Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe ONDEI Presidente
Serena BACCOLINI Consigliere rel.
Anna FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2815/2022 R.G. promossa in grado d'appello da
(...) (C.F. e P.IVA (...)), elettivamente domiciliata in Gallarate, via Mazzini n. 8, e rappresentata e difesa dall'avv. (...) ((...), come da delega in atti,
Appellante contro
(...) (C.F. e P.IVA (...)), quale rappresentante di (...) già (...) (C.F. e P.IVA (...)), elettivamente domiciliata in Varese, via (...), e rappresentata e difesa dall'avv. (...) ((...)), come da delega in atti,
Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1076/2022 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 12/7/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI per (...)
"Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettate tutte le domande ex adverso avanzate perché infondate in fatto e in diritto, così giudicare: NEL MERITO:
- a riforma della sentenza n. 1076/2022 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, emessa in data 12 luglio 2022, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel capitolo n.3) dell'esposizione in diritto dell'atto di citazione in appello, l'inesistenza o nullità della notifica effettuata a mezzo PEC in data 3 dicembre 2021 del decreto ingiuntivo n. 2060/2021 emesso in data 29 novembre 2021 dal Tribunale di Busto Arsizio;
- in ogni caso, per i motivi esposti nei capitoli n.1) e 2) dell'esposizione in diritto dell'atto di citazione in appello, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2060/2021 emesso in data 29 novembre 2021 dal Tribunale di Busto Arsizio;
- rigettare, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello incidentale proposto da (...) procuratrice di (...)
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio." per (...) procuratrice di (...) già (...)
"Voglia la Corte d'Appello di Milano così giudicare: NEL MERITO Rigettare il gravame proposto (...)
(...) avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, n. 1076/2022 NEL MERITO
In riforma della sentenza n. 1076/2022 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata in data 12.07.2022, previo ogni accertamento opportuno, Rigettare le domande formulate dall'opponente appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo n. 2060/2021, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, in data 29.11.2021. In subordine e nel merito:
Condannare la (...) a pagare a favore di (...) la somma di Euro 832.428,99, oltre interessi convenzionali, o la maggiore o minor somma che dovesse esitare dal presente giudizio. In ogni caso vittoria di spese diritti e onorari."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29 novembre 2021, il Tribunale di Busto Arsizio emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2060/2021, con il quale condannava (...)
(...) al pagamento in favore di (...) - rappresentata da (...) - della somma di Euro 832.428,99, oltre interessi come da domanda e spese processuali, di cui solo Euro 16.800,84 per rate scadute.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (...) proponeva opposizione avverso il summenzionato decreto ingiuntivo.
L'opponente eccepiva: i) l'illegittima duplicazione del titolo esecutivo e, dunque, l'abuso del diritto; ii) la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine; iii) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per irregolarità nella dichiarazione di conformità della copia notificata.
Si costituiva in giudizio (...) contestando in fatto e in diritto le doglianze di parte opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 01.03.2022, non veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 veniva, fissato il termine di quindici giorni alle parti per presentare la domanda di mediazione; il Giudice di primo grado specificava che, al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, era necessario che la parte sulla quale incombeva l'onere di introdurre il procedimento di mediazione partecipasse personalmente alla procedura.
Alla successiva udienza del 15.06.2022, il Tribunale di Busto Arsizio rilevava d'ufficio la improcedibilità della domanda monitoria avanzata per la mancata partecipazione personale del legale rappresentante di parte opposta alla procedura di mediazione, concedendo alle parti un termine per memorie, ex articolo 101 cpc, per dedurre sul punto.
All'esito, il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza impugnata, dichiarava l'improcedibilità della domanda formulata in via monitoria da (...) e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 2060/2021, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il Giudice di primo grado affermava che, ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione, era necessario che le parti fossero personalmente presenti a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore, con l'assistenza dei rispettivi difensori.
Nel caso di specie, come da verbale di mediazione, (...) (...) era stata rappresentata esclusivamente dal proprio difensore, avv. (...), senza che fosse presente né il legale rappresentante della società né altro soggetto appartenente all'organizzazione aziendale, in grado di avere contezza della controversia e delle eventuali utilità derivanti da una possibile transazione. Il Tribunale di Busto Arsizio riteneva:
- che la banca non potesse essere sostituita dal proprio difensore in sede di mediazione e rinviava a precedenti della giurisprudenza di legittimità;
- che qualora l'assenza personale avesse riguardato la parte istante, la condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28/2010 non poteva ritenersi soddisfatta e che il termine assegnato per l'esperimento del tentativo di mediazione dovesse considerarsi perentorio, con conseguente impossibilità di concessione di un ulteriore termine per un nuovo tentativo, come richiesto dal difensore della parte opposta.
(...) nonostante siffatta decisione, ha interposto appello, formulando quattro distinti motivi diretti a censurare:
- l'illegittima duplicazione del titolo esecutivo per abuso del diritto e carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
- la mancata comunicazione di decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto di mutuo;
- la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per irregolarità nella dichiarazione di conformità della copia notificata;
- la condanna della parte soccombente alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita (...), in qualità di procuratrice di (...) la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da (...) (...) per carenza di interesse ad agire, sostenendo che l'interesse all'impugnazione presuppone la soccombenza.
Contestualmente, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha deciso la controversia sulla base della questione pregiudiziale indicata, ritenendo erroneo il convincimento secondo cui il tentativo di conciliazione non sarebbe stato esperito.
Precisate le conclusioni all'udienza del 23.10.2024 - celebrata mediante trattazione scritta, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/22 - e assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusive, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso è da ricondursi ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Per ragioni di ordine logico/giuridico la Corte reputa necessario procedere, preliminarmente, all'esame dell'appello incidentale proposto dalla società creditrice, al fine di verificare la procedibilità dell'azione, negata dal Giudice di primo grado. Successivamente sarà valutata la sussistenza del credito ingiunto, attraverso l'esame dei motivi di opposizione formulati dalla (...) nei limiti in cui sono stati riproposti con l'appello principale.
Con il motivo d'appello in via incidentale, (...) ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda, proposta in via monitoria da (...), per il mancato
avveramento della condizione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, attesa la mancata presentazione di parte opposta, personalmente, alla procedura di mediazione.
Il motivo è fondato e merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
La condizione di procedibilità ex art. 5, co. 2-bis, D.Lgs. n. 28/2010, nel caso oggetto di esame, risulta soddisfatta, come confermato dal verbale di mediazione prodotto in atti, pur non avendo la creditrice opposta presenziato personalmente al primo e unico) incontro avanti all'Organo di Conciliazione.
Invero, nessuna disposizione di legge in tema di mediazione introduce chiaramente e univocamente una deroga alla generale possibilità, in materia di diritti disponibili e atti non personalissimi, di conferire mandato con rappresentanza ad altro soggetto (che ben può identificarsi nello stesso professionista che ne ha assunto la difesa tecnica).
L'art. 8, comma 4, d.l.gs. 28/2010, modificato dall'art. 7 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede quanto segue: "Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri per la composizione della controversia. (...) Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale"
Nella precedente formulazione dell'art. 8 cit. - applicabile ratione temporis al caso in decisione - non vi era analoga previsione, essendo solo indicato, al primo comma, che le parti potevano partecipare alla procedura di mediazione con l'assistenza del difensore.
La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, aveva affermato il seguente principio di diritto, poi diventato diritto positivo con la menzionata modifica): "Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione
personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre".
Si è, dunque, escluso che la procura, conferita dal rappresentato ai fini della partecipazione nella procedura di mediazione, possa coincidere con la procura alle liti (art. 83 cpc), richiedendosi, invece, una "procura sostanziale", occorre fare riferimento alla disciplina codicistica.
L'art. 1392 cod. civ. prevede per la forma della procura che "La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere".
Ciò premesso, risulta documentato che, in data 7/7/2022, la banca abbia conferito procura speciale all'avv. (...) al fine di "rappresentare e assistere (...) nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione della (...) di Busto Arsizio, conferendogli ogni più ampia facoltà e potere ed autorizzandolo espressamente ad avviare o aderire alla procedure, a partecipare agli incontri di mediazione anche in modalità telematica, a conciliare la suddetta controversia nel modo che riterrà più opportuno, a sottoscrivere l'accordo conciliativo, nonché a farsi sostituire delegando i propri poteri a terzi, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato".
L'ampio contenuto di siffatta procura, consente alla Corte di affermare che la banca era adeguatamente rappresentata nella procedura di mediazione e che era distinta rispetto alla procura alle liti, conferita sempre all'avv. (...). Tali conclusioni trovano ulteriore conforto nelle seguenti considerazioni. La controversia portata in mediazione aveva ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, tale che l'eventuale accordo non avrebbe richiesto alcuna particolare forma ex art. 1350 cod. civ. né adempimenti pubblicitari ai fini costitutivi o dell'opponibilità ai terzi (per la sottoscrizione autenticata dal Notaio si rinvia all'art. 1392 cod. civ.). Depone, altresì, in tale senso, la specifica disciplina prevista dall'art. 11 D.Lgs. 28/2010, nella versione all'epoca vigente, in base alla quale, laddove l'accordo conciliativo fosse stato raggiunto, il testo dell'accordo ben avrebbe potuto essere allegato al verbale, redatto e il mediatore avrebbe dovuto certificare l'autografia delle sottoscrizioni (o la loro impossibilità di sottoscrivere).
Affermata la procedibilità dell'azione monitoria, la Corte procede all'esame del primo motivo dell'appello in via principale.
L'appellante deduce che la banca non aveva alcun interesse ad agire in via monitoria ai sensi dell'art. 100 cpc, atteso che, a garanzia del mutuo, aveva già iscritto ipoteca volontaria di primo grado per l'importo di Euro 1.950.000,00 sugli immobili della mutuante. Pertanto, essendo il contratto di mutuo già un titolo esecutivo, il decreto opposto ne aveva costituito un'illegittima duplicazione.
Sostiene, inoltre, che l'unico effetto concretamente raggiunto dalla banca, attraverso la richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo, era stato quello di imporre alla mutuataria oneri economici superflui, rappresentati dalle spese legali liquidate nel decreto, con conseguente abuso del diritto e del processo. Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Si richiama - in quanto pienamente condivisa nella parte di interesse - l'ordinanza del 25/11/2019, resa dal Giudice di primo grado in merito all'istanza ex art. 648 cpc. L'ordinanza superava, in maniera argomentata, l'eccezione di parte opponente relativamente all'inammissibilità della domanda, per essere il creditore già in possesso di un titolo esecutivo (nella specie, il mutuo fondiario agli atti).
Sul punto, il Tribunale di Busto Arsizio osservava: "L'esistenza di un titolo esecutivo stragiudiziale non preclude al creditore di ottenere un decreto ingiuntivo, per il medesimo credito, sussistendo, invece, un interesse concreto e giuridicamente rilevante al conseguimento di effetti ulteriori e più favorevoli, quali ravvisati dalla giurisprudenza di legittimità: "Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore." (Cass. civ., Sez. I, 10.10.2013, sent. n. 23083; l'altra decisione della S.C., ricordata dalla parte opposta, non riguarda fattispecie pertinente)".
A ciò si aggiunga che la stessa giurisprudenza citata da parte opponente non sembra smentire in alcun modo la conclusione innanzi esposta.
In realtà conferma che, anche laddove esista già un titolo esecutivo di formazione giudiziale, l'esperibilità di un nuovo procedimento mirato alla formazione di un ulteriore titolo esecutivo non è astrattamente preclusa, salvo che nelle ipotesi patologiche ivi individuate, ovvero: a condizione che non si violi il divieto di bis in idem, che sussista un interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc e che non si versi in un'ipotesi di abuso del diritto e dello strumento processuale.
Orbene, nessuna delle tre ipotesi eccettuate sembra ricorrere nel caso di specie, in considerazione della genericità delle contestazioni offerta dall'appellante.
È pur vero che al contratto di mutuo accedeva, come per definizione avviene, l'iscrizione di ipoteca volontaria a favore del creditore, ma l'esistenza di detta garanzia, fisiologicamente di valore superiore al credito garantito, non fa ex se venir meno gli altri potenziali interessi del creditore ad ottenere un provvedimento giudiziale, salvo che le circostanze del caso specifico non siano tali da escluderne in radice la sussistenza. Nella specie, non veniva dedotta alcuna peculiarità ulteriore rispetto alla astratta capienza del bene ipotecato nonché del rischio che il decorso del tempo avesse potuto determinare la perdita di valore del bene.
Trattasi di un contratto di mutuo sottoscritto nel 2006 ed è di tutta evidenza l'interesse del creditore titolare ad ottenere una pronuncia dell'autorità giudiziaria che accerti, con efficacia di giudicato, la sussistenza e consistenza del credito vantato.
Con il secondo motivo dell'appello in via principale, (...) ha lamentato che la banca, in sede monitoria, aveva agito non solo per il pagamento delle rate arretrate ma anche per il capitale residuo del mutuo.
Secondo l'appellante, per agire in recupero del presunto credito, corrispondente al capitale residuo del mutuo, la preventiva comunicazione da parte della banca, della decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione contrattuale del mutuo (cfr. art. 11 del capitolato allegato al contratto di mutuo - doc. 4 del fascicolo monitorio), era imprescindibile.
Il motivo, nei termini proposti, è infondato.
Come evidenziato da parte appellata, il capitolato del contratto di mutuo prevedeva, all'art. 3, che "qualora il mutuatario dovesse rendersi inadempiente al pagamento anche di una sola rata, la Banca potrà, in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine per le rate ancora a
scadere, chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad essa dovuta" e, all'art. 11, che "il mutuatario sarà ritenuto decaduto dal beneficio del termine e la Banca potrà esigere immediatamente in via esecutiva la restituzione di quanto dovutole, ivi comprese le rate del mutuo non ancora scadute, oltre interessi di mora contrattualmente stabiliti, maturati sino alla data del pagamento, in caso di: a) mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento" (cfr. doc. 4 cit.).
La clausola contrattuale richiamata dalla (...) nella parte in cui prevede l'invio di una raccomandata al mutuatario, in realtà, si riferisce espressamente alla risoluzione contrattuale e non alla decadenza dal beneficio del termine: l'art. 11 del contratto stabilisce che "la risoluzione opererà di diritto a seguito di semplice comunicazione della Banca inviata a mezzo di raccomandata A.R., con effetto dalla data di ricevimento della stessa".
Del tutto irrilevante è il rinvio alla comunicazione dell'aprile 2022, in quanto con tale documento la banca, a ben vedere, ha inteso comunicare l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine con riguardo a tutti i rapporti in essere tra (...)
e (...).
Con il terzo motivo dell'appello in via principale, l'appellante eccepisce la nullità della notifica del decreto ingiuntivo a causa dell'allegata irregolarità nella dichiarazione di conformità della copia notificata.
L'appellante si richiama all'art. 5 del Protocollo condiviso per la richiesta ed il rilascio delle formule esecutive e delle copie autentiche adottato dal Tribunale di Busto Arsizio. In tesi, secondo tale protocollo, ai fini della formazione e dell'estrazione dell'originale del titolo esecutivo spedito in forma esecutiva, il difensore deve "scaricare il PDF con la formula e la firma digitale del Cancelliere, apporre la propria dichiarazione di conformità (all'atto telematico) corredata dalla dichiarazione di unicità come da all.2; -stampare l'atto, firmare (con penna) la propria
dichiarazione di conformità nonché di unicità; quell'atto cartaceo diventerà l'originale del titolo, spedito in formula esecutiva, da conservare in ossequio alla sua unicità (art. 476 c.p.c.)". L'appellante lamenta che la copia notificata del decreto ingiuntivo risulterebbe essere una mera scansione dell'originale cartacea, il quale avrebbe dovuto formarsi secondo le modalità sopra descritte e in cui non sono presenti né la dichiarazione di unicità del titolo né la sottoscrizione autografa del difensore della Banca.
L'appellante, inoltre, contesta che anche la notifica a mezzo PEC risulterebbe inesistente o nulla, in quanto priva dell'attestazione di conformità relativa al decreto ingiuntivo, allegato come file separato, circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata.
Tali mancanze contrasterebbero con le disposizioni di cui agli artt. 3-bis e 11 della Legge n. 53/1994, nonché agli artt. 16-bis, comma 9-bis, e 16-undecies del D.L. n. 179/2012.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Deve osservarsi che l'articolo del Protocollo condiviso per la richiesta ed il rilascio delle formule esecutive e delle copie autentiche del Tribunale di Busto Arsizio, richiamato dall'appellante principale, disciplina le modalità attraverso cui il decreto ingiuntivo può acquisire efficacia esecutiva, rendendosi il titolo idoneo all'instaurazione di una procedura esecutiva.
Tale disciplina, tuttavia, non trova necessariamente applicazione con riferimento alla notifica del provvedimento monitorio, per la quale è sufficiente l'attestazione di conformità.
Nel caso di specie, tale requisito risulta soddisfatto, come agevolmente verificabile dalla relata di notifica telematica redatta dall'Avv. (...).
In ogni caso, si richiama l'art. 156 c.p.c., secondo cui: "Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".
D'altra parte, la Corte di legittimità, con particolare riferimento alla notifica avvenuta per mezzo telematico, ha chiarito che "l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale".
Nel caso di specie, è indubbio che la notifica abbia raggiunto il suo scopo: il deposito del ricorso, l'emissione e il contenuto del provvedimento monitorio sono giunti a piena conoscenza della società debitrice che, infatti, ha avuto la possibilità di proporre opposizione ex art. 645 cpc ed esercitare il diritto di difesa.
Infine, con il quarto motivo dell'appello in via principale, l'appellante censura la sentenza del Giudice di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha compensato interamente tra le parti le spese di lite.
Il motivo può ritenersi assorbito nell'accoglimento dell'appello in via incidentale, che comporta l'ammissibilità dell'azione monitoria e, per le ragioni sopra riportate unitamente alla genericità delle contestazioni della società debitrice in ordine alla sussistenza del credito azionato, il rigetto dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2060/2021 e, dunque, una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
L'intervenuta revoca del D.I. disposta dal Giudice di primo grado, superata dalla presente pronuncia, impone alla Corte di rinnovare la condanna di (...) (...) al pagamento in favore di (...), procuratrice di (...) già (...) (...), della somma di Euro 832.428,99, oltre interessi convenzionali dalle scadenze al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del primo e del secondo grado vengono poste a carico di (...)
La liquidazione avviene come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della controversia e alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e, più in generale, ai criteri e ai parametri tutti di legge (regolamento di cui ai DD.MM nn. 55/2014 e 37/2018) e applicati i valori tariffari tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (Euro 520.001 - Euro 1.000.000).
PQM
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da (...)
(...) e, in accoglie dell'appello proposto in via incidentale da (...), procuratrice di (...) già (...), riforma la sentenza n. 1076/2022 del Tribunale di Busto Arsizio rigettando l'opposizione proposta da (...) avverso il decreto ingiuntivo n. 2060/2021 del Tribunale di Busto Arsizio;
- condanna (...) (...) (...) al pagamento in favore di (...), procuratrice di (...) già (...), della somma capitale di Euro 832.428,99, oltre interessi convenzionali dalle scadenze al saldo;
- condanna (...) alla rifusione in favore di (...), procuratrice di (...) già (...), delle spese di lite, che liquida, per entrambi i gradi di giudizio, in complessivi euro 33.676,00 (di cui euro 18.598,00 per il primo grado ed euro 15.078,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002.
In Milano il 14/1/2025