Il difensore può sostituire la parte nella mediazione? Due ordinanze della Cassazione a confronto

Prof. Avv. Brunella Brunelli

Nota a Cass., Sez. II, ord. 24 aprile 2026, n. 10978, in raffronto con Cass., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 20 dal 30/06/2026

Commento:


1. Il fatto

La controversia trae origine dall'impugnazione di alcune deliberazioni assembleari proposta da un condomino dinanzi al Tribunale di Genova.
Nel corso del giudizio, il tribunale disponeva l'esperimento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità.
Il condomino impugnante non partecipava personalmente al procedimento, ma conferiva al proprio difensore una procura sostanziale, allegata all'istanza di mediazione, con poteri di discussione, trattazione e transazione. Il difensore partecipava quindi all'incontro davanti al mediatore in rappresentanza del cliente.
Il Condominio eccepiva l'improcedibilità della domanda, sostenendo che la procura non fosse idonea a sostituire la presenza personale della parte e che, comunque, avrebbe dovuto essere autenticata da un pubblico ufficiale.
Sia la Corte d'appello sia la Cassazione respingono tale eccezione.
 
2. La decisione


Cass. n. 10978/2026  ribadisce il principio, ormai consolidato, secondo cui la partecipazione personale costituisce la regola della mediazione obbligatoria, ma la parte può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il proprio difensore.
L'elemento innovativo dell'ordinanza riguarda però il regime della procura.
La Corte afferma che la procura sostanziale:

  1. è un negozio unilaterale disciplinato dall'art. 1392 c.c.;
  2. richiede esclusivamente la forma scritta;
  3. non necessita di autentica;
  4. è sufficiente quando attribuisca al rappresentante poteri di discussione, trattazione e transazione.
La presenza del difensore munito di tale procura è quindi ritenuta pienamente idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.

3. Il precedente immediato: Cass. n. 9608/2026

La pronuncia si colloca temporalmente a pochissimi giorni di distanza dall'ordinanza della Terza Sezione n. 9608 del 15 aprile 2026.
Anche quella decisione affrontava la mediazione obbligatoria, ma da una prospettiva differente.
La Terza Sezione era chiamata a stabilire se la mancata partecipazione di una delle parti al primo incontro determinasse l'improcedibilità della domanda.
La risposta è negativa.
Al riguardo, la Corte   afferma che la condizione di procedibilità è soddisfatta quando il procedimento sia stato effettivamente esperito e almeno una parte partecipi validamente al primo incontro; l'assenza dell'altra parte comporta esclusivamente le conseguenze sanzionatorie previste dagli artt. 8 e 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.
Sotto questo profilo le due ordinanze sembrano muoversi lungo una medesima linea interpretativa.

4. Il vero punto di frizione


Una lettura più attenta delle motivazioni mostra tuttavia un contrasto assai più profondo, concernente il ruolo del difensore nella mediazione.
La Terza Sezione, dopo avere ribadito la possibilità della rappresentanza sostanziale, introduce un'affermazione destinata a incidere significativamente sulla fisionomia dell'istituto.
Secondo la Corte: «la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente».
La motivazione insiste sulla distinzione strutturale tra la parte, che partecipa alla mediazione, e il difensore, che la assiste.
La rappresentanza sostanziale appare così configurata come un'eccezione da interpretare restrittivamente.

5. La diversa impostazione della Seconda Sezione

La sentenza n. 10978/2026 adotta invece una prospettiva sostanzialmente opposta.
La Corte considera sufficiente che il difensore sia investito di una procura attributiva di poteri sostanziali.
Una volta accertata l'esistenza di tali poteri, non attribuisce alcun rilievo all'assenza personale della parte.
Il difensore:
  1. partecipa all'incontro;
  2. discute;
  3. tratta;
  4. può transigere;
  5. realizza integralmente la partecipazione richiesta dall'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.
L'intera motivazione è costruita sul diritto comune della rappresentanza e sull'art. 1392 c.c., mentre scompare qualsiasi enfasi sulla centralità della presenza personale.

6. Un contrasto solo apparente?

Formalmente, la Seconda Sezione richiama gli stessi precedenti citati dalla Terza (Cass.
n. 8473/2019 e Cass. n. 14676/2025).
Sostanzialmente, però, ne propone una lettura assai diversa.
Se è vero che il difensore può: sostituire integralmente la parte; discutere; trattare;
transigere;
diventa allora difficile comprendere il significato dell'affermazione contenuta nella sentenza n. 9608 secondo cui egli non potrebbe «cumulare» il ruolo di parte e quello di assistente.
In realtà proprio questo avviene nel caso deciso dalla Seconda Sezione.
Il difensore continua infatti ad assistere tecnicamente il cliente e, nello stesso tempo, ne esercita i poteri sostanziali davanti al mediatore.

7. Due concezioni della mediazione

Le due ordinanze sembrano riflettere due differenti concezioni dell'istituto.
La Terza Sezione valorizza la funzione dialogica della mediazione.
La presenza personale della parte è considerata elemento fisiologico del procedimento, poiché solo l'incontro diretto tra i litiganti sarebbe coerente con la finalità conciliativa dell'istituto. Da qui l'affermazione secondo cui il difensore non può identificarsi con la parte.
La Seconda Sezione, invece, adotta una prospettiva eminentemente negoziale.
Ciò che conta è che il soggetto presente disponga effettivamente dei diritti controversi.
Se tale disponibilità deriva da una valida procura sostanziale, la funzione della mediazione risulta comunque soddisfatta.
La presenza personale della parte perde così il carattere di requisito sostanziale e diventa una modalità ordinaria, ma non privilegiata, di partecipazione.

8. Considerazioni conclusive

L'ordinanza n. 10978/2026 risolve opportunamente un problema pratico, chiarendo che la procura sostanziale non richiede forme solenni né autentiche notarili.
Tuttavia, letta insieme alla precedente ordinanza n. 9608/2026, essa mette in luce una significativa disomogeneità interpretativa.
La Terza Sezione sembra voler preservare la centralità della partecipazione personale, affermando che il difensore non può cumulare il ruolo di parte e quello di assistente.
La Seconda Sezione, invece, riconduce integralmente la questione nell'ambito del diritto comune della rappresentanza, ammettendo che il difensore, purché investito di adeguati poteri sostanziali, possa svolgere tutte le attività proprie della parte.
Il contrasto non riguarda, dunque, la possibilità della rappresentanza sostanziale, pacificamente ammessa da entrambe le decisioni, bensì il significato sistematico della presenza del difensore.
Nella prospettiva della Terza Sezione la rappresentanza resta una deroga alla regola della partecipazione personale; nella prospettiva della Seconda Sezione essa costituisce, invece, una piena e ordinaria modalità di partecipazione alla mediazione.
È proprio questa diversa concezione del rapporto tra "parte", "difensore" e "rappresentanza sostanziale" a rappresentare il vero punto di frizione tra le due ordinanze e il profilo sul quale appare auspicabile un futuro intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.


 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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