dei votanti e del numero di essi e senza il rispetto l'art. 5 ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che dispone che l'amministratore del condominio deve sottoporre all'assemblea l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore: tale doglianza è priva di pregio atteso che non solo non oggetto di mediazione ma in quanto la delibera sul punto ha ad oggetto un'autorizzazione, a partecipare al tentativo di mediazione, non più prevista dalla legge (cfr nuovo art. 5 bis citato). Stante l'accoglimento solo in parte delle domande attoree, le spese di lite vanno compensate per % e per il resto il condominio sito in (...) (...) va condannato al pagamento delle spese liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad Euro 52.000,00 , valore medio ridotto per la semplicità delle questioni, con attribuzione, in solido, in favore degli avv. Vi.Co. e Ca.Fr.; ai sensi dell'art 12 bis del decreto legislativo 28/2010 il (...) va condannato a versare all'Entrata del Bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al capo 1) all'O.D.G.. Annulla la delibera del 28/6/2023 limitatamente al capo 2) all'O.D.G.. Rigetta le altre domande.
Compensa per (...) le spese di lite e per il resto condanna il (...) convenuto a pagare Euro 1.910,00 per compenso ed Euro 275,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione, in solido, in favore degli avv. Vi.Co. e Ca.Fr..
Condanna il (...) convenuto a versare all'Entrata del Bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Napoli 14 marzo 2024.