Mediazione obbligatoria in materia condominiale: la partecipazione meramente formale legittima la condanna alle spese

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Prof. Avv. Brunella Brunelli

Corte d’Appello di Napoli, Sez. VI, 17.11.2025, n. 5765

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 136 dal 02/03/2026

Commento:
Una condomina impugnava una delibera assembleare, deducendo la lesione del diritto di partecipazione all’assemblea, poiché le riunioni si tenevano presso l’abitazione di un altro condomino con cui vi erano rapporti conflittuali; ciò, a suo dire, avrebbe determinato una “inidoneità morale” del luogo. Domandava quindi:

  • l’accertamento del diritto a partecipare alle assemblee;
  • l’ordine al Condominio di fissare un luogo “neutro” per le riunioni;
  • il risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali (quantificati in almeno €50.000).
Il Condominio convenuto si costituiva, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Torre Annunziata:
  • rigettava tutte le domande;
  • riteneva regolare la delibera;
  • escludeva la sussistenza di un obbligo dell’amministratore di scegliere un luogo diverso dalle abitazioni private;
  • condannava l’attrice alle spese, evidenziando anche un comportamento non conforme alla ratio della mediazione.
La condomina proponeva appello, impugnando, tra l’altro, il capo relativo alla condanna alle spese, in relazione all'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui ella aveva violato la "ratio della legge che ha previsto lo strumento della mediazione".
A tale riguardo, l’appellante sosteneva:
  • di aver regolarmente instaurato il procedimento di mediazione;
  • che l’esito negativo fosse imputabile alla chiusura da parte del Condominio a qualsiasi concreta proposta conciliativa;
  • che fosse quindi erroneo l’aumento delle spese disposto dal Tribunale per mancato rispetto della “ratio” della mediazione.
La Corte d’Appello di Napoli rigetta integralmente l’appello.
Riguardo al motivo attinente alla mediazione obbligatoria, la Corte afferma  un principio molto chiaro: non è sufficiente un adempimento meramente formale dell’obbligo di mediazione.
Dal verbale di mediazione risultava infatti che:
  • il Condominio si era dichiarato disponibile ad “entrare in mediazione”;
  • l’attrice, pur avendo promosso il procedimento, aveva dichiarato che “non sussistono i presupposti per entrare in mediazione”, senza fornire alcuna motivazione.
La Corte qualifica tale comportamento come:
  • formale instaurazione del procedimento,
  • ma assenza di reale disponibilità alla conciliazione,
  • dunque, violazione della ratio dell’istituto.
Ne consegue la legittimità dell’aggravamento della condanna alle spese.
La decisione si inserisce in un orientamento che:
  • supera una concezione puramente “procedurale” della mediazione;
  • la qualifica come strumento sostanziale di risoluzione delle controversie;
  • sanziona l’uso strumentale o meramente adempitivo dell’istituto.
È significativo che la Corte non si limiti a rilevare la partecipazione, ma analizzi il contenuto delle dichiarazioni rese davanti al mediatore.
La pronuncia è coerente con:
  • l’art. 8 d.lgs. 28/2010 (valutazione del comportamento delle parti),
  • il principio di buona fede oggettiva,
  • il dovere di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c.
Tuttavia, pone una questione delicata: fino a che punto il giudice può sindacare la “genuinità” della volontà conciliativa, senza comprimere la libertà negoziale della parte?
In questo caso, la Corte ritiene decisivo:
  • l’assenza di qualsiasi motivazione del rifiuto;
  • la disponibilità espressa dalla controparte.
La sentenza ribadisce che:
  • la mediazione obbligatoria non può ridursi a un passaggio burocratico;
  • la parte che la attiva deve partecipare in modo sostanziale;
  • il rifiuto ingiustificato di entrare nel merito della conciliazione può comportare conseguenze economiche.
In materia condominiale, dove la conflittualità è fisiologica, la Corte valorizza fortemente la funzione deflattiva dell’istituto, rafforzando l’idea che la mediazione sia un momento effettivo di possibile composizione e non un mero “ticket di accesso” al giudizio.

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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