Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di una delibera condominiale, nel quale parte convenuta ha eccepito in via preliminare l’intervenuta decadenza degli attori per decorso del termine ex art. 1137 cc.
In merito il Tribunale ha così statuito:
In merito il Tribunale ha così statuito:
- l’azione di nullità della delibera non è soggetta a decadenza, mentre l’annullabilità della stessa va proposta nel termine perentorio di 30 gg dalla data della delibera o, per gli assenti, dalla comunicazione della stessa, ai sensi dell’art. 1137 cc;
- la mediazione obbligatoria stabilita in materia condominiale dispone che dal momento in cui la comunicazione di avvio della procedura di mediazione perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta;
- le parti possono proseguire la mediazione oltre il termine di legge, ma non possono conservare gli effetti impeditivi della decadenza;
- nel caso di specie, il procedimento di mediazione è durato circa 11 mesi e si è concluso negativamente, mentre l’opposizione è stata proposta dopo circa 14 mesi dalla deliberazione condominiale e, quindi, ben oltre il termine perentorio di decadenza;
- la mediazione che si è protratta oltre il termine di legge per volontà delle parti non fa salvi, per tutta la sua durata ulteriore, gli effetti interruttivi e sospensivi in quanto i termini decadenziali non sono nella disponibilità delle parti;
- la parte interessata avrebbe dovuto proporre la domanda giudiziale entro i 30 gg successivi allo spirare del termine massimo di durata della mediazione stabilito per legge, senza attendere il successivo deposito del verbale negativo;
- se, invece, la mediazione si fosse conclusa prima della scadenza del termine massimo di legge, allora il termine di decadenza sarebbe cominciato a decorrere dalla data di deposito del verbale di mediazione;
- per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato gli attori decaduti dall’impugnazione della delibera ex art. 1137 cc e li ha condannati al pagamento delle spese processuali. *



