Il Tar del Lazio rigetta il ricorso proposto da Codacons per l’annullamento del DM 150/2023: i costi della mediazione sono giustificati in relazione alla professionalità del mediatore e all’efficienza della procedura di mediazione

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Avv. Carlotta  Calabresi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, 17 marzo 2025, sentenza n. 5489

A cura del Mediatore Avv. Carlotta Calabresi da Roma.
Letto 758 dal 18/03/2025

Commento:

 
Il ricorso depositato dal Codacons contro il Ministero della Giustizia, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Garante per la Protezione dei Dati personali avanti al Tar del Lazio per l'annullamento - in parte qua - del Decreto del Ministero della Giustizia, 24 ottobre 2023, n. 150 è stato rigettato.
 
Le argomentazioni del ricorrente in merito alla soppressione del consenso ad “entrare in mediazione”, all’eccessivo costo della mediazione gravante sulle parti e alla più gravosa disciplina dell’istituto del gratuito patrocinio non sono state accolte.
 
Con l’articolata sentenza il Tar afferma che il nuovo DM 150/25 non viola né l’articolo 24 della Costituzione, né la direttiva 2008/52/CE né l’articolo 47 della Carta di Nizza, e pertanto non dispone – come richiesto dalla ricorrente – il rinvio pregiudiziale alla CGUE.
 
In sintesi le motivazioni della sentenza:
 
-il versamento del costo della mediazione responsabilizza le parti rispetto all’utilità dell’incontro e consente loro, in caso di esito positivo, di definire la controversia, con minori costi rispetto all’instaurazione di un processo;
 
-dall’articolo 1, comma 4, lett. l) della legge 206/2021 emerge la finalità della nuova disciplina, che innalza la formazione e il profilo culturale dei mediatori, strumenti indispensabili per fini deflattivi e di buon funzionamento del “sistema giustizia”;
 
-il doveroso rafforzamento della professionalità dei mediatori e del funzionamento dell’istituto, che, da inutile step procedimentale per accedere alla fase giudiziaria, diventa effettivo strumento di composizione e ausilio delle controversie private;
 
-nell’ampliamento delle materie obbligatorie figurano controversie di maggiore complessità rispetto al passato.
 
-il collegamento tra l’attività istruttoria avanti al mediatore e l’eventuale fase processuale (in caso di mancato raggiungimento dell’accordo) impone una maggior qualificazione del mediatore;
 
-vi è stato un cospicuo investimento di risorse pubbliche a sostegno della riforma che punta sulla qualità maggiore del servizio;
 
-non è impedito alle parti il diritto di accesso al sistema giudiziario che è sempre consentito per determinate tipologie di provvedimenti;
 
- la mediazione non è più un mero (inutile) passaggio procedimentale, ma un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti;
 
- le spese sono parametrate al valore della controversia e sono diminuite quando la mediazione è condizione di procedibilità o è imposta dal giudice.
 
-è assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione e il pagamento delle indennità;
 
-la riforma è conforme alla legge delega: l’articolo 1, comma 4, lett. a) della legge n.206/2021 attribuisce al legislatore delegato il compito di riformare la disciplina delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione (indici del rafforzamento della professionalità del mediatore);
 
- è previsto un credito d’imposta commisurato all’entità dell’indennità corrisposta all’organismo di mediazione e, nei casi obbligatori, anche di un credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato. In caso di accordo di conciliazione, un ulteriore credito d’imposta commisurato all’importo del contributo unificato versato per la instaurazione del giudizio dichiarato estinto. Tale misura è garantita da idonee coperture finanziarie;
 
Pertanto, la riforma delle spese di avvio della procedura si inserisce nelle finalità di implementazione dell’istituto in termini di effettività e di efficacia, specie quando il suo avvio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La scelta del legislatore della riforma è ragionevole e ne risulta un sistema perfettamente coerente in nulla preclusivo dell’accesso alla giustizia, anche per i soggetti che non abbiano sufficienti capacità economiche, e, ancora una volta, ispirato ad una generale riconfigurazione dell’istituto in termini di efficacia e importanza.
 
Nel giudizio sono intervenuti ad adiuvandum gli enti: Associazione «Orgoglio di Toga», Ass.I.O.M. - Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione, Primavera Forense S.r.l., A.D.R. Tiber S.r.l., Adr Center S.r.l., Unione Italiana Organismi di Mediazione – Uiom e Associazione Mediatori e Formatori.°

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Carlotta  Calabresi Mediatore Avv. Carlotta Calabresi
Dopo diversi anni di esperienza in studi legali italiani ed internazionali e di ricerca universitaria che coltivo tuttora (Luiss Guido Carli, Università Politecnica delle Marche, Università di Urbino), nel 2010 mi sono avvicinata a questa nuova professione introdotta in Italia grazie alla direttiva UE 52/2008 e ho trovato una strada consona alla mia natura pacifica, sempre alla ricerca della soluzione equilibrata e di buon senso.

In questi 14 anni ho visto cambiare la mentalità di avvocati e...
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