Commento:
In una intimazione di sfratto per morosità riguardante un immobile sito a Roma, l’intimato conduttore si costituiva eccependo la nullità del contratto di locazione per l’apocrifia delle sottoscrizioni. La richiesta di rilascio veniva rigettata e disposto il mutamento del rito. Il tentativo di mediazione falliva per mancata adesione dell’intimato.
Costui chiedeva al giudice di dichiarare improcedibili le domande avversarie in quanto la notifica dell’avvio del procedimento di mediazione era stata effettuata non alla parte intimata personalmente, ma al suo procuratore costituito e formulava eccezione riconvenzionale di compensazione. Il locatore aderiva al disconoscimento della sottoscrizione del contratto di locazione e insisteva per il riconoscimento dell’occupazione senza titolo.
Il Tribunale, seguendo il precedente della Corte d’Appello di Napoli n. 586/2024 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/pur-essendo-preferibile-che-a-processo-pendente-la-comunicazione-dell-istanza-di-mediazione-venga-effettuata-direttamente-alla-parte-personalmente-la-1437.aspx) rileva che, seppure l’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 richiama la comunicazione alle parti, la comunicazione al difensore (la procura speciale includeva la possibilità di transigere e conciliare) deve ritenersi atto idoneo al raggiungimento dello scopo (informare la parte) ed è rispettosa dell’art. 170, comma 1, c.p.c.
Pertanto, rigetta l’eccezione. Nel merito il Tribunale riconosce l’occupazione senza titolo e condanna l’intimato al rilascio dell’immobile, al risarcimento del danno e alla sanzione ex 12bis del d.lgs. 28/2010. °