la Mediazione è veloce!
Prima di rivolgerti ad un Giudice, il D. Lgs. 28/2010 ti consente di tentare una mediazione presso un "Organismo di Mediazione"
La mediazione è una procedura durante la quale una terza persona neutrale, imparziale e senza potere decisionale (il mediatore), aiuta le parti in lite a trovare una soluzione giusta e duratura al loro conflitto, che tenga conto dei rispettivi interessi e bisogni.
La mediazione può essere ...
Obbligatoria:
La legge obbliga ad esperire il procedimento di mediazione prima di rivolgersi ad un Tribunale per queste problematiche: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Volontaria:
Puoi tentare una mediazione prima di dare avvio ad una causa. La tua controparte potrà decidere di partecipare o meno ma il giudice, in quest'ultimo caso, ne terrà conto nel corso della causa.
Su disposizione del giudice:
Il giudice (anche nel giudizio di appello) può sospendere temporaneamente la causa, per un massimo di 3 mesi, e obbligare le parti a tentare di trovare un accordo in Mediazione.
Per contratto o statuto:
Nei contratti o negli statuti delle società può essere inserita una clausola che obblighi a tentare la mediazione, prima che venga avviata la causa innanzi al giudice.
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Il mediatore assiste continuamente te e la tua controparte e dirige gli incontri verso un accordo che sia di reciproca utilità. Se tu e la tua controparte lo desiderate, potrà anche nominare dei consulenti tecnici (es. medici legali, ingegneri, ecc).