Commento:
Questa sentenza affronta un tema centrale nel rapporto tra procedimento monitorio e mediazione obbligatoria: chi deve attivare la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quali sono le conseguenze della sua omissione in caso di contumacia dell’opposta.
Ecco, in sintesi, il fatto.
Una banca (per il tramite di mandataria) otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un fideiussore per circa € 36.000 derivanti da linee di credito concesse a una società.
Il debitore proponeva opposizione, eccependo tra l’altro:
- prescrizione,
- nullità della fideiussione (anche in relazione alla normativa antitrust),
- mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia bancaria.
Il Tribunale innanzitutto richiama:
- Cass. SS.UU. n. 19596/2020,
- la riforma dell’art. 5-bis d.lgs. 28/2010,
che hanno chiarito in modo definitivo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta (cioè sul creditore ricorrente in monitorio), in quanto attrice in senso sostanziale.
La sentenza affronta poi una questione delicata: cosa accade se l’opposta non si costituisce nel giudizio di opposizione?Il Tribunale afferma un principio netto:
- la contumacia non sposta l’onere della mediazione sull’opponente;
- l’onere resta in capo all’opposta, quale attrice sostanziale;
- la struttura bifasica del procedimento monitorio impedisce di trasferire l’obbligo all’opponente.
Il passaggio più significativo è l’affermazione che: la contumacia dell’opposta non consente di addossare all’opponente l’onere di attivare la mediazione.
Questa impostazione:
- tutela il debitore opponente,
- evita che la mediazione venga svuotata di contenuto,
- impedisce strategie processuali dilatorie o elusive.
L’unico possibile punto di discussione riguarda l’effetto radicale della revoca del decreto anche in assenza di costituzione dell’opposta: ma tale soluzione è ormai coerente con l’assetto normativo vigente.
È, questa, una decisione che consolida l’orientamento post-riforma e rafforza la centralità della mediazione come condizione effettiva di procedibilità.



