Commento:
Un condòmino agiva avanti al Tribunale nel 2016 per sentir dichiarare la nullità o pronunciare l'annullamento delle deliberazioni assembleari che prevedevano l’approvazione di lavori straordinari alle intercapedini/bocche di lupo di proprietà privata, carenza dell’indicazione di crediti e debiti derivanti da sentenze non definitive, assenza di documentazione a disposizione dei condòmini, errata ripartizione dell’indennizzo per durata irragionevole del processo.
In corso di causa veniva assegnato il termine per esperire il procedimento di mediazione (che veniva avviato). Il Tribunale nel 2019 dava ragione al condòmino e dichiarava nulla la delibera in merito al punto 5 e annullava le altre in merito ai punti 1, 2, 7 e 9.
Il Condominio appellava la sentenza lamentando, in via preliminare, che erroneamente non era stata dichiarata l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione, a causa della mancata partecipazione personale del condòmino impugnante.
La Corte d’appello con sentenza del 2022 riformava parzialmente la sentenza impugnata sul punto della ripartizione dell’indennizzo. Per quanto riguarda il procedimento di mediazione, la Corte rilevava che il condòmino aveva conferito valida procura sostanziale che comprendeva i poteri di “discussione, trattazione e transazione” al suo difensore.
Il Condominio ricorreva per cassazione avverso la sentenza d'appello con 8 motivi di cui il primo avente ad oggetto la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, comma 1- bis, e 8 del d.lgs. n. 28/2010 con riferimento alla necessaria partecipazione personale della parte alla mediazione obbligatoria e ai limiti della sua partecipazione mediante sostituzione, per avere la Corte di merito escluso l'improcedibilità delle domande, benché la procura conferita al difensore, ed autenticata dal medesimo, non fosse una procura speciale sostanziale, non autenticabile dal medesimo difensore, tale da legittimare il potere di sostituzione.
Tale motivo viene ritenuto infondato. La Corte, richiamando Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14676 del 31/05/2025; Sentenza n. 8473 del 27/03/2019; Sez. 3, Sentenza n. 20767 del 22/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 9322 del 09/04/2025, ha dato atto che il giudice di merito ha accertato che il condòmino era idoneamente rappresentato, davanti al mediatore, dal suo difensore, poiché la procura speciale rilasciata al proprio legale non era una procura alle liti, bensì una procura sostanziale allegata all'istanza di mediazione, che conferiva espressamente il potere di discussione, trattazione e transazione. È sufficiente che la procura rivesta la forma scritta, con la sottoscrizione del rappresentato, senza la necessità di alcuna autentica, ai sensi dell'art. 1392 c.c. La procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizio ed astratto, in quanto autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, la cui sottoscrizione non esige alcuna autenticazione.
La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso principale che quello incidentale, confermando la decisione della Corte d'appello e condannando il ricorrente principale alle spese più un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. °
https://www.dirittobancario.it/art/sulla-procura-sostanziale-nel-procedimento-di-mediazione/
In corso di causa veniva assegnato il termine per esperire il procedimento di mediazione (che veniva avviato). Il Tribunale nel 2019 dava ragione al condòmino e dichiarava nulla la delibera in merito al punto 5 e annullava le altre in merito ai punti 1, 2, 7 e 9.
Il Condominio appellava la sentenza lamentando, in via preliminare, che erroneamente non era stata dichiarata l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione, a causa della mancata partecipazione personale del condòmino impugnante.
La Corte d’appello con sentenza del 2022 riformava parzialmente la sentenza impugnata sul punto della ripartizione dell’indennizzo. Per quanto riguarda il procedimento di mediazione, la Corte rilevava che il condòmino aveva conferito valida procura sostanziale che comprendeva i poteri di “discussione, trattazione e transazione” al suo difensore.
Il Condominio ricorreva per cassazione avverso la sentenza d'appello con 8 motivi di cui il primo avente ad oggetto la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, comma 1- bis, e 8 del d.lgs. n. 28/2010 con riferimento alla necessaria partecipazione personale della parte alla mediazione obbligatoria e ai limiti della sua partecipazione mediante sostituzione, per avere la Corte di merito escluso l'improcedibilità delle domande, benché la procura conferita al difensore, ed autenticata dal medesimo, non fosse una procura speciale sostanziale, non autenticabile dal medesimo difensore, tale da legittimare il potere di sostituzione.
Tale motivo viene ritenuto infondato. La Corte, richiamando Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14676 del 31/05/2025; Sentenza n. 8473 del 27/03/2019; Sez. 3, Sentenza n. 20767 del 22/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 9322 del 09/04/2025, ha dato atto che il giudice di merito ha accertato che il condòmino era idoneamente rappresentato, davanti al mediatore, dal suo difensore, poiché la procura speciale rilasciata al proprio legale non era una procura alle liti, bensì una procura sostanziale allegata all'istanza di mediazione, che conferiva espressamente il potere di discussione, trattazione e transazione. È sufficiente che la procura rivesta la forma scritta, con la sottoscrizione del rappresentato, senza la necessità di alcuna autentica, ai sensi dell'art. 1392 c.c. La procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizio ed astratto, in quanto autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, la cui sottoscrizione non esige alcuna autenticazione.
La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso principale che quello incidentale, confermando la decisione della Corte d'appello e condannando il ricorrente principale alle spese più un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. °
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