Testo integrale:
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Napoli – Seconda Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle
persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente rel
2) Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
3) Dott.ssa Paola Martorana Consigliere
lette le note depositate ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell’udienza del 22/4/2026
nel procedimento n. 4388/2023 R.G. pronuncia ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. la
seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Seconda Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle
persone dei sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Elvira Bellantoni - Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere
3) dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4338 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2023,
avente ad oggetto: e riservata in decisione all’udienza del, vertente
TRA
( c.f. , rappresentata e difesa
CodiceFiscale_1
Parte_1 dall’avv. Francesco Procaccini e dall’avv. Aniello Melorio ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del secondo sito in Napoli alla Via Duomo n.326, come da mandato in atti;Appellante
Controparte_1 Controparte_2
E
in persona dell’amm.re p.t., Avv.
rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Esposito, presso il cui studio in Napoli alla Via G.
Gonzaga n. 4, come da procura in atti;
Appellato
CP_1
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. depositate in
sostituzione dell’udienza del 22/4/2026, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra proponeva appello avverso la sentenza n. 8171/2023 emessa dal
Parte_1
Tribunale di Napoli, con la quale era stata dichiarata improcedibile la domanda di impugnazione
della delibera assembleare del 28/1/2021, limitatamente a quanto deliberato dall’assemblea in
relazione ai punti nn. 4 e 5 dell’ordine del giorno, da lei promossa nei confronti del
del fabbricato sito in Napoli alla via Solario n.14.
Concludeva come segue: “1) in accoglimento dell’appello proposto -in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli, Quarta Sezione Civile, dott. ssa Valentina Valletta, in data 1.9.2023-4.9.2023,
n.8171/2023, nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli recante R.G. 10113/2021 promosso dalla sig.ra
nei confronti del notificata in data 4.9.2023-
Controparte_3
dichiarare nulle e, comunque, annullare ed, in ogni caso, dichiara re invalide le deliberazioni adottate ai capi 4 e
5 all’odg dell’assemblea del 28.1.2021, emet tendo all’uopo ogni pronuncia connessa e conseguente; 2) condannare
il sito in Napoli alla Via Solario n.14, in persona dell’Amministratore p.t.
Controparte_4 Parte_1 CP_2
[...]
al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
L’attrice lamentava con la domanda avanzata in primo grado la nullità e/o la invalidità della
deliberazione assembleare adottata in relazione al punto n. 4 dell’ordine del giorno, assumendo
che lo stesso non prevedesse la nomina del Consiglio di Condominio, al quale erano, peraltro,
state conferite, ai sensi dell’articolo 1130-bis comma 2 Codice Civile, oltre che dell’articolo 18 del
Regolamento di Condominio contrattuale, competenze eccedenti le previste funzioni consultive
e di controllo (“4) Come richiesto da alcuni condomini, valutazione circa l’adeguamento dell’attività
condominiale alle regole dettate dal regolamento di condominio. Discussione, approvazione e delibere conseguenti”)
e al punto n. 5 dell’ordine del giorno ( “5) Relazione amministratore circa lo stato del contenzioso in esserecui è parte il condominio: in particolare in merito alla mediazione instaurata dal sig. presso un
Parte_2
organismo di mediazione che ha cessato la partita iva in data antecedente al deposito dell’istanza. Discussione,
approvazione e delibere conseguenti”), nella parte in cui non avrebbe previsto la discussione e la
deliberazione in ordine alla inevasa richiesta di documentazione congiunta avanzata dagli avv.ti
Melorio, e
CP_5 CP_6 CP_7
Parte appellata si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di
spese da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario e condanna della controparte ai sensi
dell’art. 96 c.p.c.. Il convenuto in primo grado aveva chiesto di dichiarare la
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litispendenza per la parte della domanda attinente al diritto alla consegna dei documenti, attesa
l’identità di oggetto rispetto giudizio già pendente e definito dinanzi al Tribunale di Napoli, IV
Sez. Civ., G.U. Dott.ssa Robustella, RG 9168/21, di dichiarare la domanda improcedibile per
difetto del tentativo di mediazione obbligatoria e per difetto della condizione di procedibilità di
cui all’art. 23 del Regolamento di Condominio, nonchè inammissibile per difetto d’interesse ad
agire e nel merito di rigettare la stessa, con condanna dell’opponente al pagamento in favore
dell’opposto per lite temeraria e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di lite
con distrazione.
La Corte di Appello fissava per la discussione della causa l’udienza del 22/4/2026.
I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente
correlati l’uno all’altro e tuti attinenti al regolare espletamento del procedimento di mediazione
obbligatoria; parte appellante censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto necessaria
in sede di mediazione la procura notarile e l’autenticazione del verbale di mediazione ai sensi
dell’art. 11, comma terzo, del d. lgs. n.28/2010 e, ancora, per il mancato accoglimento della
richiesta di rimessione in termini per procedere alla mediazione e per non aver il giudice concesso
un termine ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis vigente ratione temporis.
Il primo giudice motivava come segue: “..L’istanza di mediazione è stata infatti inoltrata al
con PEC del 01.03.21. Il primo incontro si è svolto il 25.03.21 e, come eccepito anche nel verbale di mediazione,
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la Dott.ssa nella dichiarata qualità di procuratrice della Signora interveniva senza
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procura notarile o comunque legittimamente autenticata. Peraltro, anche il verbale risulta sprovvisto dell’autentica
delle firme da parte del mediatore come invece richiesto dall’art. 11 comma 3 Dlgs 28/2010. …Ed invero, come
esplicitato nella Sentenza n. 1108/2021 della dott.ssa versata in atti, che riporta quanto espresso dalla
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Corte di Cassazione del 2019, per la quale gli artt. 5 ed 8 del d.lgs. 28/2010, i quali prevedono che la parte sia
tenuta a comparire personalmente dinnanzi al mediatore nel corso del primo incontro di mediazione assistita daun difensore, han no carattere obbligatorio giacché “solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta
che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed
essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (Cass. civ., sent. n. 8473 del 27.03.2019). La parte che intenda
agire in giudizio ha pertanto l’obbligo di comparire personalmente dinnanzi al mediatore anche se potrà delegare
ad altri tale attività, “mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il
con ferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto” (Cass. n. 8473/2019). La procura
speciale sostanziale differisce dalla procura alle liti conferita al difensore, la quale comporta attribuzione di poteri
di carattere esclusivamente processuale al difensore. La partecipazione alla mediazione, invero, può comportare
disposizione di diritti ulteriori rispetto a quello controverso, sicché la procura rilasciata per la partecipazione alla
procedura, la quale potrà essere conferita anche al difensore costituito in giudizio, esula dai poteri anche conciliativi
attribuiti con la procura alle liti, relativa al solo oggetto della do manda giudiziale e quindi con esclusivo riferimento
agli stessi il difensore ha poteri certificativi dell’autenticità e provenienza della sottoscrizione. Pertanto, la procura
alle liti non attribuisce al difensore la rappresentanza sostanziale della parte (Cass. sent. n. 8473 del
27.03.2019). Né trova applicazione analogica il disposto dell’art. 185 c.p.c. che, in caso di conciliazione
giudiziale, attribuisce al difensore la possibilità di autenticare la procura speciale conferita dalla parte con la finalità
di conciliare o transigere la controversia, in deroga alla disciplina generale in tema di autenticazione di scritture
private di cui all’art. 2703 c.c., il quale attribuisce solo al notaio o ad un pubblico ufficiale a ciò autorizzato il
potere di autentica delle sottoscrizioni. Invero anche l’art. 420, II comma, c.p.c. in tema di rito del lavoro, specifica
che il potere di conciliare o transigere una controversia attribuito ad un procuratore speciale debba aversi con atto
pubblico o scrittura privata autenticata (Cass. civ., sent. n. 12997 del 20.12.1995), a riprova del carattere
generale di tale modalità di certificazione della provenienza della procura a transigere, rispetto a cui l’art. 185
c.p.c. costituisce deroga di carattere eccezionale. La procura dovrà avere, in forza del disposto dell’art. 1392 c.c.,
la stessa forma prescritta per il contratto da stipulare e, quindi, essendo relativa ad un negozio transattivo, dovrà
rivestire forma scritta ai fini probatori ex art. 1967 c.c., salvo il disposto dell’art. 1350 n. 12) c.c. Occorre, inoltre,
che sia provata con certezza la provenienza della procura da parte del soggetto il quale abbia potere di disposizione
del diritto - come richiesto dall’art. 1966 c.c. – e ciò è possibile solo con una procura notarile o autenticata ai sensi
dell’art. 2703 c.c.. ….. Questo Giudice è consapevole che la giurisprudenza di merito non sia pienamente concorde
nell’affermare la necessità della procura notarile (sentenza del Tribunale di Milano n. 5665/2019, ordinanza
del Tribunale di Salerno del 14 maggio 2020 e del Tribunale di Torino n. 120/2021), tuttavia per poter conferire
le più ampie facoltà di definire e transigere, disponendo dei diritti sostanziali della parte rappresentata è
assolutamente indispensabile avere certezza della provenienza dalla stessa. Del resto alla stessa logica risponde
l’autentica richiesta dal mediatore dall’art. 11 Dlgs 28/2010. Dunque in assenza di autentica ovvero copia deldocumento di riconoscimento dell’attrice, così come nel caso di specie ed a maggior ragione laddove il procuratore
della stessa motiva la sua assenza con l’inutilità della partecipazione stante la posizione assunta dall’assemblea e
lo stato di salute dell’istante di cui produce certificazione ai sensi della L 104/92 art. 3 comma 3, deve ritenersi
mancante una idonea delega. La domanda proposta ex art. 1137 c.c. dovrà perciò dichiararsi improcedibile e la
condomina dichiarata decaduta dall'attivazione del procedimento di mediazione, da esperirsi entro i trenta giorni
di cui all'art. 1137 c.c. essendo stata notificata l’opposizione oltre il termine dei 30 giorni dall’inoltro dell’istanza
di mediazione, con conseguente decadenza maturata a carico dell’istante. Invero stante la inidoneità della procura
sostanziale l’incontro in mediazione deve ritenersi appunto tamquam non esset. Per la S.C. la condizione di
procedibilità è assolta con l'attivazione e la presenza delle parti personalmente alla fase dell'incontro preliminare
e, nella sentenza n. 8473, consacra proprio l'incontro personale delle parti come pilastro portante della struttura
della mediazione, essendo "il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale l'inizio della mediazione vera
e propria che, come tale, deve fattivamente concretizzarsi, perché altrimenti perderebbe di effettività la stessa fun
zione deflattiva dell'istituto….".
La difesa di parte appellante, sul presupposto che la sentenza avesse ritenuta necessaria per
l’espletamento della procedura di mediazione una procura notarile, assumeva che non fosse
escluso dalla legge il potere di conferire la procura al difensore e che la Corte di Cassazione, nella
pronuncia n. 8473/2019, citata dal primo giudice, nell’escludere l’esistenza in capo all’avvocato
del potere di autentica, non avesse anche affermato che la procura sostanziale per partecipare alla
mediazione dovesse rivestire necessariamente forma notarile. Aggiungeva che la procura doveva
unicamente essere redatta in forma scritta a norma dell’art. 1392 c.c. senza la necessità di autentica
del notaio o del pubblico ufficiale e che all’incontro del 25/3/2021 aveva partecipato la dott.ssa
in virtù di procura speciale sostanziale, conferita per il procedimento di mediazione
n.34/2021, avente ad oggetto l’impugnativa della delibera adottata dall’assemblea del 28.1.2021,
evidenziando che tale soluzione era quella accolta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito
maggioritaria e dallo stesso legislatore con la riforma dell’art. 8 comma 4 del D. Lgs 28/2010.
Quanto alla mancanza di autentica delle firme da parte del mediatore rappresentava che la
violazione dell’art.11 comma 3 Dlgs. 28/2010 avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto o
rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza e che in ogni caso la mancanza di autentica
avrebbe assunto rilievo unicamente in caso di conclusione della procedura di mediazione con una
conciliazione. Lamentava, infine, che laddove il primo giudice avesse ritenuto non ritualmente
espletata la procedura di mediazione avrebbe dovuto accogliere l’istanza di rimessione in termini
avanzata ai sensi dell’art. 153 c.p.c. per l’espletamento della procedura di mediazione o
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quantomeno assegnare alle parti ex art.5 comma 1 bis vigente ratione temporis il termine di quindici
giorni per la presentazione di una nuova domanda.
Parte appellata ribatteva che la necessità di autentica della procura sostanziale da spendere nel
procedimento di mediazione era il presupposto delle riflessioni della Suprema Corte, che si era
preoccupata proprio di chiarire che, tuttavia, il relativo potere di autentica non spettava al
difensore, che il verbale di mediazione che il delegato sottoscrive è indubitabilmente atto
pubblico, dove il mediatore, che certifica l’autografia degli astanti, è pubblico ufficiale a tanto
abilitato e che sia che si raggiunga l’accordo, sia che il tentativo fallisca il mediatore deve chiudere
il verbale certificando l’autografia dei partecipanti, di aver tempestivamente sollevato l’eccezione
avente ad oggetto la carenza di autenticazione delle firme ad opera del mediatore, che la dott.ssa
era sprovvista sia della procura autenticata da un pubblico ufficiale, sia del
documento di riconoscimento della presunta delegante.
Evidenziava che la controparte aveva tardivamente richiesto di essere rimesso in termini oltre la
prima udienza in violazione dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010, limitandosi in prima battuta a contestare
le eccezioni sollevate circa la procedibilità della domanda, e che, in ogni caso, fondata era
l’eccezione di inammissibilità per tardività, per essere stata l’eccezione di interruzione del termine
perentorio di giorni trenta formulata nell’ambito della procedura di mediazione, che non era stata
regolarmente espletata.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nel procedimento di mediazione
obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità
per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come
introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013),
è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse
farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi
coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 27/03/2019).
La procura deve attribuire al rappresentante tutti i poteri sostanziali necessari per partecipare
utilmente al procedimento di mediazione; non può, dunque, ritenersi “sufficiente una procura (generale
o, anche, speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale (e, quindi, nella quale l’autografia della
sottoscrizione possa essere certificata dal difensore stesso ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c.), anche se
comprendente il potere di transigere e conciliare la lite, e che la procura per partecipare al procedimento di
mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata (necessariamente mediante atto notarile,
per quanto appena osservato), deve, comunque, specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare lalite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da
consentire al rap presentante di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da
eliminare la necessità del giudizio” ( cfr. in motivazione Cass. civ. n. 14676/2025).
Osserva la Corte come, a prescindere da ogni valutazione circa la forma della procura rilasciata
dalla sig.ra e alla sottoscrizione del verbale da parte del mediatore, parte
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appellante lamentava la mancata concessione da parte del giudice di un termine per l’espletamento
della mediazione ai sensi dell’art. 5 del d. l.vo n. 28/2010 a fronte dell’eccezione sollevata sul
punto dal condominio convenuto in primo grado.
Il citato art. 5 prescrive a chiunque intende esercitare una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione,
società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata
esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 28/2010.
Le conseguenze della mancata concessione di un termine per la presentazione della domanda di
mediazione, in presenza del rilievo di improcedibilità della domanda da parte del convenuto, non
sono state disciplinate dal legislatore. Taluni ritengono che gli atti compiuti in mancanza della
condizione di procedibilità tempestivamente rilevata siano nulli e che in caso di impugnazione la
causa dovrebbe essere rimessa al primo giudice, mentre altri sostengono che il giudice di appello
potrebbe assegnare alle parti un termine per esperire il procedimento di mediazione, avendo
previsto lo stesso art. 5 del d. l.vo n. 28/2010 la possibilità della mediazione anche in appello.
Osserva la Corte che le ipotesi di rimessione al primo giudice disciplinate dall’art. 354 c.p.c. sono
tassative (cfr. Cass. Civ. nn 13331/2009, 3546/2016, 24341/2015, 18578/2015, 24684/2013) e il
legislatore, laddove avesse inteso sanzionare l’inerzia del primo giudice con la rimessione degli
atti, l’avrebbe espressamente previsto con la modifica del predetto art. 354 c.p.c., atteso che
neanche la nullità della sentenza per cause diverse da quelle di cui all’art. 161, secondo comma,
c.p.c. comporta la regressione del giudizio.Ne consegue che, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della
domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente
ritenga che la mediazione non doveva essere esperita o è già stata correttamente eseguita, il giudice
d'appello, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, deve dichiarare la nullità degli atti
compiuti e della sentenza ed è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione
della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata
soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della
domanda giudiziale ( cfr. Cass. civ. n. 28695/2023).
Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza e concesso, come da separata ordinanza, alle parti
il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda ai sensi dell’art. 5 del d. l.vo n.
28/2010 nella versione applicabile ratione temporis; all’esito, se soddisfatta la condizione di
procedibilità, si procederà all’esame delle ulteriori questioni agitate dalle parti.
La disciplina delle spese di lite viene rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, non definitivamente pronunciando in ordine all’appello proposto
avverso la sentenza n. 8171/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, proposto da
nei confronti del sito in Napoli alla , in
Controparte_9 Controparte_1
Parte_1
[...] persona dell’amministratore p.t., così provvede:
1) 2) 3) dichiara la nullità della sentenza n.8171/2023 emessa dal Tribunale di Napoli;
dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
rimette la regolamentazione delle spese processuali alla sentenza definitiva.
Così deciso in Napoli, 29/4/2026
La Presidente rel.