Commento:
La controversia vedeva contrapposte un condominio e una compagnia di assicurazioni in merito a importanti danneggiamenti subiti al lastrico solare (secondo la ricostruzione dell’istante causati da una tempesta) il cui ripristino aveva richiesto la somma di Euro 13.470.
La somma proposta a titolo di risarcimento dalla compagnia di Euro 4.800 non era stata ritenuta sufficiente dal Condominio.
Il giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis pari a Euro 8000 oltre spese legali che veniva rifiutata dalla compagnia di assicurazione. Nel merito la compagnia riteneva che tali danneggiamenti non fossero coperti dalla polizza e fossero dovuti a mancata manutenzione del predetto lastrico.
Espletata istruttoria e CTU, il tribunale ritiene infondata la pretesa rilevando che nella fattispecie non è stato dimostrato che i danneggiamenti fossero la diretta conseguenza delle precipitazioni.
Quanto alla proposta conciliativa, la giudice specifica che: la proposta prescinde del tutto da una valutazione del merito della causa, essendo mirata ad una definizione che consenta alle parti di raggiungere un risultato concreto, soddisfacente, conveniente e vantaggioso in tempi brevi e più economici nell'ottica di un risparmio anche delle spese di giustizia. Disancorata, dunque, dalla cognizione piena che richiede una motivazione nel merito che tiene conto di tutte le risultanze acquisite in corso di causa, disattesa la formulata proposta, nulla osta ad una statuizione di rigetto nel merito della domanda, come accaduto nel caso di specie.°
La somma proposta a titolo di risarcimento dalla compagnia di Euro 4.800 non era stata ritenuta sufficiente dal Condominio.
Il giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis pari a Euro 8000 oltre spese legali che veniva rifiutata dalla compagnia di assicurazione. Nel merito la compagnia riteneva che tali danneggiamenti non fossero coperti dalla polizza e fossero dovuti a mancata manutenzione del predetto lastrico.
Espletata istruttoria e CTU, il tribunale ritiene infondata la pretesa rilevando che nella fattispecie non è stato dimostrato che i danneggiamenti fossero la diretta conseguenza delle precipitazioni.
Quanto alla proposta conciliativa, la giudice specifica che: la proposta prescinde del tutto da una valutazione del merito della causa, essendo mirata ad una definizione che consenta alle parti di raggiungere un risultato concreto, soddisfacente, conveniente e vantaggioso in tempi brevi e più economici nell'ottica di un risparmio anche delle spese di giustizia. Disancorata, dunque, dalla cognizione piena che richiede una motivazione nel merito che tiene conto di tutte le risultanze acquisite in corso di causa, disattesa la formulata proposta, nulla osta ad una statuizione di rigetto nel merito della domanda, come accaduto nel caso di specie.°