Commento:
Un'impresa di costruzioni proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano in favore di una società francese, con cui si chiedeva il pagamento di una somma che l'opposta aveva versato, stante l'inadempimento dell'obbligato principale, a seguito di escussione di polizza fideiussoria rilasciata a favore di una Regione a garanzia dell'adempimento di obblighi assunti in relazione ad un contratto di appalto. Il Giudice adito respingeva l’opposizione. Interposto appello dalla parte soccombente, la Corte d'Appello di Milano respingeva il gravame, disattendendo l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria per mancato espletamento della mediazione obbligatoria. Avverso tale sentenza l'impresa di costruzioni proponeva ricorso per cassazione basato su un unico motivo: la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essersi la Corte d'Appello uniformata alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19596 del 2020. Il ricorrente esplicitava che aveva formulato, per la prima volta, l'eccezione di improcedibilità in una memoria di replica in quanto primo atto prodotto dopo la emissione della predetta sentenza delle Sezioni Unite che aveva chiarito su chi incombeva l'onere dell'introduzione della mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. La parte opposta non aveva mai introdotto la procedura di mediazione.
Il motivo viene ritenuto infondato in quanto il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 19596 del 2020 presuppone che si verta in ipotesi di mediazione obbligatoria che non ricorre nel caso di specie, in cui si discute di azione di regresso del garante a seguito di escussione della polizza fideiussoria emessa dall'odierna controricorrente a favore della Regione, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di appalto. Tale controversia non rientra tra quelle in materia di "contratti assicurativi, bancari e finanziari" in quanto la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma. Vengono richiamati i precedenti Cass., sez. 3, 13/05/2021, n.12883; Cass., sez.3, 22/11/2019, n. 30520; Cass., sez. 6 - 1, 20/05/2020, n. 9204; ordinanza n. 31209 del 2022°
Il motivo viene ritenuto infondato in quanto il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 19596 del 2020 presuppone che si verta in ipotesi di mediazione obbligatoria che non ricorre nel caso di specie, in cui si discute di azione di regresso del garante a seguito di escussione della polizza fideiussoria emessa dall'odierna controricorrente a favore della Regione, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di appalto. Tale controversia non rientra tra quelle in materia di "contratti assicurativi, bancari e finanziari" in quanto la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma. Vengono richiamati i precedenti Cass., sez. 3, 13/05/2021, n.12883; Cass., sez.3, 22/11/2019, n. 30520; Cass., sez. 6 - 1, 20/05/2020, n. 9204; ordinanza n. 31209 del 2022°