Il disegno di legge "Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense" (atto Camera n. 2629) è stato approvato il 26 maggio 2026 e trasmesso al Senato (https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2629). Il testo interviene su attività riservate, compensi, esercizio in forma collettiva, monocommittenza, formazione, specializzazioni, albi, incompatibilità, organi istituzionali, tirocinio, esame di Stato e procedimento disciplinare.
Come si legge nella Relazione, “L'articolo 2, comma 1, dello schema di provvedimento in esame reca, nel dettaglio, i principi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato.
In particolare, la lettera a), con riferimento ai principi generali dell’ordinamento forense, stabilisce che la disciplina dei principi generali deve garantire la libertà e l’indipendenza dell’avvocato, riconoscendo il ruolo fondamentale dello stesso per il rispetto dei principi dello Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia.
L’indipendenza e la libertà dell'avvocato sono condizione della libera interpretazione del diritto oggettivo, il più prezioso fattore di trasformazione in senso evolutivo delle forme giuridiche di tutela dei diritti e degli interessi degli assistiti, mentre l’espresso riferimento allo Stato di diritto mira a collocare la professione forense nel quadro costituzionale come presidio insostituibile delle garanzie democratiche.
Ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate e agli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello Stato, viene previsto un ampliamento del perimetro delle attività esclusive riservate agli avvocati (compresi quelli che esercitano attività legale per conto di enti pubblici) rispetto al vigente articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2012, con l’inclusione anche delle procedure di arbitrato rituale e della negoziazione assistita, risolvendo questioni interpretative sorte durante l'applicazione della legge vigente, con il rafforzamento della riserva tradizionale relativa all'attività di assistenza, rappresentanza e difesa "davanti a tutti gli organi giurisdizionali", unitamente alla riserva nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, in ordine ai quali, in linea con le recenti riforme del processo civile, si riconosce che la complessità tecnica di tali procedimenti richiede competenze specialistiche qualitativamente non inferiori a quelle richieste nel procedimento giurisdizionale. Si prevede, altresì, l’esclusiva competenza dell’avvocato relativamente all'attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale, quando svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, ove connesse all'attività giurisdizionale, conformemente alle indicazioni del diritto dell'Unione europea e, in particolare, al considerando n. 88 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein) che annovera la riserva di consulenza legale agli avvocati tra le eccezioni consentite al principio di libera prestazione di servizi".
Sul tema dell’incompatibilità, gli avvocati potranno assumere cariche di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore senza perdere l’iscrizione all’albo.
Nelle società fra avvocati, i professionisti dovranno detenere almeno i due terzi del capitale, dei diritti di voto e della partecipazione agli utili, per evitare che il controllo economico venga detenuto da soggetti estranei.
Il segreto professionale è inviolabile e indisponibile e derogabile solo in casi tassativi.
Sul tema della monocommittenza vengono introdotte tutele concrete per i collaboratori continuativi senza che costoro vengano qualificati come lavoratori subordinati.
Dossier Camera Deputati A.C. 2629-A ed abb.
https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/gi0091a.pdf?_1778238309652
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