Il termine di durata della mediazione è dilatorio e ha come destinatario il processo (o il giudice): il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l’improcedibilità

Avv. Francesca  Caramia

Tribunale di Foggia, Sez. II, 29.01.2026, sentenza n. 175

A cura del Mediatore Avv. Francesca Caramia da Bologna.
Letto 15 dal 29/05/2026

Commento:

In una controversia avente ad oggetto contratti bancari, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione per non avere l'opposta concluso il procedimento di mediazione nel termine di tre mesi di cui all'art. 5-bis (rectius, art. 6 all'epoca vigente).
L'eccezione viene rigettata dal tribunale, dopo una esposizione dei diversi orientamenti giurisprudenziali.
La normativa ratione temporis applicabile prevedeva:
  • art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 durata massima della mediazione tre mesi (dopo la riforma, sei mesi), prorogabile solo su accordo delle parti
  • art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 (non modificato dalla riforma) l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
 
Il tribunale rileva che una parte della giurisprudenza di merito dichiara l'improcedibilità della domanda ritenendo che il termine di durata massima della mediazione sia perentorio, mentre altra ritiene che la domanda sia procedibile sul presupposto che il termine sia ordinatorio.
Facendo riferimento anche all’art. 153 cpc, il giudice ritiene che il termine della mediazione sia dilatorio e che ha come destinatario il processo (o il giudice): dopo la scadenza - in mancanza di proroga del termine su accordo delle parti - il processo può proseguire, potendosi legittimamente rigettare ulteriori richieste di rinvio avanzate dalle parti per la prosecuzione della mediazione iniziata ma non conclusasi nel termine massimo. Dunque, scaduto il termine, l'effetto è quello di poter dar nuovamente corso all'espletamento del processo.  Il termine massimo per la mediazione non vale, quindi, quindi da termine ultimo entro il quale le parti debbano esperire e concludere la mediazione ma da termine prima del quale il giudice non può procedere.
Manca un'espressa previsione che ricolleghi l'improcedibilità al mancato rispetto del termine di cui all'art. 6 e l'art. 5, comma 2 ricollega l'improcedibilità esclusivamente al mancato soddisfacimento della mediazione alla udienza di verifica e non già al superamento del termine massimo fissato dall'art. 6  e nemmeno dal superamento del termine dei quindici giorni fissato per l'introduzione della domanda di mediazione.
Lo svolgimento e la conclusione della mediazione in tempi così brevi (3 mesi e ora 6) “mortificherebbe” il diritto di agire in giudizio e l’accesso alla giustizia ((art. 24 Cost. e art. 6 CEDU). Tale lettura appare conforme, secondo il tribunale, ai principi della celerità, efficienza e ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost., art. 6 CEDU e 47 CDFUE).
L'eccezione viene pertanto rigettata e nel merito anche l’opposizione segue la stessa sorte, con condanna alla rifusione delle spese legali, d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte.°
 
 
https://www.altalex.com/documents/2026/03/12/mediazione-condizione-procedibilita-decisione-tribunale-foggia
 

Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA CONTENZIOSO

  • SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 29.1.2026, la seguente
SENTENZA
nel procedimento di I grado iscritto al n. 2758/2022 del Registro Generale Affari Contenziosi, e promosso
DA
(...), c.f. (...), (...)
(...), c.f. (...), elettivamente domiciliati in Torremaggiore al Corso (...), presso lo studio dell'avv. (...), che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
  • PARTE OPPONENTE - CONTRO
(...) c.f. (...), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla via (...), presso lo studio dell'avv. (...), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
  • PARTE OPPOSTALE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dai verbali delle udienze tenute durante il processo (Cass. Civ. n. 27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
Va rilevato che l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione per non avere l'opposta concluso il procedimento di mediazione nel termine di tre mesi di cui all'art. 5-bis (rectius, art. 6 all'epoca vigente). L'eccezione fondata.
Il Tribunale, pur conoscendo dell'esistenza di orientamenti contrapposti in seno alla giurisprudenza di merito, ritiene quanto segue. L'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis, stabiliva in tre mesi la durata massima della mediazione, prorogabile solo su accordo delle parti. L'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 - ratione temporis vigente - prevedeva che l'esperimento del procedimento di mediazione fosse condizione di procedibilità della domanda e che alla prima udienza il giudice dovesse rinviare ad altra udienza qualora verificasse che la mediazione non era iniziata o non si era conclusa. All'udienza di rinvio, se verificava che la condizione non era stata soddisfatta, allora doveva dichiarare l'improcedibilità.
Tale disposizione è rimasta immutata anche nell'attuale testo legislativo. Dinnanzi a tale tessuto normativo, una parte della giurisprudenza di merito dichiara l'improcedibilità della domanda ritenendo che il termine di durata massima della mediazione sia perentorio, mentre altre sentenze dei giudici di merito ritengono che la domanda sia procedibile sul presupposto che il termine sia ordinatorio.
Gli orientamenti si incentrano, quindi, sulla natura perentoria o ordinatoria del termine, facendovi discendere conseguenze diverse a seconda del carattere che si riconosce al termine.
Tuttavia, va considerato che, ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., la differenza tra termine ordinatorio e perentorio non sta nella possibilità di eludere o meno il termine, ma solo nel fatto che i termini ordinatori possono essere prorogati o abbreviati su accordo delle parti, mentre i termini perentori no. Ne deriva, quindi, che anche il termine ordinatorio, se non modificato prima della sua scadenza, deve essere rispettato. Occorre, piuttosto, domandarsi se il termine massimo della mediazione di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 sia un termine acceleratorio o dilatorio e quale sia il soggetto destinatario del termine.
Il Tribunale ritiene che si tratti di un termine dilatorio che abbia come destinatario il processo (o il giudice), nel senso che prima della scadenza di tale termine il giudice non può dare corso alle operazioni peritali (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 22038 del 24/07/2023), mentre dopo la scadenza - in mancanza di proroga del termine su accordo delle parti - il processo può proseguire, potendosi legittimamente rigettare ulteriori richieste di rinvio avanzate dalle parti per la prosecuzione della mediazione iniziata ma non conclusasi nel termine massimo.
Ciò è funzionale al principio della celerità e dell'efficienza del processo perché, scaduto il termine, l'effetto è quello di poter dar nuovamente corso all'espletamento del processo, in ossequio all'esigenza della ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost., art. 6 CEDU e 47 CDFUE). Il termine massimo per la mediazione non vale, quindi, quindi da termine ultimo entro il quale le parti debbano esperire e concludere la mediazione ma da termine prima del quale il giudice non può procedere nell'espletamento del processo.
Viceversa, per le parti, il termine ultimo per l'espletamento della mediazione deve identificarsi nell'udienza di rinvio fissata dal giudice per la verifica dell'espletamento della mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 2, secondo capoverso, D.Lgs. 28/2010.
La norma, infatti, stabilisce che, all'udienza di rinvio, il giudice accerta se "la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità".
In altri termini, è entro l'udienza di rinvio, e non oltre, che le parti devono soddisfare la condizione di procedibilità, in mancanza della quale il giudice deve dichiarare l'improcedibilità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo (Cass. civ. 40035 del 14/12/2021). Sicché, affinché la condizione possa dirsi soddisfatta è sufficiente che, entro l'udienza fissata dal giudice per la verifica dell'espletamento della mediazione, le parti abbiano non solo proposto la domanda ma anche svolto il primo incontro dinnanzi al mediatore tentando la conciliazione. Tale interpretazione, oltre che essere conforme al dettato normativo è anche funzionale rispetto al contemperamento dei diversi interessi in gioco. Sul piano letterale, infatti, manca un'espressa previsione che ricolleghi l'improcedibilità al mancato rispetto del termine di cui all'art. 6; e anzi, dalla lettura della lettura complessiva della normativa, si comprende piuttosto che l'art. 5, comma 2, ricollega l'improcedibilità esclusivamente al mancato soddisfacimento della mediazione alla udienza di verifica e non già al superamento del termine massimo fissato dall'art. 6.
Dal punto di vista funzionale e logico, ritenere che le parti debbano introdurre, svolgere e concludere la mediazione nel termine di tre mesi (ora sei), anche a fronte di udienze rinviate oltre l'anno, a causa dell'annosa lungaggine dei processi, significherebbe mortificare oltremodo il diritto di agire in giudizio delle parti (art. 24 Cost. e 24 CDFUE) e significherebbe anche tradire la ratio della normativa, che è quella di incentivare la conciliazione tra le parti, senza costringerle a tempi contingentati che non siano proporzionali rispetto alle tempistiche del relativo processo. Si ritiene, in definitiva, che l'interpretazione della norma che rispetti maggiormente il principio di proporzionalità, nell'ottica del contemperamento tra l'interesse alla conciliazione e quello della celerità dei giudizi, debba rinvenirsi in un'esegesi che da un lato, ponga un termine dilatorio a favore della conciliazione e dall'altro, un termine acceleratorio per la ripresa del processo.
In definitiva, affinché sia soddisfatta la condizione di procedibilità, è sufficiente che - entro l'udienza di rinvio per la verifica dell'espletamento della mediazione - le parti abbiano almeno svolto il primo incontro dinnanzi al mediatore, ancorché elasso il termine massimo previsto dall'art. 6 cit. per la durata della mediazione.
Ne consegue che per voluntas legis la procedibilità o meno della domanda viene a dipendere dal solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione entro l'udienza fissata dal giudice e non dal superamento della durata massima della mediazione e men che meno dal superamento del termine dei quindici giorni fissato per l'introduzione della domanda di mediazione (in questo senso, Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3680/2023 del 06.04.2023; Corte di Appello Torino n. 1188/2025 e, seppur con riferimento al termine di introduzione della mediazione, Corte App. Milano 24/05/2017 per cui "La previsione del tentativo obbligatorio di mediazione nella fase preliminare di alcuni contenziosi civili, come imprescindibile condizione di procedibilità, rimane pur sempre una disciplina orientata a incentivare soluzioni delle controversie pacifiche e alternative alla giurisdizione, senza eccessiva compromissione del diritto di agire, il quale non potrebbe essere impedito frapponendo ulteriori ostacoli temporali o decadenze processuali incompatibili con il principio del giusto processo e con il diritto di libero accesso alla giustizia, di matrice costituzionale e convenzionale; v. art. 24 Cost. e art. 6 Convenzione dei diritti dell'Uomo"). In sostanza, l'interpretazione convenzionalmente orientata del D.Lgs. n. 28 del 2010 lascia intendere che la norma ricollega chiaramente la sanzione dell'improcedibilità della domanda giudiziale alla sola omessa attivazione del tentativo di mediazione entro la prima udienza, senza che la medesima conseguenza possa dirsi automaticamente estesa ad altre ipotesi tra cui, come nel caso in esame, il mancato rispetto del termine di tre mesi di durata della procedura.
Nel caso di specie, dagli atti acquisiti al giudizio si evince che la condizione di procedibilità è stata osservata, essendosi documentalmente provato che l'opposta si è presentata (da sola, stante la mancata comparizione di parte opponente), per ben due volte, dinnanzi al mediatore prima dell'udienza di rinvio e che la mediazione si è poi conclusa senza accordo, ancorché elasso il termine massimo di legge. L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata. Nel merito va rilevato quanto segue.
Il decreto ingiuntivo n. 380/2022 è stato emesso per la somma di Euro 100.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di residuo insoluto dovuto in virtù di contratto di mutuo erogato da (...) s.p.a., in favore di (...) e garantito con fideiussioni, fino a concorrenza dell'importo di Euro 100.000,00, rilasciate dagli opponenti. L'opposta ha provato il suo credito depositando in atti il contratto di mutuo e la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della cessione in suo favore del credito oggetto di causa, avvenuta in virtù di cartolarizzazione dei crediti conclusasi il 25 ottobre 2019.
Gli opponenti hanno eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione deducendo che "la risoluzione del contratto di finanziamento avvenne ipso jure in data 19/10/2011, a seguito della ammissione della Soc. debitrice ((...) srl) alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Foggia" senza che sia dato evincere "alcun atto interruttivo posto in essere dalla società creditrice o dalla precedente cedente nei confronti degli stessi, se non il ricorso per decreto ingiuntivo depositato, come detto, in data 18/03/2022, e quindi ben oltre i termini dello spirare della prescrizione decennale che si applica alla fattispecie in oggetto in quanto prescrizione di natura contrattuale ex art. 2946 cod. civ. ". L'eccezione è infondata poiché risulta depositato atto interruttivo della prescrizione, inviato a mezzo di lettera racc. A/R del 16/07/2020, con cui
l'odierna opposta, per il tramite della sua mandataria "(...) s.p.a." ha comunicato, tanto alla debitrice principale quanto ai fideiussori, odierni opponenti, l'intervenuta cessione del credito, intimando loro il pagamento di quanto dovuto.
In secondo luogo, gli opposti hanno contestato il saldaconto depositato in atti (all. 10), "in quanto documento, come noto, atto a dimostrare il credito solo nella fase monitoria, ma non in quella di opposizione". La difesa è priva di pregio perché la causa verte in tema di contratto di finanziamento e non già di contratto di conto corrente. Mentre per il contratto di conto corrente è necessario depositare anche gli estratti conto per dimostrare il proprio credito, dal momento che lo stesso si fonda esclusivamente sulle iscrizioni contabili del dare e dell'avere, per i contratti di finanziamento è sufficiente depositare il titolo per provare il proprio credito, dal momento che l'ammontare del credito è scritto nel contratto, come di regola avviene per la generalità dei contratti (Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
Ancora, gli opponenti hanno dedotto la mancata sottoscrizione ai sensi dell'art. 1321 (rectius, art. 1341 cod. civ.) delle clausole vessatore di cui al contratto.
L'eccezione è totalmente generica perché nemmeno è indicato quali sarebbero le clausole vessatorie non sottoscritte specificamente, né quale sarebbe la loro rilevanza ostativa rispetto alla domanda monitoria; a ogni modo, l'eccezione risulta infondata siccome non è provata la predisposizione unilaterale del contratto.
Si aggiunga, inoltre, che il contratto di mutuo reca altresì, all'art. 8, la specifica "approvazione espressa delle clausole onerose", con richiamo agli articoli delle singole clausole e con sintesi del contenuto delle stesse, tra le quali, per quanto di interesse, figurano anche quelle afferenti alla fideiussione rilasciata dagli odierni opponenti.
Infine, è assolutamente generica l'eccepita indeterminatezza dei tassi di interesse pattuita, oltre che smentita ex actiis, alla luce del testo negoziale che prevede specificamente i tassi di interesse.
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022),
per cui gli opponenti, siccome soccombenti, vanno condannati, in favore dell'opposta, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori medi, e minimi per la fase istruttoria e decisoria, (art. 4 D.M. cit.), in relazione al valore del decisum non superiore ad Euro 260.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
  1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 380/2022;
  2. condanna gli opponenti al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite pari all'importo di Euro 9.142,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.

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Chi è l'autore
Avv. Francesca  Caramia Mediatore Avv. Francesca Caramia
Ho conseguito la laurea con lode presso La Sapienza di Roma nel 2003; ho dedicato i primi anni della mia formazione al lungo e faticoso percorso notarile ed ora vivo a Bologna, dove esercito la professione di Avvocato dal 2014.
Il mio interesse verso le tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti mi ha avvicinato allo studio della mediazione; istituto in cui credo fermamente perché ritengo che un accordo condiviso dalle Parti rappresenti la migliore soluzione ad ogni problema.