Domande frequenti
Alcune domande che vengono poste dai nostri clienti
Cos’è la Mediazione?
La Mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale (il mediatore) assiste le parti in conflitto al fine di favorire il raggiungimento di un accordo.
A tal fine il mediatore guida la negoziazione e orienta le parti verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti che consentano di evitare l’insorgere della controversia. Se le parti raggiungono una soluzione, esse sottoscrivono un accordo che ha valore di titolo esecutivo. Se, invece, non riescono a comporre il conflitto, esse possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento ed avviare ogni iniziativa, anche in sede giudiziaria, al fine di tutelare i propri interessi.
Quale è la differenza tra mediazione ed arbitrato?
La mediazione è la procedura in cui un terzo neutrale ed imparziale (il mediatore) facilita il dialogo tra le parti con il fine di raggiungere un accordo. Il mediatore quindi non esprime alcuna opinione e non emette nessuna decisione in ordine all'oggetto della disputa. Nell'arbitrato, invece, il terzo imparziale viene chiamato ad emettere una vera e propria decisione (quindi, in definitiva, giudica).
Quali sono i vantaggi della mediazione?
a) La rapidità: mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni, il procedimento di mediazione può risolversi in una sola seduta e, in ogni caso, non supera i tre mesi.
b) La “creatività”: l’accordo tra le parti può avere ad oggetto anche beni ed interessi diversi e più ampi di quelli che potrebbero essere oggetto della sentenza del Giudice. Nell’ambito del procedimento di mediazione, infatti, le parti hanno l’opportunità di esprimere la loro posizione e di decidere così la portata del loro accordo e le modalità di composizione delle rispettive posizioni.
c) La riservatezza:nulla di ciò che emerge dalle udienze di mediazione può essere rivelato dal mediatore, dalle parti o da loro eventuali consulenti; di ciò non potrà essere messo a conoscenza nemmeno il Giudice nel caso in cui la mediazione non abbia esito positivo.
d) Il contenimento dei costi: le spese di mediazione (comprensive degli onorari del mediatore) hanno un costo fisso e predeterminato; nulla è dovuto a titolo di tasse giudiziarie o altri costi aggiuntivi.
e) I vantaggi fiscali: alle parti che attiveranno un tentativo di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità pagata fino ad € 500,00. Inoltre il verbale di conciliazione è esente da imposta di registro e di bollo fino ad un valore di € 50.000,00.
Chi può accedere alla mediazione?
In base all'art. 2 del d.lg. 28/2010 chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.
L’obbligatorietà della mediazione preclude la concessione di provvedimenti d’urgenza?
No, le parti possono, prima dello svolgimento della mediazione, richiedere al Giudice l’emanazione di provvedimenti urgenti e cautelari così come la trascrizione della domanda giudiziale.
La mediazione può essere disposta in appello?
Si. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione.
Quale disciplina si applica al processo di mediazione?
Secondo l'art. 3 d.lg. 28/2010, al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. 101Mediatori ha adottato un regolamento in linea con le norme di legge e con le direttive applicabili in materia, garantendo pienamente la riservatezza dell’intero procedimento, nonché modalità di nomina del mediatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico e la massima rapidità di conclusione.
Come si propone la domanda di mediazione?
Per avviare un procedimento di mediazione con il nostro Organismo è sufficiente compilare il modulo on line reperibile sul sito.
Chi partecipa all'incontro con il mediatore?
È fondamentale che partecipino le parti personalmente, assistite dai loro avvocati. Con il consenso delle parti e del mediatore, possono essere ammesse altri soggetti (come ad esempio i periti, un parente o coniuge, ecc.) la cui presenza sia ritenuta necessaria o opportuna ai fini della risoluzione della questione.
Agli incontri dinanzi al mediatore bisogna obbligatoriamente presentarsi con un avvocato?
Si è obbligatorio. Agli incontri dinanzi al mediatore, la parte deve farsi rappresentare e accompagnare da un avvocato.
Posso delegare un’altra persona a seguire la mediazione
Ove la parte decida di delegare qualcuno a rappresentarla, è indispensabile che il mediatore e l’organismo sia messo nella situazione di poter verificare se il rappresentante sia investito del potere di rappresentanza e del potere di transigere, fare concessioni o definire in via conciliativa la controversia.
Cosa succede nel caso in cui l'altra parte non aderisca al procedimento di mediazione?
In questo caso la segreteria di 101Mediatori consegnerà all’istante il verbale di mancata comparizione; tale verbale dovrà essere allegato all'atto di citazione o al ricorso. Si precisa che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova a favore della parte.
Che accade nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo?
In caso di mancato accordo, le parti sono libere di avviare qualsiasi iniziativa, anche in sede giudiziaria, al fine di tutelare i propri interessi.
Quali sono gli obblighi di un avvocato in tema di mediazione?
All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare, chiaramente e per iscritto, l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, delle relative agevolazioni fiscali, dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.
Come si svolge il procedimento di mediazione?
All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nella data su comunicata, vi sarà una primo incontro informativo con tutte le parti coinvolte e il Mediatore. Seguiranno, se le parti lo vorranno, degli incontri successivi. Mediamente il primo incontro dura circa 1-2 ore, quindi è suggerito, per il buon esito della mediazione, che le parti coinvolte non prendano ulteriori impegni per l’orario fissato.
Quale è la durata massima del procedimento di mediazione?
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabili dalle parti. Il termine di cui sopra decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa; tale termine non è soggetto a sospensione feriale.
Per saperne di più si rimanda alla Guida alla procedura di mediazione e al Regolamento dell’Organismo.