Accordo di mediazione come titolo esecutivo: inadempimento e attivazione della misura coercitiva dell’art. 614 bis c.p.c.

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Avv. Manuela Canu

L’accordo in mediazione è l’atto conclusivo, di natura negoziale, della procedura di conciliazione in cui le parti regolamentano le questioni che le hanno coinvolte e che sono tenute ad osservare. Quali strumenti sono previsti nel caso in cui una delle parti non ottemperi alle obbligazioni assunte? La normativa di riferimento, il d. lgs. 28/2010 ed il codice di procedura civile, non solo permette di procedere con l’esecuzione forzata sulla base del titolo stragiudiziale, ma riconosce alla parte munita di tale titolo la possibilità di rivolgersi al Giudice della esecuzione per chiedere l’applicazione della misura di coercizione indiretta ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. purché sussistano le condizioni ivi regolamentate.

A cura del Mediatore Avv. Manuela Canu da Sassari.
Letto 355 dal 23/07/2024

L’analisi che segue ripercorre la formulazione dell’art. 12 d.lgs. 28/2010, i presupposti affinché l’accordo acquisti validità di titolo esecutivo e l’utilizzo di esso per ottenere l’adempimento ricorrendo anche ad un istituto ancora poco utilizzato e oggetto di riscrittura da parte del d.lgs. 149/2022 c.d. Riforma Cartabia.

A) L’accordo di mediazione come titolo esecutivo – riferimento normativo.

Il d.lgs. 28/2010 compie un importante distinzione:

a. 1) Accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le hanno assistite nel procedimento.

L’art.12 - comma 1, statuisce: Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8 bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del Codice di procedura civile.

L’accordo di mediazione è titolo immediatamente esecutivo in presenza di determinati presupposti:

- assistenza delle parti in mediazione da parte degli avvocati;

- sottoscrizione dell’accordo delle parti e dei rispettivi difensori;

- attestazione e certificazione degli avvocati di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico dell’accordo stesso;

È pertanto possibile procedere direttamente con la notifica del titolo esecutivo e del precetto che, a sua volta, deve contenere l’integrale trascrizione dell’accordo ai sensi dell’art. 480 c.p.c.,per poi avviare le procedure di:

- espropriazione forzata;

- esecuzione consegna rilascio;

- esecuzione di obblighi di fare e non fare;

- iscrizione ipoteca giudiziale.

a.  2) Accordo sottoscritto solo dalle parti

Art. 12 - comma 1bis: In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

In questo secondo caso, dunque, l’accordo allegato al verbale necessita di un ulteriore passaggio:

- istanza di parte al Tribunale competente;

- accertamento della regolarità formale dell’atto e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico da parte del Presidente del Tribunale;

- emissione decreto di omologa.

Qualora la controversia abbia natura transfrontaliera, la competenza per l’omologa spetta al Presidente del Tribunale nel cui circondario deve essere eseguito l’accordo.

Ante riforma Cartabia, l’accordo omologato necessitava di essere munito di formula esecutiva, oggi rientra tra quei provvedimenti e altri atti dell’autorità giudiziaria per i quali ai sensi dell’art. 475 c.p.c. è sufficiente l’allegazione della copia conforme all’originale : “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipula dell’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge non disponga altrimenti’’.

L’omologazione dunque conferisce all’accordo di mediazione il valore di titolo esecutivo valido per:

- espropriazione forzata;

- esecuzione in forma specifica;

- iscrizione di ipoteca giudiziale.
 

B) L’accordo di mediazione e le misure di coercizione indiretta

La riforma introdotta con il d.lgs. 149/2022, volta a garantire la ragionevole durata del processo, ha perseguito lo scopo di migliorare la tutela giurisdizionale delle obbligazioni di difficile eseguibilità. In questa prospettiva è stato riscritto l’art. 614 bis c.p.c., introdotto nel 2009 a chiusura del titolo IV del terzo libro del codice di procedura, destinato all'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e, nel 2015, inserito, con modificazioni, quale articolo unico, nel titolo IV bis del medesimo libro.

La norma attesta l’introduzione nel nostro ordinamento di ricorrere alla tecnica della coercizione indiretta quando non sia possibile (o riesca molto difficile) rendere effettiva la tutela giurisdizionale a favore di chi ne abbia diritto. La sua riscrittura evidenzia immediatamente l’attribuzione anche al giudice dell’esecuzione del potere di concedere e determinare la misura, con l'annessa disciplina del procedimento (mediante il rinvio all’art. 612 c.p.c.) da impiegare per il suo esercizio.

Sulla base di un titolo stragiudiziale come l’accordo di mediazione, è dunque possibile ricorrere alle misure di coercizione indiretta quale strumento per stimolare l’adempimento dell’obbligazione ivi contenuta?

Per rispondere è opportuno analizzare l’articolo 614 bis del codice di procedura civile ad esse dedicato.

b.1) Art. 614 – comma 1 c.p.c.

Con il provvedimento che condanna la parte ad adempiere obblighi diversi da quelli che consistono nel pagamento di una somma di denaro, il giudice, a meno che ciò non risulti manifestamente iniquo, ha la possibilità di fissare, su richiesta di parte, l’entità della somma di denaro che l’obbligato deve alla controparte per ogni ritardo, inosservanza o ritardo relativo all’esecuzione dell’obbligo, decidendo anche il giorno della decorrenza di detta misura ed eventualmente anche la durata, tenendo conto della finalità della misura stessa e di ogni altra circostanza.

b.2) Art. 614 – comma 2 c.p.c.

La formulazione del secondo comma è quanto per noi di maggior interesse giacché prevede che, qualora il provvedimento non sia stato richiesto nel corso del processo di cognizione o qualora il titolo sia diverso da un provvedimento di condanna, allora la somma dovuta dall’obbligato per violazione, inosservanza o ritardo relativi all’esecuzione del provvedimento, è stabilita dal Giudice dell’esecuzione, sempre su ricorso dell’avente diritto e dopo la notifica del precetto.

Dal disposto emerge che la misura coercitiva possa essere disposta:

- direttamente dal Giudice dell’esecuzione quando non sia stato richiesto nel corso del processo di cognizione;

- qualora il titolo sia rappresentato da un provvedimento diverso da uno di condanna e quindi anche da un accordo di mediazione.

In conclusione, in caso di inadempimento di un accordo di mediazione con valore di titolo esecutivo, si può ricorrere all’art. 614 bis c.p.c. se:

- è la parte a richiederlo al Giudice dell’esecuzione;

- l’obbligazione non abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro;

- la parte abbia già provveduto a notificare il precetto alla controparte.

Nel determinare l’importo della somma da porre a carico dell’inadempiente in caso di violazione, inosservanza o ritardo, il giudice deve prendere in considerazione i seguenti aspetti:

•     il valore della controversia;

•     la natura della prestazione che non è stata adempiuta;

•     il vantaggio che l’obbligato ricava dal mancato adempimento;

•     il danno quantificato o prevedibile;

•     ogni altra circostanza utile.

In accoglimento del ricorso l’ordinanza costituisce a sua volta un titolo esecutivo (art. 614 bis, 4 comma, c.p.c.) e segnerà la conclusione del procedimento di applicazione della misura coercitiva indiretta, dando luogo alla formazione di un nuovo titolo, che non sostituirà quello originario, ma si affiancherà a esso, in grado di far iniziare un’esecuzione (l’espropriazione forzata), praticabile nelle forme del libro III del codice di procedura civile e autonoma rispetto a quella cui acceda.

C) Osservazioni conclusive

L’accordo di mediazione costituisce un ottimo strumento stragiudiziale che garantisce alle parti, oltre alla celerità ed economicità nella soluzione della controversia, di ottenere un titolo attraverso il quale obbligare l’inadempiente a rispettare gli impegni assunti. Fin dai primi interventi sull’ambito del procedimento di mediazione, nel nostro ordinamento ha subito un’evoluzione favorevole volta a rafforzarne l’efficacia. Si pensi, ad esempio, all’introduzione, con il d.lgs. 69/2013, conv. con L. 98/2013, in sede di mediazione obbligatoria, della necessaria assistenza dell’avvocato che ha permesso di conferire automaticità al riconoscimento di titolo immediatamente esecutivo dell’accordo in presenza della sottoscrizione da parte di quest’ultimo per ratifica ed accertamento della conformità alle norme imperative e ordine pubblico.  

Il riconoscimento dell’applicabilità del 614 bis c.p.c. è una ulteriore garanzia per la parte che subisce il mancato rispetto dell’accordo raggiunto e che ha la scelta di procedere con l’esecuzione forzata ovvero ottenere una misura coercitiva che costituisce, a sua volta, un ulteriore titolo.

Alla luce delle considerazioni svolte, la reale efficacia e valenza dell’accordo nella fase esecutiva, a parere di chi scrive, necessita ancora di maggior divulgazione e maggior approfondimento della conoscenza di strumenti come la misura coercitiva, fino ad ora poco utilizzata. Noi, in quanto mediatori, abbiamo il dovere di impegnarci in prima persona per valorizzare e divulgare le potenzialità del procedimento di mediazione nell’ambito delle risoluzioni alternative alle controversie.

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Chi è l'autore
Avv. Manuela Canu Mediatore Avv. Manuela Canu
Laureata all'Università degli Studi di Sassari, vivo ad Alghero in cui condivido lo studio con colleghi con i quali abbiano costituito un'associazione professionale. Esercito la professione nell'ambito civilistico, in particolare in materia condominiale, proprietà, divisioni e famiglia.
Da sempre mi adopero per trovare una soluzione bonaria alle controversie rendendo consapevoli i clienti dei vantaggi che ci riserva un accordo stragiudiziale e dei rischi, anche economici, che invece si dovrann...
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