Commento:
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dal Codacons per l'annullamento - in parte qua - del decreto del Ministero della giustizia, 24 ottobre 2023, n.150 recante l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 28/2010 , escludendo i dubbi di incostituzionalità sollevati dal ricorrente e confermando la legittimità della nuova disciplina dei costi della mediazione
In particolare, il Codacons censurava la nuova disciplina, in quanto quest'ultima prevede che, già al momento del deposito della domanda di mediazione o dell'adesione, la parte debba pagare, oltre alle spese vive già documentate, una somma che include i costi di avvio del procedimento e quelli relativi al primo incontro (prevedendosi, ex art. 17 comma 4, che il regolamento dell’organismo possa contemplare ulteriori somme per il caso di conclusione dell’accordo di conciliazione oper gli incontri successivi).; prima della riforma, al contrario, il primo incontro era essenzialmente gratuito se non portava nessun risultato.
Inoltre, il Codacons criticava anche l'aumento significativo dei costi totali e una più restrittiva regolamentazione del gratuito patrocinio, in violazione dell'art. 24 Cost. e delle normative sovranazionali, per cui chiedeva l'annullamento della disciplina, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.
Il TAR ha disatteso tutte le richieste del ricorrente, osservando come la riforma operata sia legittima e intenda rafforzare l'istituto, rendendo effettivo il tentativo di mediazione: i costi previsti per il primo incontro già al momento del deposito della domanda, infatti, responsabilizzano le parti e le invogliano a partecipare effettivamente al primo incontro, che non ha più un mero carattere informativo, ma persegue l'obiettivo di iniziare una dialettica tra le parti finalizzata a trovare un accordo, evitando così di sostenere i costi, ben più elevati, di un processo.
L'incremento dei costi, inoltre, si giustifica considerando che la mediazione investe oggi molte più materie, che si presentano di «maggiore indubbia complessità rispetto al passato», rendendo così necessaria anche una maggiore qualità del servizio, che ha richiesto un cospicuo investimento di risorse pubbliche a sostegno della riforma.
Si aggiunga, prosegue il giudice amministrativo, il nuovo previsto collegamento tra l’attività istruttoria che si svolge davanti al mediatore e l’eventuale fase processuale (in caso di mancato raggiungimento dell’accordo), circostanza che impone una maggiore qualificazione del mediatore, in ragione dei riflessi che l’attività svolta dinanzi a lui può avere sulla fase giudiziale.
Il fatto che l’istituto sia stato reso più efficace, lungi dall’atteggiarsi ostacolo al diritto di difesa, disvela il giusto intento di rendere la mediazione non un mero (inutile) passaggio procedimentale, ma un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti, nell’ambito del quale queste ultime possono trovare un accordo, senza che sia preclusala strada giudiziale.
In tale ottica, la previsione della corresponsione delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione (in aggiunta al costo di avvio della procedura e indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo) persegue proprio il ridetto fine di assicurare l’effettività e l’utilità dell’istituto.
Peraltro, i “nuovi” costi indicati dal legislatore sono parametrati al valore della controversia e sono diminuiti quando la mediazione è obbligatoria. Inoltre, per le parti non abbienti è previsto il patrocinio a spese dello Stato e sono stati introdotti i crediti di imposta per le spese sostenute in mediazione.
Quindi, conclude la pregevole sentenza del TAR, al netto delle nuove disposizioni, emerge un «sistema perfettamente coerente in nulla preclusivo dell'accesso della giustizia, anche per i soggetti che non abbiano sufficienti capacità economiche», che non preclude in alcun modo l'accesso alla giustizia ed è perfettamente, costituzionalmente legittimo. Si tratta di misure proporzionate ed in linea con una concezione seria dell’istituto, il quale, in passato, troppo spesso è stata una vuota formalità che le parti contendenti (senza alcuno stimolo conciliativo e senza che vi fosse alcuna utilità per la successiva fase giudiziale) erano costrette a percorrere.
Molti indici introdotti dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n.149 confermano poi il doveroso rafforzamento della professionalità dei mediatori e del funzionamento dell’istituto, che, da inutile step procedimentale per accedere alla fase giudiziaria, deve divenire, nell’ottica del legislatore, effettivo strumento di composizione e ausilio delle controversie private.
Non per nulla, l’art. 1, comma 4, lett. a), l. delega n. 206/2021 attribuiva espressamente al legislatore delegato il compito di riformare la disciplina delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione (come detto riqualificati nel senso di una maggiore professionalità della preparazione giuridica).
Ed allora la riforma delle spese di avvio della procedura si inserisce esattamente nelle ricordate finalità di implementazione dell’istituto in termini di effettività e di efficacia, specie quando il suo avvio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Conseguita la laurea presso l’Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell’Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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