Commento:
L'inottemperanza all'ordine del giudice di procedere alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art .5 comma 1bis dlgs 28/2020 (nella specie, all'ordine disposto al momento del mutamento del rito in un procedimento di intimazione di sfratto per morosità) comporta l'improcedibilità della domanda anche quando sia cessata la materia del contendere sulla domanda soggetta a mediazione obbligatoria e occorre pronunziarsi sulle sole spese legali, poiché la statuizione su queste ultime presuppone comunque la valutazione della fondatezza (o meno) della domanda. °

Avvocato specializzato in ambito civile e bancario. La mia esperienza post-universitaria è iniziata in Tribunale, come tirocinante presso la quarta e la decima sezione civile e presso la Procura Generale. E' proseguita, poi, con la collaborazione presso studi legali ad indirizzo prevalentemente civilistico. Dopo aver frequentato la scuola di specializzazione per le professioni legali ed essermi iscritta all'Ordine degli avvocati di Milano, ho praticato l'attività legale dapprima con indirizzo pr...
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