Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 8734/2018 avente ad oggetto opposizione a delibera assemblea condominiale
TRA
(...) e (...) in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori (...) e (...), entrambi elett.te dom.ti in Napoli alla via (...) presso lo studio dell'Avv. (...) dal quale sono rapp.ti e difesi per procura rilasciata su foglio separato e congiunto all'atto introduttivo del giudizio
-ATTORI- E
(...) alla PIAZZA (...), in persona dell'amministratore p.t. suo legale rapp.te, nonché i sigg.ri (...) e (...) Avv. (...) tutti elett.te dom.ti in Napoli alla via (...) presso lo studio dell'Avv. (...) dal quale sono rapp.ti e difesi per procura rilasciata su foglio separato e congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente
(...), nata a Napoli il (...), elett.te dom.te in Napoli alla via (...) presso lo studio dell'Avv. (...) dal quale sono rapp.te e difese per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente
- INTERVENTRICI VOLONTARIE -
Conclusioni: come da verbale del 20.10.2023.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc..
Con atto di citazione ritualmente notificato, (...) e (...), in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori (...) e (...), convenivano in giudizio il (...) in Napoli, al fine di sentire, previa sospensione, dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'inopponibilità e/o annullare la delibera assunta dall'assemblea condominiale nella seduta del 09.01.2018, notificata in data 07.02.2018, con la quale si decideva di "liberare interamente il cortile condominiale dalle auto, dalle moto e da ogni altro veicolo, escluse le biciclette, e quindi interdire ad ogni veicolo di chicchessia, di parcheggiare nel medesimo; il tutto salvo le operazioni di carico e scarico di merci e passeggeri occasionali ed eccezionali, limitatamente ai tempi strettamente necessari alle relative attività, o anche di transito diretto all'accesso a unità immobiliari private".
A sostegno della impugnativa, gli attori deducevano che la delibera impugnata era affetta da vizi che ne comportavano la nullità e/o la annullabilità in quanto non preceduta dalla previa convocazione di essi attori ed in quanto adottata in violazione delle maggioranze prescritte dalla legge, ossia, a loro dire, all'unanimità dei condomini.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il (...) unitamente ad alcuni condomini in proprio, quali interventori, che eccepiva l'improcedibilità dell'azione proposta per mancato esperimento del previo tentativo obbligatorio di mediazione, l'inammissibilità dell'impugnativa in quanto proposta oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 1137, comma 2°, cod. civ., l'assoluta infondatezza nel merito, sia in punto di fatto che di diritto, onde ne chiedeva il rigetto, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inidoneità del cortile alla sosta dei veicoli o, nel diverso caso di idoneità, per la regolamentazione giudiziale di detto utilizzo.
Costituitisi, nel corso del giudizio, con altro difensore, gli interventori (...) e (...) si riportavano alle difese tutte, eccezioni e deduzioni formulate dal procedente procuratore, anche in ordine alla domanda riconvenzionale, ponendosi nel solco delle difese e richieste tutte come formulate dal convenuto (...).
A seguito di constatazione del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, veniva concesso dal G.I. termine per la sua introduzione cui parte attrice ritualmente provvedeva, ma il relativo procedimento innanzi all'Organismo di mediazione si concludeva, seppure dopo
alcuni incontri, con verbale negativo.
All'udienza immediatamente successiva, dopo l'esperimento negativo del procedimento di mediazione, i convenuti nel costituirsi a mezzo di nuovo difensore, ribadivano ed insistevano, tra l'altro, nell' eccezione di improcedibilità della domanda.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 VI° comma cpc, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rese le quali, dopo alcuni rinvii in prosieguo per esigenze di ruolo, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda va dichiarata improcedibile.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 04.03.2010 n. 28, aggiornato alla L. 09.08.2013 n. 98, chi intende promuovere un giudizio in materia di diritti reali e condominio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale.
L'art. 8 prevede, poi, espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
La condizione di procedibilità, infine, può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
Rilevato che nel caso di specie non può sorgere dubbio circa l'assoggettabilità della domanda al preventivo esperimento della procedura di mediazione vertendosi in materia condominiale - opposizione a delibera assembleare - rientrante nell'elencazione del citato articolo 5, va osservato che gli attori non presenziavano personalmente ad alcuno dei due incontri tenutisi innanzi al mediatore, essendo comparso il loro difensore in virtù della procura ad litem da essi rilasciatagli sicché, ponendosi questo giudice nel solco della prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, non potendosi ritenere assolta la condizione di procedibilità per la mancata personale partecipazione degli attori agli incontri di mediazione e non avendo essi rilasciato al proprio delegato/difensore idonea procura speciale attributiva di poteri sostanziali autenticata da pubblico ufficiale, non potendosi tale potere conferire con la procura ad litem ed autenticata dal difensore medesimo, la domanda non può che essere dichiarata improcedibile.
In punto di diritto, infatti, va evidenziato che la Suprema Corte, sin dalle prime applicazioni del D Lgs 28/2010, aveva chiarito che:
- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. 28/2010, e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
- la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste, purché dotato di apposita procura sostanziale per la mediazione obbligatoria. Tuttavia, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata a tal fine non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore;
- la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
Per poi pervenirsi, nello specifico, al principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 27.03.2019 n. 8473 per cui "la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista" (in senso conforme Cass. Civ. 18068/2019; Cass. Civ. 23002/2019).
Nella medesima direzione, si pongono numerose pronunce della giurisprudenza di merito.
Così il Tribunale di Milano con sentenza del 11.02.2020 ha affermato che "in assenza di dati normativi che inducano a ritenere necessaria la comparizione personale delle parti al
procedimento di mediazione, si ritiene di aderire alla tesi prospettata di recente dalla Corte di Cassazione, secondo cui nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. N. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, conv., con modif., in L. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste". Del pari il Tribunale di Treviso con sentenza del 18.06.2020; la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza del 15.07.2021.
La medesima giurisprudenza di merito, in riferimento alla possibilità di delegare i poteri di rappresentanza a soggetti terzi per la mediazione obbligatoria, si è attestata nella direzione che tale potere debba essere conferito con procura speciale notarile.
In questa direzione, il Tribunale di Torino con la sentenza n. 3922 del 12.08.2019, ha dichiarato improcedibile l'impugnazione di una delibera condominiale proposta ai sensi dell'art. 137 c.c., poiché la procura sostanziale conferita al terzo era priva di autenticazione da parte di Pubblico Ufficiale. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 3227 del 29.09.2020 ha precisato che
"Effettivamente il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale..... Il rappresentato, quindi - trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale - deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei
riguardi di terzi. La mediazione, infatti, non può considerarsi ritualmente esperita neppure con la semplice partecipazione del legale, ancorché munito di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella predetta procedura, la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall'art. 5, co. 1-bis e co. 2, D.Lgs. n. 28/2010, é di mera assistenza alla parte comparsa e non (per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell'istituto), di rappresentanza della parte assente".
Nel medesimo solco si inseriscono, tra le tante, la sentenza n. 459 del 17.11.2021 del Tribunale di Caltagirone per la quale "la parte che non voglia o non possa .... Partecipare all'incontro di mediazione, deve farsi liberamente sostituire da chiunque (e quindi anche dal proprio difensore), ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale autenticata dal Notaio"; la sentenza del 28.12.2021 del Tribunale di Foggia; la sentenza del 29.12.2021 del Tribunale di Palmi.
Alla luce del quadro giurisprudenziale delineato e nel quale questo giudice si pone, la domanda non può che essere dichiarata improcedibile, atteso il prevalente orientamento del necessario conferimento di una procura notarile per la mediazione obbligatoria al soggetto delegato dalla parte sostanziale che, nel caso di specie, difetta.
In ordine al governo delle spese, la relativa novità e controvertibilità delle questioni giurisprudenziali trattate, costituisce giusto motivo per la loro integrale compensazione tra le parti, eccezion fatta per le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio che vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara la domanda improcedibile.
- Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu, già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento.
Così deciso in Napoli il 18 ottobre 2024.