Commento:
Una condomina impugnava una delibera assembleare, deducendo la lesione del diritto di partecipazione all’assemblea, poiché le riunioni si tenevano presso l’abitazione di un altro condomino con cui vi erano rapporti conflittuali; ciò, a suo dire, avrebbe determinato una “inidoneità morale” del luogo. Domandava quindi:
- l’accertamento del diritto a partecipare alle assemblee;
- l’ordine al Condominio di fissare un luogo “neutro” per le riunioni;
- il risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali (quantificati in almeno €50.000).
Il Tribunale di Torre Annunziata:
- rigettava tutte le domande;
- riteneva regolare la delibera;
- escludeva la sussistenza di un obbligo dell’amministratore di scegliere un luogo diverso dalle abitazioni private;
- condannava l’attrice alle spese, evidenziando anche un comportamento non conforme alla ratio della mediazione.
La condomina proponeva appello, impugnando, tra l’altro, il capo relativo alla condanna alle spese, in relazione all'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui ella aveva violato la "ratio della legge che ha previsto lo strumento della mediazione".
A tale riguardo, l’appellante sosteneva:
- di aver regolarmente instaurato il procedimento di mediazione;
- che l’esito negativo fosse imputabile alla chiusura da parte del Condominio a qualsiasi concreta proposta conciliativa;
- che fosse quindi erroneo l’aumento delle spese disposto dal Tribunale per mancato rispetto della “ratio” della mediazione.
Riguardo al motivo attinente alla mediazione obbligatoria, la Corte afferma un principio molto chiaro: non è sufficiente un adempimento meramente formale dell’obbligo di mediazione.
Dal verbale di mediazione risultava infatti che:
- il Condominio si era dichiarato disponibile ad “entrare in mediazione”;
- l’attrice, pur avendo promosso il procedimento, aveva dichiarato che “non sussistono i presupposti per entrare in mediazione”, senza fornire alcuna motivazione.
- formale instaurazione del procedimento,
- ma assenza di reale disponibilità alla conciliazione,
- dunque, violazione della ratio dell’istituto.
La decisione si inserisce in un orientamento che:
- supera una concezione puramente “procedurale” della mediazione;
- la qualifica come strumento sostanziale di risoluzione delle controversie;
- sanziona l’uso strumentale o meramente adempitivo dell’istituto.
La pronuncia è coerente con:
- l’art. 8 d.lgs. 28/2010 (valutazione del comportamento delle parti),
- il principio di buona fede oggettiva,
- il dovere di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c.
Tuttavia, pone una questione delicata: fino a che punto il giudice può sindacare la “genuinità” della volontà conciliativa, senza comprimere la libertà negoziale della parte?
In questo caso, la Corte ritiene decisivo:
- l’assenza di qualsiasi motivazione del rifiuto;
- la disponibilità espressa dalla controparte.
- la mediazione obbligatoria non può ridursi a un passaggio burocratico;
- la parte che la attiva deve partecipare in modo sostanziale;
- il rifiuto ingiustificato di entrare nel merito della conciliazione può comportare conseguenze economiche.



