Commento:
La decisione affronta il tema dell’onere di attivazione della mediazione obbligatoria nelle controversie locatizie, quando il procedimento per sfratto per morosità:
- non si conclude con la convalida,
- viene disposto il mutamento del rito,
- e il giudice ordina l’esperimento della mediazione.
- il locatore aveva intimato sfratto per morosità;
- l’intimata si era opposta;
- il giudice aveva negato la convalida, disposto la mediazione e mutato il rito;
- il locatore aveva attivato la mediazione oltre il termine di sei mesi decorrente dall’ordinanza;
- il primo incontro non si era ancora svolto alla data dell’udienza.
Il cuore della decisione è duplice:
a) Chi deve attivare la mediazione?
- Il giudice afferma che l’onere grava sul locatore intimante, in quanto è attore in senso sostanziale;
- ha assunto l’iniziativa processuale;
- beneficia degli effetti interruttivi della prescrizione ex artt. 2943 e 2945 c.c.
Il ragionamento si fonda sull’impostazione già adottata dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 19596/2020) in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, applicata in via analogica alla locazione.
b) Entro quale termine?Il Tribunale applica l’art. 6 d.lgs. 28/2010 (come modificato dal d.lgs. 216/2024), ritenendo che:
- dalla data dell’ordinanza che dispone la mediazione decorra il termine di sei mesi;
- entro tale termine la mediazione deve essere effettivamente instaurata;
- in mancanza, occorre chiedere proroga prima della scadenza.
- il termine scadeva il 7 novembre 2025;
- l’istanza di mediazione è stata presentata solo il 12-13 dicembre 2025;
- nessuna proroga era stata richiesta.
Il punto più interessante riguarda la natura del termine.
La sentenza interpreta il termine di sei mesi come:
- termine “di sistema”,
- perentorio ai fini della condizione di procedibilità,
- la cui inosservanza comporta la definitiva improcedibilità.
Questa lettura è particolarmente rigorosa: non si limita a verificare se la mediazione sia stata avviata prima dell’udienza, ma collega la decadenza alla scadenza del termine semestrale decorrente dall’ordine giudiziale.
La decisione è coerente sul piano sistematico, ma apre alcuni spunti di riflessione:1. Il termine di sei mesi è davvero perentorio?
L’art. 6 disciplina la durata massima del procedimento di mediazione, non espressamente il termine per la sua attivazione.
2. Il giudice non aveva fissato un termine espresso perentorio.
Ci si può interrogare se, in assenza di specifica indicazione, la decadenza automatica sia conforme al principio di effettività della tutela.
3. La mediazione era stata comunque avviata, seppur tardivamente.
Il Tribunale valorizza la tardività formale senza considerare eventuali profili di sanatoria.
Tuttavia, la scelta appare orientata a rafforzare la funzione della mediazione come condizione reale e non dilatoria di procedibilità.
- il giudice richiama il contrasto giurisprudenziale;
- valorizza l’incertezza interpretativa;
- evita una condanna della parte decaduta.
In conclusione, la sentenza del Tribunale di Enna:
- ribadisce che nelle controversie locatizie l’onere di attivare la mediazione grava sul locatore intimante;
- interpreta in senso rigoroso il termine semestrale previsto dall’art. 6 d.lgs. 28/2010;
- afferma che la tardiva attivazione comporta improcedibilità della domanda.
È una pronuncia che si colloca nel solco dell’orientamento volto a garantire effettività alla mediazione obbligatoria, evitando che essa diventi un mero adempimento formale o procrastinabile senza conseguenze.



