Sfratto e mediazione obbligatoria: l’onere grava sul locatore e la tardiva attivazione comporta l’improcedibilità

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Prof. Avv. Brunella Brunelli

Tribunale di Enna, 21.01.2026, n. 56

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 158 dal 02/03/2026

Commento:
La decisione affronta il tema dell’onere di attivazione della mediazione obbligatoria nelle controversie locatizie, quando il procedimento per sfratto per morosità:

  • non si conclude con la convalida,
  • viene disposto il mutamento del rito,
  • e il giudice ordina l’esperimento della mediazione.
Nel caso di specie:
  • il locatore aveva intimato sfratto per morosità;
  • l’intimata si era opposta;
  • il giudice aveva negato la convalida, disposto la mediazione e mutato il rito;
  • il locatore aveva attivato la mediazione oltre il termine di sei mesi decorrente dall’ordinanza;
  • il primo incontro non si era ancora svolto alla data dell’udienza.
Il Tribunale dichiara quindi l’improcedibilità della domanda.
Il cuore della decisione è duplice:

       a) Chi deve attivare la mediazione?
  • Il giudice afferma che l’onere grava sul locatore intimante, in quanto è attore in senso sostanziale;
  • ha assunto l’iniziativa processuale;
  • beneficia degli effetti interruttivi della prescrizione ex artt. 2943 e 2945 c.c.
Il ragionamento si fonda sull’impostazione già adottata dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 19596/2020) in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, applicata in via analogica alla locazione.
 
      b) Entro quale termine?

      Il Tribunale applica l’art. 6 d.lgs. 28/2010 (come modificato dal d.lgs. 216/2024), ritenendo  che:
  • dalla data dell’ordinanza che dispone la mediazione decorra il termine di sei mesi;
  • entro tale termine la mediazione deve essere effettivamente instaurata;
  • in mancanza, occorre chiedere proroga prima della scadenza.
Nel caso concreto:
  • il termine scadeva il 7 novembre 2025;
  • l’istanza di mediazione è stata presentata solo il 12-13 dicembre 2025;
  • nessuna proroga era stata richiesta.
Conseguenza: improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto.

Il punto più interessante riguarda la natura del termine.
La sentenza interpreta il termine di sei mesi come:
  • termine “di sistema”,
  • perentorio ai fini della condizione di procedibilità,
  • la cui inosservanza comporta la definitiva improcedibilità.
Questa lettura è particolarmente rigorosa: non si limita a verificare se la mediazione sia stata avviata prima dell’udienza, ma collega la decadenza alla scadenza del termine semestrale decorrente dall’ordine giudiziale.
 
La decisione è coerente sul piano sistematico, ma apre alcuni spunti di riflessione:

             1. Il termine di sei mesi è davvero perentorio? 
​         L’art. 6 disciplina la durata massima del procedimento di mediazione, non               espressamente il termine per la sua attivazione.

             2. Il giudice non aveva fissato un termine espresso perentorio.
            Ci si può interrogare se, in assenza di specifica indicazione, la decadenza automatica sia conforme al principio di effettività della tutela.

            3. La mediazione era stata comunque avviata, seppur tardivamente.
            Il Tribunale valorizza la tardività formale senza considerare eventuali profili di sanatoria.

Tuttavia, la scelta appare orientata a rafforzare la funzione della mediazione come condizione reale e non dilatoria di procedibilità.
Interessante anche la statuizione sulla compensazione delle spese:
  • il giudice richiama il contrasto giurisprudenziale;
  • valorizza l’incertezza interpretativa;
  • evita una condanna della parte decaduta.
Si tratta di una soluzione equilibrata.

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Enna:
  • ribadisce che nelle controversie locatizie l’onere di attivare la mediazione grava sul locatore intimante;
  • interpreta in senso rigoroso il termine semestrale previsto dall’art. 6 d.lgs. 28/2010;
  • afferma che la tardiva attivazione comporta improcedibilità della domanda.
È una pronuncia che si colloca nel solco dell’orientamento volto a garantire effettività alla mediazione obbligatoria, evitando che essa diventi un mero adempimento formale o procrastinabile senza conseguenze.
 

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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