Testo integrale:
?R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dr.ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3118/2017 R.G.
promossa da:
Sa. El., non in proprio ma in qualità di Amministratore di Sostegno di Sa. Sa., rappresentata e difesa dall'avv. Ci. Ch., elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE ATTRICE
contro
Sa. Al. rappresentata e difesa dall'avv. Ce. Si. Elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti
PARTE CONVENUTA Sa. Al.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 aprile 2018 per la parte attrice – Sa. El. presente personalmente, l'Avv.Ci Ch., conclude come segue: per la procedibilità della domanda in quanto l'art. 5 comma primo bis d.lgs 28/2010 prevede che qualora non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione il giudice deve concedere termine di 15 giorni per l'inizio della mediazione e solo in caso di mancata inizio della stessa nel termine perentorio fissato dal giudice lo stesso dovrà dichiarare l'improcedibilità della domanda; nel merito si conclude come da atto di citazione; per la parte convenuta, l'Avv. Ce. Si., conclude come segue: come da foglio inviato in p.c.t, a cui si riporla e deposita una copia di cortesia;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Sa. El., non in proprio ma nella sua qualità di amministratore di sostegno di Sa. Sa., conveniva in giudizio Sa. Al. e Sa. Al., per sentire accogliere le seguenti conclusioni. "( ...) in via istruttoria: ammettere CTU medica che accerti le capacità mentali della Sig.ra Sa. Sa. al momento della stipula della scritturo privata del 22.11.2010 e al momento dei consequenziali atti notarili. Nel merito, in via principale: a) Accertare e dichiarare la nullità, e/o in subordine annullare la scrittura privata del 22.11.2010 e tutti i consequenziali atti notarili per Notaio Pisapia del 09.12.2010 e del 05.05.2011 di cessione di diritti, per vizio del consenso e accordo delle parti, per mancanza delle necessarie autorizzazioni previste dagli artt. 374/375 c. c., per mancanza di accettazione con beneficio di inventario e della perizia di stima sugli immobili, e per tutti i motivi in questo atto indicati; b) Autorizzare l'amministrata all'accettazione di eredità in morte del Sa. Gi. con beneficio di inventario e, conseguentemente accertare e determinare il valore dell'asse ereditario del de cuius e provvedere alla sua divisione secondo le disposizioni testamentarie, e alla sua distribuzione secondo le quote spettanti, per tutti i motivi in questo atto indicati. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali (...)" Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Sa. Al., contestando l'avversa pretesa e, in via preliminare, eccependo la mancata citazione in giudizio del litisconsorte necessario, Pe. Sa., chiedendone la chiamata in causa e rilevando il mancato esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti di Sa. Al. e Pe. Sa.. All'udienza del 07/12/2017, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto Sa. Al.; il giudice eccepiva d'ufficio l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 dlgs. 28/2010 ed invitava le parti a precisare le conclusioni, sul punto, fissando all'uopo l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.04.2018 il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni sulla questione preliminare suddetta e sul merito della controversia e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini, ex art. 190 c.p.c., con riduzione dei primo termine a giorni 30. L'eccezione di parte convenuta secondo cui l'improcedibilità della domanda di parte attrice - per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 dlgs. 28/2010, ha natura di improcedibilità insanabile, appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Ed, infatti, se, certamente, l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 intitolato "Condizione di procedibilità e rapporti con il processo", stabilisce espressamente che "(...) Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (...) successioni ereditarie (come quella in esame, n.d.r....) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (...). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (...)"; tuttavia, il medesimo articolo, dopo aver previsto che "(...) Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo (...)", aggiunge quanto segue: "(...) Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. È evidente, allora, che il giudice, dopo aver rilevate d'ufficio, entro la prima udienza, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non può limitarsi ad emettere una sentenza in rito di improcedibilità dell'azione ma deve, prima di tutto, assegnare "(...) contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (...)". Ciò in base al noto principia secondo cui "in claris non fit intepretatio". Altro e diversa problema è quello relativo all'ipotesi in cui, assegnato detto termine, nessuna delle parti presenti la domanda di mediazione entro il suddetto termine di giorni 15; solo in tal caso si potrà porre il problema di stabilire se il giudice dovrà procedere o no a dichiarare con sentenza l'improcedibilità dell'adone. Nel caso di specie, tuttavia, il giudice non ha ancora concesso il suddetto termine di giorni 15; pertanto, dovrà procedersi, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo per la concessione del suddetto termine . Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. E., non in proprio ma in qualità di Amministratore di Sostegno di Sa. Sa., con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Sa. Al. e Sa. Al., così provvede, nella contumacia di quest'ultimo: 1. rigetta l'eccezione di parte convenuta secondi cui l'improcedibilità della domanda di parte attrice - per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. 28/2010 ha natura di improcedibilità insanabile; 2. rimette la causa sul ruolo per il prosieguo; 3. spese al definitiva. Arezzo, 06.07.2018 Depositata in cancelleria il 06/07/2018.